L’introduzione della patente a crediti nel sistema fiscale italiano ha portato con sé una serie di nuove sfide per le imprese, tra cui spicca l’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Questo documento, fondamentale per accedere ai benefici della patente a crediti, richiede il soddisfacimento di diversi criteri, tra cui l’aver effettuato versamenti fiscali per almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati nell’ultimo triennio. Sebbene a prima vista possa sembrare un calcolo semplice, la realtà è ben più complessa e merita un’analisi dettagliata.
La base normativa e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, consapevole della complessità della materia, ha fornito una serie di chiarimenti attraverso la circolare 1/E/2020 e la successiva risoluzione 22.09.2020 n. 53/E. Questi documenti hanno gettato luce su molti aspetti del calcolo, definendo con precisione quali elementi considerare e come valutarli.
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Il numeratore: una somma complessa
Nel numeratore della frazione che determina la percentuale dei versamenti, vanno inclusi tutti i pagamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL durante il periodo di “osservazione”. È opportuno sottolineare che questi importi devono essere considerati al lordo delle eventuali compensazioni effettuate nel periodo di riferimento. Questo significa che, anche se un’impresa ha utilizzato crediti per compensare parte dei suoi debiti fiscali, l’intero importo originario del debito viene comunque conteggiato ai fini di questo calcolo.
Tuttavia, non tutti i pagamenti rientrano in questa somma. I versamenti relativi a debiti iscritti a ruolo, ad esempio, sono esplicitamente esclusi dal computo. Questa esclusione riflette la volontà del legislatore di premiare la regolarità nei pagamenti ordinari, piuttosto che la semplice estinzione di debiti pregressi.
Il denominatore: la somma dei ricavi
Il denominatore della frazione è costituito dalla somma totale dei ricavi o compensi dichiarati negli ultimi tre periodi d’imposta. Questo dato, facilmente reperibile dalle dichiarazioni dei redditi, fornisce la base su cui calcolare la percentuale dei versamenti. È importante notare che si considerano i ricavi o compensi “dichiarati”, non necessariamente quelli effettivamente realizzati o incassati.
L’ampliamento del perimetro dei versamenti computabili
La risoluzione n. 53/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha notevolmente allargato lo spettro dei versamenti che possono essere considerati nel calcolo del 10%. Questa espansione ha introdotto una serie di nuove voci che possono fare la differenza tra il raggiungimento o meno della soglia richiesta.
IVA e regimi speciali
Tra le voci ora computabili, troviamo l’IVA relativa alle operazioni soggette al regime dello split payment. Questo regime, applicabile alle transazioni con la Pubblica Amministrazione e soggetti equiparati, prevede che l’IVA venga versata direttamente dall’ente pubblico, anziché dal fornitore. Nonostante il fornitore non effettui materialmente il versamento, l’importo dell’IVA può essere incluso nel calcolo del 10%.
Analogamente, anche l’IVA “virtuale” delle operazioni in reverse charge può essere considerata. Il reverse charge, meccanismo che inverte l’onere del versamento dell’IVA dal fornitore al cliente in determinati settori, non comporta un versamento diretto da parte del fornitore, ma l’importo teorico dell’IVA può comunque essere conteggiato.
Imposta teorica e regimi particolari
Un’altra novità significativa riguarda l’inclusione dell’imposta teorica corrispondente al reddito delle società in regime di trasparenza fiscale. In questo caso, nonostante l’effettivo versamento dell’imposta sia a carico dei soci, la società può considerare nel suo calcolo l’imposta teorica che avrebbe dovuto versare.
Per le imprese che aderiscono al consolidato fiscale, è possibile considerare l’imposta teorica relativa al reddito complessivo della società, anche se questo viene poi attribuito al consolidato e l’imposta effettiva viene versata dalla società consolidante.
Esempio pratico
Per comprendere meglio l’applicazione di queste regole, consideriamo il caso di Delta S.p.A. che ha dichiarato ricavi per 4 milioni di euro nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 6 milioni nel 2022, per un totale di 15 milioni di euro nel triennio. Nel corso di questi tre anni, dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, l’azienda ha effettuato versamenti tramite F24 per un totale di 1,23 milioni di euro.Inoltre, Delta S.p.A. ha registrato le seguenti operazioni speciali:
- Operazioni in split payment per 250.000 euro (IVA al 22% pari a 55.000 euro);
- Operazioni in reverse charge per 400.000 euro (IVA al 22% pari a 88.000 euro).
Il calcolo per verificare il raggiungimento della soglia del 10% sarebbe il seguente:
(1.230.000 + 55.000 + 88.000) / 15.000.000 = 9,15%.
In questo caso, nonostante l’inclusione di tutte le voci ammissibili, Delta S.p.A. non raggiungerebbe la soglia richiesta per l’ottenimento del DURF.
Tabella riepilogativa
A seguire una tabella che fornisce una panoramica sintetica dei punti chiave, evidenziando gli elementi essenziali per il calcolo del 10% ai fini dell’ottenimento del DURF nel contesto della patente a crediti.
Aspetto | Dettaglio |
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Requisito chiave per il DURF |
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Numeratore del calcolo |
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Denominatore del calcolo |
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Esclusi dal calcolo |
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Voci computabili (Ris. 53/E/2020) |
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Conclusione
Il calcolo del 10% dei versamenti fiscali per l’ottenimento del DURF si rivela un’operazione complessa che richiede una conoscenza approfondita delle norme fiscali e una gestione accurata della contabilità aziendale. La corretta interpretazione delle regole e l’inclusione di tutte le voci ammissibili possono fare la differenza tra il raggiungimento o meno della soglia richiesta.