Il nuovo quadro normativo legato al Concordato Preventivo Biennale, in vigore per i contribuenti che hanno scelto questo speciale regime entro il 31 ottobre 2024, pone un’attenzione particolare sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente. Aggiornamenti a sfavore, ossia quelle modifiche della dichiarazione dei redditi che comportano un incremento dell’imponibile rispetto a quanto stabilito in sede di accordo, possono infatti far perdere i benefici del regime qualora l’entità delle variazioni superi determinati limiti.
Il contesto normativo del Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale è uno strumento nato con l’intento di fornire stabilità e certezza fiscale ai contribuenti che ne aderiscano entro una determinata scadenza. Alla base del meccanismo vi è l’individuazione di un reddito “normalizzato”, definito in sede di adesione, che rimane il punto di riferimento per tutto il biennio concordato. I benefici consistono nella semplificazione degli adempimenti, nella riduzione dei controlli e, potenzialmente, in una tassazione più agevole, limitando il rischio di contestazioni e accertamenti troppo invasivi da parte dell’Amministrazione.
Il quadro normativo, delineato in particolare dal D.Lgs. n.13/2024, prevede però una serie di condizioni per mantenere i vantaggi accordati. Una tra le più rilevanti è la coerenza tra il reddito dichiarato in fase di adesione e quello effettivamente risultante dalle successive dichiarazioni dei redditi, siano esse ordinarie o integrative.
La soglia critica delle dichiarazioni integrative a sfavore
Secondo quanto emerge dalle interpretazioni fornite anche dalla circolare 18/E/2024, la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore – vale a dire una dichiarazione successiva al termine di adesione al CPB, che evidenzi un reddito più elevato rispetto a quello “normalizzato” in origine – comporta il rischio di perdere i benefici accordati se l’incremento del reddito o del valore della produzione supera un limite preciso.
La normativa, in particolare l’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, stabilisce che la decadenza dal Concordato si verifica quando la rettifica porta a una “quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta” rispetto a quelli su cui era stata basata l’accettazione del concordato. L’Amministrazione, per evitare ingiustificate penalizzazioni, non applica il meccanismo in modo cieco, bensì valuta l’eventuale scostamento. Soltanto se l’incremento del reddito o del valore della produzione “normalizzato” supera complessivamente il 30% rispetto a quanto concordato in origine, il contribuente perde l’accesso al regime agevolato.
Evitare distorsioni e incomprensioni applicative
Dal punto di vista pratico, ciò significa che non ogni errore o integrazione porterà automaticamente alla decadenza dal Concordato Preventivo Biennale. Se le modifiche rimangono al di sotto della soglia del 30%, il contribuente mantiene i benefici. Questa impostazione mira ad evitare eccessive distorsioni: l’intenzione del legislatore è non punire rettifiche di lieve entità né quei casi in cui lo scostamento del reddito si riveli limitato.
Le integrazioni dovrebbero essere sempre in qualche modo collegate ai dati già forniti al momento della proposta del CPB, privilegiando la trasparenza. In tal modo, se un contribuente si rende conto di un errore e lo corregge in modo contenuto, non è costretto a subire l’automatica decadenza.
Esempio pratico
Si immagini il caso di un professionista che, al 31 ottobre 2024, ha aderito al Concordato Preventivo Biennale dichiarando un reddito pari a 70.000 euro. Supponendo che dopo una piccola rettifica il reddito normalizzato ammonti a 73.000 euro, si procede con le ordinarie attività. Se, entro il 12 dicembre 2024, il contribuente si accorge di aver trascurato un provento imponibile di entità rilevante e presenta una dichiarazione integrativa che porta il reddito a 120.000 euro, l’incremento è superiore al 30% rispetto ai 73.000 euro di riferimento.
In questo caso, il superamento di tale soglia è sufficiente a far decadere dal CPB. Al contrario, se l’incremento si limita, ad esempio, a 88.000 euro, la crescita non supera il 30% del reddito concordato, e dunque il contribuente continuerà a beneficiare del regime agevolato.
Conseguenze della decadenza e importanza della pianificazione
Una volta decaduti dal Concordato, i contribuenti perdono tutte le semplificazioni e i vantaggi legati a questo regime, tornando di fatto a un sistema di tassazione ordinario, con maggiore esposizione ad accertamenti e controlli. È quindi fondamentale pianificare con cura e verificare con attenzione la corrispondenza tra i dati indicati nella proposta di CPB e quelli successivamente riportati in dichiarazione.
Conclusioni
Il regime di Concordato Preventivo Biennale offre un ambiente normativo più sereno e stabile per i contribuenti disposti ad aderirvi. Tuttavia, la gestione attenta delle dichiarazioni successive è un aspetto cruciale per non compromettere i benefici ottenuti. Attraverso una scrupolosa verifica dei dati e una piena consapevolezza delle conseguenze di ogni modifica, sia i contribuenti inesperti sia i professionisti del settore possono operare in modo informato, evitando scelte affrettate che potrebbero incidere negativamente sul proprio status fiscale. Conoscere i riferimenti normativi, come il D.Lgs. n.13/2024, e comprendere le linee interpretative fornite dalla circolare 18/E/2024, significa avere gli strumenti necessari per orientarsi con maggiore sicurezza nel complesso panorama delle norme fiscali italiane.