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L’atto di adesione rende inimpugnabile l’avviso di accertamento

21 Ottobre, 2024

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza di notevole rilevanza nel campo del diritto tributario, stabilendo un principio fondamentale: una volta sottoscritto l’atto di accertamento con adesione, il contribuente perde la facoltà di impugnare l’avviso di accertamento originario. Questa decisione, contenuta nella Sentenza n. 26618 del 14 ottobre 2024, delinea con chiarezza i confini e gli effetti dell’istituto dell’accertamento con adesione.

Il caso esaminato

La vicenda giudiziaria al centro della sentenza riguardava una società, ormai estinta, a cui era stato notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte Ires e Irap. L’atto era stato successivamente notificato a un’ex socia, ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 602 del 1973. La contribuente aveva inizialmente optato per l’accertamento con adesione, sottoscrivendo il relativo verbale. Tuttavia, in un secondo momento, aveva deciso di non versare le somme concordate e di impugnare l’avviso di accertamento originario.

L’iter processuale e la decisione della Suprema Corte

Il percorso giudiziario ha visto sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente. La Corte di Cassazione ha confermato questa linea, respingendo il ricorso e stabilendo un principio di diritto chiaro e inequivocabile: dopo la firma dell’atto di accertamento con adesione, l’avviso di accertamento originario non è più impugnabile.

Le motivazioni della Corte

I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su un’attenta analisi della normativa vigente. In particolare, hanno evidenziato che il sistema non prevede alcuno ius poenitendi (diritto di pentirsi) per il contribuente dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione. La scelta di non pagare e di impugnare l’atto originario equivarrebbe a un recesso unilaterale dall’accordo raggiunto con il fisco, non contemplato dall’ordinamento.

L’incompatibilità tra adesione e impugnazione

La Corte ha sottolineato l’incompatibilità tra la sottoscrizione dell’atto di adesione e l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Questa interpretazione si basa su due elementi chiave della normativa: la sospensione del termine per impugnare di 90 giorni in caso di richiesta di accertamento con adesione, e la disposizione che considera l’impugnazione dell’atto come rinuncia all’istanza di adesione. Questi elementi, secondo la Corte, indicano chiaramente che la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione e l’impugnazione dell’avviso di accertamento sono alternative mutuamente esclusive.

Gli effetti della sottoscrizione

La Cassazione ha chiarito che con la firma dell’atto di adesione si perfeziona un negozio di diritto pubblico. Consentire al contribuente di revocare questo accordo bilaterale senza una specifica previsione normativa significherebbe minare la certezza dei rapporti giuridici tra fisco e contribuente. La Corte ha sottolineato che rinunciare all’istanza dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione equivarrebbe a svilire il rilievo giuridico dell’accordo tra il contribuente e il fisco, facendo retrocedere il procedimento a uno stadio anteriore alla conclusione dell’accordo.

Il ruolo del pagamento

Un aspetto interessante della sentenza riguarda il ruolo del pagamento nell’accertamento con adesione. La Corte ha precisato che il versamento degli importi dovuti rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell’interesse esclusivo dell’amministrazione finanziaria. In pratica, il rapporto d’imposta è definito dall’atto di adesione, ma se il contribuente non paga, l’amministrazione può far valere l’atto impositivo originario.

Conclusione

Questa sentenza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per i contribuenti e i professionisti del settore fiscale. Essa sottolinea l’importanza di valutare attentamente la scelta di aderire all’accertamento, considerando che tale decisione preclude la possibilità di impugnare successivamente l’avviso originario. Allo stesso tempo, la sentenza offre maggiore certezza all’amministrazione finanziaria, consolidando gli effetti dell’accertamento con adesione e scoraggiando comportamenti opportunistici da parte dei contribuenti.

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