L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo al trattamento dei contributi previdenziali nel contesto del concordato preventivo biennale (Cpb) per i contribuenti in regime forfettario. Questa precisazione è fondamentale per comprendere correttamente la base imponibile su cui si applica il concordato.
Reddito al lordo dei contributi
Secondo quanto specificato dall’Agenzia con la FAQ del 17 ottobre 2024, per i contribuenti forfettari che aderiscono al Cpb, il reddito proposto nell’ambito dell’accordo è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali versati. Questo significa che l’importo concordato include già i contributi che il professionista o l’imprenditore deve versare agli enti previdenziali di competenza.
Deduzione dei contributi
L’Agenzia ha chiarito che i contribuenti forfettari mantengono il diritto di dedurre i contributi previdenziali dal reddito concordato. Questa deduzione avviene in sede di determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva caratteristica del regime forfettario.
Calcolo dell’imposta
Il meccanismo di calcolo dell’imposta, alla luce di questi chiarimenti, si articola in due fasi principali. Inizialmente, si considera il reddito concordato al lordo dei contributi. Successivamente, da questo importo si deducono i contributi previdenziali effettivamente versati, ottenendo così la base imponibile su cui applicare l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario.
Conclusione
Questa impostazione dell’Agenzia delle Entrate si allinea con la logica generale del regime forfettario, che prevede la deduzione dei contributi previdenziali dal reddito determinato forfettariamente. L’estensione di questo principio al Cpb garantisce continuità e coerenza nel trattamento fiscale dei contribuenti che optano per questa forma di accordo preventivo con il fisco.