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Bonus edilizi: chiarimenti sul termine di utilizzo dei crediti d’imposta dissequestrati

23 Novembre, 2024

L’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, in particolare quelli sottoposti a sequestro e successivamente dissequestrati, rappresenta un tema di grande attualità fiscale e giuridica. La questione coinvolge sia i contribuenti privati che gli operatori professionali, creando incertezze interpretative e operative. In questo articolo analizzeremo la normativa vigente, le posizioni dell’Agenzia delle Entrate e le implicazioni pratiche per i cessionari dei crediti dissequestrati. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e approfondito per comprendere i termini di utilizzo di tali crediti, nonché le responsabilità legate al loro impiego.

Il contesto normativo

Il punto di partenza delle agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi è l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio). Tale disposizione ha introdotto la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione diretta, per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, attribuendo ai cessionari dei crediti la facoltà di compensarli tramite modello F24. Tuttavia, la normativa non si limita a disciplinare le modalità operative, ma pone anche l’accento sulla responsabilità solidale del cessionario in caso di crediti d’imposta rivelatisi inesistenti o frutto di frodi.

Sul tema specifico del sequestro e del dissequestro dei crediti d’imposta, l’art. 121 non contiene disposizioni dirette. Questo ha portato a successive integrazioni normative e interpretazioni giurisprudenziali che hanno tentato di colmare il vuoto regolamentare, generando però, in alcuni casi, ambiguità.

Sequestro e dissequestro

Il sequestro dei crediti d’imposta scaturisce da procedimenti penali in cui i crediti stessi vengono qualificati come “cose pertinenti al reato”. La Cassazione, con la sentenza n. 45558/2022, ha chiarito che anche il cessionario di buona fede può essere coinvolto nel sequestro, in quanto il provvedimento non si limita al soggetto autore del reato, ma riguarda direttamente i beni oggetto dello stesso.In caso di sequestro, l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione risulta sospeso, ma non definitivamente precluso. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha espresso posizioni talvolta contraddittorie.

Ad esempio, durante un’audizione del 2022, il direttore dell’Agenzia ha affermato che i crediti sequestrati, anche se dissequestrati, potrebbero non essere utilizzabili da parte del cessionario, il quale dovrebbe rivalersi sul cedente originario. Questa posizione è stata successivamente mitigata dalla circolare n. 23/E/2022, che ha riconosciuto il diritto del cessionario a utilizzare i crediti dissequestrati, purché la loro legittimità sia dimostrata con una diligenza “particolarmente elevata”.

La disciplina dei termini di utilizzo

Un passo avanti nella regolamentazione è stato compiuto con l’introduzione dell’art. 28-ter del D.L. n. 4/2022, che ha stabilito il principio secondo cui il termine di utilizzo dei crediti d’imposta sequestrati è sospeso per tutta la durata del sequestro. Al momento del dissequestro, il termine ricomincia a decorrere, garantendo così ai cessionari la possibilità di utilizzare i crediti senza perdere le relative annualità.

In pratica, se un credito d’imposta è stato sequestrato per due anni, il cessionario avrà due anni aggiuntivi rispetto alla scadenza ordinaria per utilizzarlo in compensazione.

Le responsabilità del cessionario e l’onere della diligenza

Un aspetto critico che emerge dalla normativa e dalle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate riguarda la responsabilità del cessionario. In caso di utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, anche se dissequestrati, il cessionario può essere chiamato a rispondere solidalmente con il cedente, sia in ambito fiscale che penale.

Per evitare contestazioni, il cessionario deve adottare una diligenza superiore all’ordinario, verificando con attenzione la legittimità dei crediti acquistati.Questo implica, ad esempio, l’obbligo di controllare la documentazione che attesti la correttezza delle detrazioni originarie e di monitorare l’esito dei procedimenti giudiziari eventualmente in corso.

Una mancanza in tal senso potrebbe comportare la decadenza dal diritto di utilizzare i crediti, soprattutto se i termini di utilizzo scadono prima della conclusione delle verifiche sulla legittimità della detrazione.

Criticità e possibili soluzioni normative

La regolamentazione attuale, pur avendo compiuto progressi nel disciplinare la materia, presenta ancora zone d’ombra. Una delle principali criticità riguarda il momento dal quale decorrono nuovamente i termini di utilizzo dei crediti dissequestrati. Attualmente, il termine riparte dalla data del provvedimento di dissequestro, anche se il giudizio sulla legittimità della detrazione originaria non è ancora concluso.

Per tutelare i cessionari e garantire maggiore certezza operativa, sarebbe auspicabile una modifica normativa che permetta ai termini di utilizzo di ricominciare a decorrere solo dalla data in cui l’autorità giudiziaria confermi la legittimità della detrazione originaria. Ciò eviterebbe il rischio di perdere il diritto all’utilizzo dei crediti a causa di tempistiche giudiziarie prolungate.

Conclusioni

Il tema dell’utilizzo dei crediti d’imposta dissequestrati pone sfide complesse che richiedono una gestione attenta e consapevole da parte dei contribuenti e degli operatori professionali. La normativa vigente offre strumenti per tutelare i cessionari, come la sospensione dei termini durante il sequestro, ma impone anche un elevato livello di diligenza per evitare responsabilità solidali. Rimangono margini di miglioramento, sia sul piano normativo che interpretativo, per garantire un’applicazione più equa e trasparente delle disposizioni.

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