L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nei piani attestati di risanamento, attraverso la recente risposta all’interpello n. 222. Questo documento rappresenta una svolta significativa per le imprese che si trovano in situazioni di difficoltà finanziaria, offrendo loro concrete possibilità di recupero attraverso un regime fiscale agevolato.
Quadro normativo e principi fondamentali
Il regime di favore si basa sull’articolo 88, comma 4-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che disciplina il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti. La norma stabilisce che tali riduzioni non costituiscono sopravvenienza attiva imponibile per la parte eccedente alcuni specifici componenti negativi di reddito..
Condizioni per l’accesso al beneficio
La pubblicazione nel Registro delle imprese rappresenta il requisito fondamentale per accedere all’agevolazione. Questo adempimento, sebbene non obbligatorio dal punto di vista civilistico, diventa essenziale per ottenere il beneficio fiscale. Tale interpretazione è stata già confermata dall’Agenzia delle Entrate con la precedente risposta a interpello n. 522/2021.
Estensione ai nuovi piani attestati
L’aspetto più innovativo della risposta all’interpello riguarda l’applicabilità del regime agevolativo anche ai piani attestati di risanamento disciplinati dall’articolo 56 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022. L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’estensione del beneficio a questi nuovi strumenti, riconoscendo l’identità delle finalità perseguite rispetto alla disciplina previgente.
Impatti pratici per creditori e debitori
Per quanto riguarda i creditori, le perdite su crediti verso debitori che hanno concluso un piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese diventano deducibili automaticamente, senza necessità di dimostrare gli elementi certi e precisi previsti dall’articolo 101, comma 5 del TUIR. Questa interpretazione anticipa quanto sarà stabilito in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023).
Conseguenze della mancata pubblicazione
È fondamentale sottolineare che l’assenza di pubblicazione nel Registro delle imprese comporta l’impossibilità di accedere al regime agevolativo. In questo caso, le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti saranno soggette a imposizione secondo i criteri ordinari previsti dall’articolo 88, comma 1 del TUIR. Analogamente, dal lato dei creditori, le eventuali perdite su crediti saranno deducibili solo in presenza di elementi certi e precisi, seguendo le regole generali.
Conclusioni
La risposta all’interpello n. 222 dell’Agenzia delle Entrate segna un importante passo avanti per le imprese in crisi, offrendo loro una via d’uscita attraverso un regime fiscale agevolato. La pubblicazione del piano nel Registro delle imprese diventa un passaggio cruciale per accedere a questo beneficio, confermando l’importanza di una corretta gestione fiscale anche in situazioni di difficoltà economica.