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Superbonus e ritardi nella documentazione: responsabilità condivise e tutela del tecnico asseveratore

24 Settembre, 2024

Sono un tecnico asseveratore incaricato di una pratica Superbonus per un intervento su un’abitazione unifamiliare. Il 2 aprile 2024 ho ricevuto dal general contractor tutta la documentazione necessaria per presentare l’asseverazione ENEA relativa alle spese sostenute per la conclusione dell’intervento, avvenuta il 29/12/2023. Il 4 aprile 2024, dopo soli due giorni lavorativi, ho inviato l’asseverazione all’ENEA e comunicato il codice ASID all’impresa. Lo stesso giorno, il commercialista che ha apposto il visto di conformità ha trasmesso la comunicazione per la cessione del credito (sconto in fattura) all’Agenzia delle Entrate, senza attendere i 5 giorni lavorativi previsti dalla normativa. Questa decisione è stata presa poiché il 4 aprile 2024 rappresentava l’ultimo giorno utile per comunicare l’opzione di cessione del credito relativa alle spese sostenute nel 2023. L’Agenzia delle Entrate ha respinto la comunicazione poiché il codice ASID non risultava ancora presente nei loro sistemi. Di conseguenza, essendo scaduto il termine del 4 aprile 2024, il committente non può più beneficiare dello sconto in fattura a favore del general contractor. Il general contractor ha quindi addossato a me tutte le responsabilità, inviandomi una PEC con la richiesta di risarcimento del danno subito per la perdita della detrazione. Inoltre, si è rifiutato di pagarmi la parcella per la prestazione che ho eseguito.Vorrei sapere se questo comportamento del general contractor è corretto e quali sono le mie responsabilità effettive in questa situazione.

La situazione in esame presenta criticità significative che coinvolgono diversi attori del processo legato al Superbonus 110%. In primo luogo, è fondamentale sottolineare che la responsabilità per la mancata fruizione dello sconto in fattura da parte del committente non può essere attribuita a Lei in qualità di tecnico asseveratore. Le motivazioni di questa valutazione sono molteplici e meritano un’analisi approfondita.

Il punto di partenza è rappresentato dalle tempistiche estremamente ristrette in cui si è trovato ad operare. La documentazione Le è stata consegnata dal general contractor solamente il 2 aprile 2024, a ridosso della scadenza del 4 aprile 2024 per la comunicazione dell’opzione di cessione del credito. Questa tempistica così compressa ha reso di fatto impossibile rispettare tutti i requisiti normativi previsti, in particolare il termine dei 5 giorni lavorativi tra l’invio dell’asseverazione all’ENEA e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, come stabilito dall’art. 119, comma 13-bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In qualità di tecnico asseveratore, le sue principali responsabilità erano:

  • Verificare accuratamente la documentazione ricevuta dal general contractor.
  • Preparare e inviare l’asseverazione ENEA in modo corretto e tempestivo

Nonostante queste condizioni proibitive, Lei ha dimostrato notevole diligenza nell’esecuzione del Suo incarico, provvedendo ad inviare l’asseverazione all’ENEA in soli due giorni dalla ricezione della documentazione. Questo dimostra un impegno professionale encomiabile nel tentativo di rispettare le scadenze imposte, agendo con la massima celerità possibile nelle circostanze date.

La responsabilità principale per il mancato rispetto delle scadenze ricade sul general contractor e sul direttore dei lavori. Il general contractor, in qualità di coordinatore dell’intero processo, avrebbe dovuto gestire le tempistiche in modo da garantire il rispetto di tutti i requisiti normativi, incluso il termine dei 5 giorni lavorativi. La consegna tardiva della documentazione ha di fatto pregiudicato la possibilità di completare l’iter nei tempi previsti dalla legge. Analogamente, il direttore dei lavori, responsabile della supervisione tecnica dell’intervento, avrebbe dovuto assicurarsi che tutta la documentazione necessaria fosse predisposta e consegnata con sufficiente anticipo per permettere il rispetto delle scadenze.

Per quanto riguarda il commercialista, sebbene abbia agito con l’intento di salvaguardare gli interessi del cliente tentando comunque la trasmissione della comunicazione il 4 aprile 2024, non può essere considerato completamente esente da responsabilità. In qualità di professionista esperto in materia fiscale, avrebbe dovuto essere pienamente consapevole del requisito temporale dei 5 giorni lavorativi e dei rischi associati al mancato rispetto dello stesso. L’invio della comunicazione senza rispettare i tempi previsti, seppur motivato dall’intento di tentare comunque la trasmissione, non può essere considerata una pratica conforme alle norme vigenti.

È importante evidenziare che, per il 2024, non sono state previste ulteriori proroghe oltre quella già concessa dal 16 marzo al 4 aprile, come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2024. Questa mancanza di flessibilità ha ulteriormente complicato la situazione, rendendo impossibile qualsiasi forma di recupero o regolarizzazione successiva.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la responsabilità per la mancata fruizione dello sconto in fattura debba essere ripartita tra i vari soggetti coinvolti, con un peso maggiore attribuibile al general contractor e al direttore dei lavori per non aver predisposto e consegnato la documentazione necessaria in tempo utile.

In merito alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal general contractor nei Suoi confronti, si ritiene che essa sia infondata e contestabile. Lei ha agito con la massima diligenza possibile nelle circostanze date, e non può essere ritenuto responsabile per le carenze organizzative e gestionali di altri soggetti coinvolti nel processo.

Inoltre, il rifiuto del general contractor di pagare la Sua parcella per la prestazione eseguita appare ingiustificato e potenzialmente configurabile come inadempimento contrattuale. Il lavoro è stato svolto con la dovuta diligenza professionale e nei tempi più rapidi possibili date le circostanze, pertanto il compenso pattuito è dovuto.

Si consiglia di contestare formalmente la richiesta di risarcimento del danno, evidenziando le responsabilità dei vari soggetti coinvolti e la Sua condotta diligente. Parallelamente, è opportuno procedere con la richiesta di pagamento della parcella per la prestazione eseguita.

Qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo soddisfacente, si suggerisce di valutare la possibilità di ricorrere a una mediazione tra tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione condivisa che tenga conto delle diverse responsabilità. In caso di mancato accordo, potrebbe essere necessario considerare un’azione legale per tutelare i Suoi interessi professionali ed economici, rivolgendosi a un avvocato specializzato in diritto civile e fiscale.

In conclusione, la Sua posizione appare solida dal punto di vista legale e professionale. Ha agito con la massima diligenza possibile nelle circostanze date, e la responsabilità principale per il mancato rispetto delle scadenze sembra ricadere su altri soggetti coinvolti nel processo, in particolare il general contractor e il direttore dei lavori.

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