La questione dell’applicabilità dell’aliquota agevolata del 5% nel regime forfettario è stata recentemente chiarita definitivamente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 226/2024. Il tema, da sempre fonte di dibattito, riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014, che disciplina le condizioni per l’accesso a questa tassazione ridotta. In particolare, l’Agenzia ha stabilito che l’aliquota agevolata può essere applicata solo se il regime forfettario viene adottato sin dal primo anno di apertura della partita IVA. Se questo requisito non viene rispettato, l’opportunità di beneficiare della tassazione al 5% decade definitivamente, anche se l’accesso al regime agevolato avviene successivamente.Vediamo nel dettaglio le implicazioni di questa decisione e le ragioni che ne sono alla base.
La Legge 190/2014
Il regime forfettario, introdotto dalla legge 190/2014, rappresenta una semplificazione fiscale per i lavoratori autonomi e le piccole imprese. Per incentivare l’avvio di nuove attività, il legislatore ha previsto un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.Secondo l’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014, per usufruire di questa aliquota ultraridotta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- L’attività avviata non deve costituire prosecuzione di un’attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso di pratica obbligatoria per arti o professioni;
- Se l’attività è proseguita da un altro soggetto, i ricavi e compensi dell’anno precedente non devono superare i limiti previsti per il regime forfettario.
Questi criteri si applicano per consentire l’accesso all’aliquota agevolata, ma la normativa specifica anche che tale aliquota è valida solo per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.
Il Caso Specifico e la Risposta delle Entrate
Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, un contribuente aveva aperto partita IVA senza adottare il regime forfettario nel primo anno a causa di una causa ostativa (un impedimento normativo). Rimossa tale causa, il contribuente aveva deciso di adottare il regime forfettario dal secondo anno di attività, chiedendo se potesse applicare l’aliquota del 5% per il periodo residuo del quinquennio.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto questa possibilità, chiarendo che l’aliquota ridotta si applica esclusivamente a coloro che iniziano l’attività adottando sin dal primo anno il regime forfettario. Il mancato utilizzo dell’aliquota agevolata al momento dell’apertura della partita IVA comporta la perdita definitiva di tale beneficio, anche se l’accesso al regime forfettario avviene successivamente.
La motivazione si basa sull’interpretazione del comma 65 della legge 190/2014, che collega esplicitamente l’applicazione dell’aliquota del 5% all’avvio dell’attività in regime forfettario. Nel caso in esame, il fatto che il contribuente abbia iniziato l’attività in regime ordinario e successivamente sia passato al regime forfettario implica la prosecuzione della medesima attività, rendendo di fatto inapplicabile l’aliquota agevolata.
Le Implicazioni della Decisione
Questa risposta ha un peso significativo per chi intende avviare un’attività e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal regime forfettario. La decisione conferma che l’immediatezza nell’adozione del regime forfettario è una condizione imprescindibile per accedere all’aliquota ridotta del 5%.
Inoltre, la posizione dell’Agenzia delle Entrate elimina ogni margine di incertezza interpretativa. In passato, infatti, il tema era stato oggetto di opinioni discordanti, con alcuni esperti che ritenevano possibile applicare il beneficio anche in caso di accesso tardivo al regime forfettario, purché entro il quinquennio. Ora, invece, è chiaro che qualsiasi ritardo nell’adozione del regime comporta la perdita del diritto all’agevolazione.
Esempio Pratico
Immaginiamo un contribuente che apre partita IVA nel 2023, ma per una causa ostativa (ad esempio, una condizione di esclusione prevista dalla normativa) non può adottare il regime forfettario e opera in regime ordinario. Nel 2024, rimossa la causa ostativa, il contribuente passa al regime forfettario. In questo caso, l’aliquota del 5% non potrà essere applicata, nemmeno per i quattro anni successivi, poiché il contribuente non ha adottato il regime forfettario sin dall’apertura della partita IVA.
Conclusione
La risposta dell’Agenzia delle Entrate evidenzia l’importanza di una pianificazione fiscale accurata al momento dell’avvio di un’attività. Per chi intende beneficiare del regime forfettario e dell’aliquota ridotta del 5%, è fondamentale verificare sin da subito la sussistenza delle condizioni necessarie e adottare il regime fin dal primo anno di attività. Eventuali ritardi o impedimenti nell’applicazione del regime forfettario potrebbero comportare la perdita definitiva di questa agevolazione fiscale.