La recente circolare n. 6 del 5 novembre 2024, pubblicata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, offre un’analisi approfondita del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) e dei requisiti necessari per ottenere l’esenzione dagli obblighi di verifica delle ritenute fiscali nei contratti di appalto. Questo documento rappresenta una guida essenziale per le imprese che desiderano semplificare gli adempimenti fiscali e ottimizzare le proprie risorse. La circolare chiarisce infatti che la disciplina del controllo delle ritenute è strettamente legata all’uso dei beni strumentali di proprietà o riconducibili al committente, e fornisce dettagli su come questi beni debbano essere utilizzati per ottenere i benefici del DURF.
I Beni Strumentali
La circolare sottolinea che l’applicazione della disciplina è subordinata all’utilizzo dei beni strumentali del committente. Per essere considerati rilevanti, questi beni devono soddisfare specifici criteri. Innanzitutto, devono essere indispensabili per la realizzazione dell’opera o del servizio. Non si tratta semplicemente della presenza di beni appartenenti al committente, ma di un utilizzo diretto e costante, tale da renderli parte integrante del processo produttivo o del servizio erogato dall’affidatario.
In secondo luogo, i beni strumentali devono essere strettamente correlati al processo produttivo. Non basta quindi che siano semplicemente presenti, ma devono essere utilizzati in modo continuativo e non sporadico. La circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2020 chiarisce che “qualora i lavoratori utilizzino beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame“.
Un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio: un’impresa edile che utilizza quotidianamente macchinari forniti dal committente per la costruzione di un edificio rientra nella casistica prevista dalla normativa. Tuttavia, se l’impresa utilizza occasionalmente alcuni attrezzi del committente, non si applicano i requisiti previsti dal DURF.
Requisiti Temporali e Dichiarativi
Per ottenere il DURF, l’impresa deve soddisfare quattro condizioni fondamentali verificate l’ultimo giorno del mese precedente al pagamento delle ritenute.
Innanzitutto, l’azienda deve avere un’anzianità operativa di almeno tre anni. Questo requisito serve a garantire una certa stabilità e affidabilità dell’impresa.
In secondo luogo, è necessario che l’impresa sia in regola con gli obblighi dichiarativi fiscali. Questo implica che tutte le dichiarazioni fiscali richieste siano state presentate nei tempi previsti.
Un terzo requisito riguarda i versamenti fiscali. Nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, l’impresa deve aver eseguito versamenti fiscali per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati. Questo calcolo include versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati.
Infine, Il soggetto non deve presentare pendenze tributarie e previdenziali affidate all’Agente della Riscossione che superino complessivamente l’importo di 50.000,00 euro. Tali pendenze includono le cartelle esattoriali, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito relativi a imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali, per i quali siano già scaduti i termini di pagamento e risultino ancora somme da versare, senza che sia stato concesso un provvedimento di sospensione degli stessi.
Il Calcolo dei Versamenti
Nel computo della soglia del 10% dei ricavi o compensi, la circolare fornisce ulteriori dettagli su cosa debba essere preso in considerazione. Vengono inclusi i versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati.
Inoltre, la circolare precisa che non sono computabili i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo, ossia le somme dovute a seguito di accertamenti o iscrizione a ruolo. Tuttavia, viene considerato il computo dei versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi della scissione dei pagamenti (cd. split payment) e dell’inversione contabile (cd. reverse charge).
Per quanto riguarda le società in regime di trasparenza fiscale, viene computata l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Anche l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, rientra nel calcolo dei versamenti richiesti.