L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 189 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di sanare l’omessa presentazione della documentazione richiesta per fruire del Sismabonus ordinario, aprendo la strada all’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis anche per questa agevolazione fiscale.
Introduzione
Il Sismabonus rappresenta un’agevolazione fiscale di fondamentale importanza per incentivare gli interventi antisismici sugli edifici, contribuendo così alla sicurezza del patrimonio edilizio italiano. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio è subordinato al rispetto di precisi adempimenti documentali, la cui mancata osservanza potrebbe precludere la fruizione dell’agevolazione. L’interpello 189/2024 dell’Agenzia delle Entrate offre una soluzione a questo problema, consentendo ai contribuenti di rimediare a eventuali dimenticanze attraverso l’istituto della remissione in bonis.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello riguarda una società che nel corso del 2023 ha realizzato un intervento di adeguamento sismico su un immobile di sua proprietà. L’azienda intendeva beneficiare del Sismabonus ordinario previsto dall’art. 16, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 63/2013, ma si è trovata in una situazione di inadempienza formale. Nello specifico, non aveva depositato l’asseverazione “Allegato B” al momento della richiesta del titolo autorizzativo, come invece richiesto dalla normativa vigente. Inoltre, non erano stati presentati il modello B1 da parte del direttore dei lavori e il modello B2 da parte del collaudatore statico alla data di fine lavori.
La soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha fornito una soluzione che permette di sanare la situazione, consentendo al contribuente di accedere comunque al beneficio fiscale. Vediamo nel dettaglio i punti principali della soluzione proposta.
Remissione in bonis per l’asseverazione
Nonostante l’articolo 2-ter del D.L. 11/2023 menzioni esplicitamente solo alcune tipologie di Sismabonus (commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013), l’Agenzia ha esteso la possibilità di utilizzare la remissione in bonis anche per il Sismabonus ordinario (commi 1-bis e 1-ter).Questo significa che il contribuente può sanare l’omessa presentazione dell’allegato B (asseverazione di efficacia degli interventi) ricorrendo all’istituto della remissione in bonis. Per poter usufruire di questa opportunità, il contribuente deve soddisfare alcune condizioni fondamentali. Innanzitutto, deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento per l’accesso al Sismabonus. In secondo luogo, è necessario effettuare l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, che in questo caso corrisponde alla dichiarazione dei redditi in cui si esercita il diritto alla detrazione della prima quota. Infine, il contribuente deve versare contestualmente la sanzione minima prevista, che ammonta a 250 euro.È importante sottolineare che questa possibilità è concessa solo se la violazione non è stata già constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria. Questa clausola mira a garantire che la remissione in bonis venga utilizzata in buona fede e non come strumento per eludere controlli già in corso.
Attestazioni di conformità (allegati B1 e B2)
Per quanto riguarda le attestazioni di conformità, rappresentate dagli allegati B1 e B2, l’Agenzia ha adottato un approccio più flessibile. Questi documenti, che attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, non sono soggetti a un termine perentorio rilevante dal punto di vista fiscale.Di conseguenza, l’Agenzia ha chiarito che è sufficiente che questi allegati siano depositati al momento in cui si esercita il diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi. Non è necessario, in questo caso, ricorrere alla remissione in bonis. Questa interpretazione offre una maggiore flessibilità ai contribuenti, riconoscendo che questi documenti hanno principalmente una funzione di garanzia dell’esito degli interventi eseguiti.
Conclusione
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con questa risposta all’interpello offre un’importante opportunità per i contribuenti che, per vari motivi, non hanno rispettato i termini per la presentazione della documentazione necessaria per il Sismabonus ordinario.