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Patente a crediti: cosa si intende per cantiere

7 Ottobre, 2024

Il 1° ottobre 2024 ha segnato l’inizio di una nuova era nel settore dell‘edilizia e dell‘ingegneria civile in Italia. Da questa data, entra in vigore la patente a crediti, un innovativo strumento di qualificazione previsto dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008. Questa misura rappresenta un significativo passo avanti nella selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi più meritevoli nel settore, consentendo l’accesso ai cantieri solo a coloro che possiedono una patente con almeno 15 crediti.

Chi è soggetto all’obbligo della patente a punti?

La domanda che sorge spontanea tra gli operatori del settore riguarda l’ambito di applicazione di questa nuova normativa. Il punto di partenza per comprendere chi sia effettivamente soggetto a questo nuovo obbligo è il primo comma dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Questo stabilisce che l’obbligo di possesso della patente si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) dello stesso decreto.

Definizione di cantiere secondo l’Allegato X

Per determinare cosa si intenda esattamente per “cantiere”, è necessario fare riferimento all’Allegato X del D.Lgs. 81/2008. Questo documento fornisce una definizione ampia e dettagliata, che include una vasta gamma di attività edili e di ingegneria civile. Tra queste, troviamo:

  • Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee;
  • Interventi su strutture in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali;
  • Opere che coinvolgono le parti strutturali di linee elettriche e impianti elettrici;
  • Realizzazione di opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime e idroelettriche;
  • Opere di bonifica e sistemazione forestale, purché comportino lavori edili o di ingegneria civile;
  • Lavori di scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.

L’importanza dell’operatività fisica nel cantiere

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4/2024, ha sottolineato l’importanza dell’operatività fisica all’interno del cantiere come criterio fondamentale per l’applicazione dell’obbligo. Questo significa che la patente a punti è richiesta non solo alle imprese edili in senso stretto, ma anche a tutte quelle figure professionali che, pur non essendo classificate come imprese edili, si trovano ad operare all’interno di questi ambienti.

Esempi di attività soggette all’obbligo

Rientrano nell’obbligo, ad esempio:

  • Ditte che installano infissi e serramenti;
  • Idraulici ed elettricisti che si occupano di parti strutturali (non piccole manutenzioni);
  • Imprese di montaggio di strutture prefabbricate.

Attività escluse dall’obbligo

Non sono invece soggette all’obbligo della patente a punti:

  • Imprese che svolgono semplice montaggio di mobili;
  • Aziende che effettuano lavori di giardinaggio, anche se all’interno di un cantiere;
  • Fornitori di materiali da costruzione che si limitano alla consegna;
  • Professionisti che operano in qualità di direttori dei lavori o progettisti.

Il caso delle imprese estere

Per quanto riguarda le imprese estere, sia dell’Unione Europea che extra-UE, l’obbligo di patente si applica solo in assenza di un documento equivalente riconosciuto nel loro paese d’origine. Nel caso di stati non appartenenti all’UE, tale documento deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.

Esenzioni per le imprese con attestazione SOA

Un’importante eccezione riguarda le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla III. Queste imprese sono esentate dall’obbligo di patente, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Tuttavia, è fondamentale notare che l’esenzione vale solo se l’impresa è già in possesso di tale attestazione al momento dell’inizio dei lavori.

Tabella riepilogativa

La seguente tabella fornisce esempi concreti di cosa è considerato cantiere e cosa invece non rientra in tale definizione secondo l’Allegato X del D.Lgs. 81/2008.

Esempi di cantieri Non considerati cantieri
Costruzione di edifici Lavori di giardinaggio
Ristrutturazioni Montaggio mobili
Manutenzione straordinaria Installazione elettrodomestici
Demolizioni Piccole riparazioni idrauliche
Opere stradali/ferroviarie Tinteggiatura interna
Costruzione ponti/viadotti Pulizia ordinaria edifici
Scavi Manutenzione ascensori (non strutturale)
Montaggio strutture prefabbricate Installazione sistemi allarme
Bonifica ambientale con interventi edili Decorazione interna
Installazione impianti elettrici strutturali Montaggio tende/veneziane
Opere idrauliche (dighe, canali) Posa pavimenti non strutturali
Consolidamento terreno Installazione antenne satellitari
Impianti fotovoltaici su larga scala Manutenzione ordinaria climatizzazione
Strutture portuali Sostituzione infissi (non strutturale)
Restauro edifici storici Potatura giardini privati

Di seguito proponiamo anche uno schema di sintesi organizzato per tipologia di professione/attività

Professione/Attività Rientra nella definizione di cantiere Note di esclusione
Idraulico Sì, se si occupa di parti strutturali Escluso per minime manutenzioni
Elettricista Sì, se si occupa di parti strutturali Escluso per minime manutenzioni
Falegname Sì, per lavori strutturali Escluso per semplice montaggio mobili
Carpentiere Escluso per minime manutenzioni
Piastrellista Escluso per minime manutenzioni
Imbianchino Sì, per lavori strutturali Escluso per semplice tinteggiatura interna
Giardiniere No Escluso anche se opera all’interno di un cantiere
Installatore di infissi
Montatore di strutture prefabbricate
Saldatore Sì, se opera su strutture Escluso per lavori non strutturali
Muratore Escluso per minime manutenzioni
Intonacatore Escluso per minime manutenzioni
Pavimentista Sì, per lavori strutturali Escluso per posa di pavimenti non strutturali
Installatore di impianti fotovoltaici Sì, per impianti su larga scala Escluso per piccole installazioni domestiche
Restauratore Sì, per interventi su edifici storici Escluso per lavori di decorazione interna
Installatore di sistemi di allarme No Escluso anche se opera all’interno di un cantiere
Fornitore di materiali edili No Escluso se si limita alla consegna
Direttore dei lavori No Escluso per prestazioni di natura intellettuale
Progettista No Escluso per prestazioni di natura intellettuale

Conclusione

L’introduzione della patente a punti rappresenta un significativo cambiamento nel panorama della sicurezza nei cantieri edili italiani. Questa misura mira a garantire standard più elevati di professionalità e sicurezza, selezionando le imprese e i lavoratori autonomi più qualificati e responsabili. La corretta comprensione e applicazione di queste nuove norme sarà fondamentale per tutti gli operatori del settore nei prossimi anni.

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