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L’IMU non è deducibile dall’IRAP, ma può essere dedotta dall’IRES

4 Novembre, 2024

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171/2024 depositata il 30 ottobre 2024, ha ribadito un principio fondamentale per il sistema fiscale italiano: l’IMU sugli immobili strumentali non può essere dedotta dall’IRAP. Questo chiarimento conferma una linea giurisprudenziale già consolidata, che distingue nettamente tra i due tributi e ne esclude la possibilità di sovrapposizione.

La natura distinta di IMU e IRAP

Uno dei punti centrali della sentenza risiede nella differenziazione tra i due tributi. L’IMU (Imposta Municipale Unica) è un’imposta patrimoniale che grava sul possesso di beni immobili, mentre l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta che colpisce il valore della produzione netta delle imprese. Questa distinzione non è solo formale, ma si riflette anche nei presupposti economici sui quali le due imposte si basano.

La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 262 del 2020 per ribadire come l’IMU e l’IRAP rispondano a logiche fiscali differenti. L’IMU colpisce il patrimonio immobiliare, indipendentemente dal fatto che questo generi o meno reddito. L’IRAP, invece, si concentra sulla capacità produttiva dell’impresa, tassando il valore aggiunto creato dall’attività economica. Questa diversità strutturale dei due tributi giustifica la loro separazione anche dal punto di vista della deducibilità.

L’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP

Uno degli aspetti più discussi riguarda proprio l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP. La Corte ha confermato che tale scelta legislativa non costituisce una violazione del principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione italiana. Il principio di capacità contributiva prevede che ciascun cittadino debba contribuire al finanziamento della spesa pubblica in base alle proprie possibilità economiche, ma ciò non implica necessariamente che ogni imposta debba essere deducibile da altre.

Secondo la Consulta, l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP è coerente con la natura dei due tributi. L’IMU colpisce il patrimonio immobiliare e non può essere considerata un costo direttamente legato alla produzione del reddito d’impresa, mentre l’IRAP si concentra proprio su quest’ultimo aspetto. Pertanto, non vi è alcuna sovrapposizione tra i due tributi che giustifichi una deduzione automatica dell’uno dall’altro.

Il ruolo dell’IRES

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società). In questo caso, la normativa prevede espressamente la possibilità di dedurre l’IMU pagata sugli immobili strumentali dal calcolo dell’IRES. Questo riconoscimento si basa sul fatto che l’IRES colpisce il reddito netto prodotto dall’impresa e, in questo contesto, l’IMU rappresenta un costo sostenuto per lo svolgimento dell’attività produttiva.

La Corte ha quindi confermato che la deducibilità dell’IMU dall’IRES è pienamente giustificata dal punto di vista fiscale, poiché tale imposta incide direttamente sui costi aziendali e, pertanto, riduce il reddito imponibile dell’impresa. Questo meccanismo permette di evitare una doppia imposizione sullo stesso bene strumentale: da un lato come patrimonio immobiliare (attraverso l’IMU) e dall’altro come fonte di reddito (attraverso l’IRES).

Le motivazioni della Corte Costituzionale

Nella sentenza n. 171/2024, la Corte Costituzionale ha ripreso argomentazioni già sviluppate in precedenti decisioni per giustificare la distinzione tra IMU e IRAP. Il giudice Luca Antonini, relatore della sentenza, ha sottolineato come le evidenze normative dimostrino chiaramente che i due tributi rispondono a logiche diverse.In particolare, la Corte ha evidenziato come l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP non costituisca una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione italiana. Le finalità diverse delle due imposte giustificano un trattamento fiscale differente: mentre l’IRAP colpisce la capacità produttiva dell’impresa nel suo complesso, l’IMU grava esclusivamente sul possesso del bene immobile.

La Consulta ha inoltre respinto qualsiasi ipotesi di disparità di trattamento tra contribuenti derivante da questa indeducibilità. Secondo i giudici costituzionali, il legislatore ha operato una scelta coerente con le finalità proprie di ciascun tributo, senza creare ingiustificate discriminazioni tra soggetti economici.

Conclusioni

La sentenza n. 171/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un ulteriore tassello nella definizione del quadro normativo relativo alla deducibilità delle imposte sugli immobili strumentali. La Consulta ha ribadito con chiarezza che l’IMU sugli immobili strumentali non può essere dedotta dall’IRAP in quanto i due tributi rispondono a presupposti diversi e non sovrapponibili. Al contempo, è stato confermato che l’IMU può essere scontata dall’IRES poiché rappresenta un costo legato all’attività produttiva dell’impresa e incide direttamente sul reddito imponibile.

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