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Quando chi riceve la fattura deve correggere l’IVA: orientamenti e responsabilità

14 Gennaio, 2025

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32252/2024., ha chiarito che se il destinatario di una fattura è in possesso di informazioni per accorgersi di un’aliquota IVA sbagliata, non può limitarsi a subire passivamente l’errore del fornitore. Deve, al contrario, intervenire per correggere l’imposta e adeguarla al regime realmente dovuto.

PRINCIPIO DEL CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ DELLA FATTURA

L’obbligo di rettifica a carico di chi riceve la fattura (cessionario o committente) si fonda sulla necessità di assicurare che l’IVA applicata corrisponda al regime effettivamente imposto dalla legge. Ci si aspetta, di norma, che la parte che emette la fattura (cedente o prestatore) agisca correttamente. L’articolo 6 del Dlgs 471/1997, tuttavia, stabilisce che anche chi riceve il documento deve verificare almeno la regolarità formale di quanto riceve. Fino a qualche tempo fa, si riteneva che tale verifica riguardasse per lo più la completezza dei dati essenziali, come la data, l’intestazione e la descrizione dell’operazione.

Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 32252/2024), però, la prospettiva cambia nel momento in cui il committente abbia a disposizione elementi concreti, come contratti o documenti amministrativi, che rivelino l’applicabilità di un’aliquota diversa da quella indicata in fattura. In tali casi, non è sufficiente un controllo superficiale: occorre procedere alla correzione dell’errore, emettendo una regolarizzazione secondo la normativa in vigore.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO DI RETTIFICA

L’obbligo nasce se chi riceve la fattura è in grado di riconoscere una divergenza tra l’aliquota applicata e quella realmente dovuta. In altre parole, se la fattura presenta l’IVA al 10% ma i documenti relativi all’operazione (come il permesso di costruire o l’atto di appalto) evidenziano che quella prestazione andava in realtà assoggettata all’aliquota ordinaria, è dovere del destinatario rettificare la percentuale errata.

Un tipico esempio riguarda lavori di costruzione o ristrutturazione. Se da un esame degli atti emerge che l’intervento non rientra nelle categorie ammesse alle agevolazioni IVA, il cessionario non può far finta di nulla. Se prosegue con l’aliquota sbagliata, rischia di incorrere in sanzioni, come è avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA REGOLARIZZAZIONE

La normativa attribuisce un ruolo attivo al committente, poiché lo considera corresponsabile nel momento in cui dispone di informazioni che gli permettono di individuare il corretto trattamento fiscale. L’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997, stabilisce che se non si provvede a regolarizzare la fattura, può scattare una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta non indicata.

Nel caso oggetto della sentenza, la società committente ha contestato l’atto impositivo sostenendo di non dover controllare la bontà dell’aliquota. La Cassazione ha però rigettato questa difesa, evidenziando che la committente sapeva, o comunque poteva dedurre dalla documentazione edilizia, che i lavori riguardavano un’opera commerciale non riconducibile all’IVA agevolata. La responsabilità, quindi, non è solo di chi emette la fattura, ma anche di chi la riceve, nel momento in cui possiede i mezzi per accorgersi del regime errato.

RUOLO DEL CESSIONARIO QUALE “CONTROLLORE” SOSTANZIALE

Pur non essendo chiamato ad assumere la funzione dell’Ufficio finanziario, il cessionario/committente non può rimanere inerte di fronte a informazioni univoche in suo possesso. Se gli indizi a disposizione sono tali da rivelare l’errore in modo evidente, la regolarizzazione dell’operazione diventa un atto dovuto. Questo principio, affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, mira a evitare che vi siano ambiguità e riduce il rischio di evasioni o irregolarità contabili.

L’idea di fondo è che chi riceve la fattura, soprattutto quando svolge una propria attività d’impresa, ha spesso dati e documenti che gli consentono di valutare le prestazioni acquistate in termini di imponibilità, valutando se l’opera o il servizio rientrino o meno nelle casistiche agevolate.

SCHEMA DI SINTESI

In sintesi
Obbligo di Rettifica
  • Fondato sulla necessità di assicurare che l’IVA corrisponda al regime legale.
  • Il cedente o prestatore dovrebbe agire correttamente, ma il destinatario deve verificare almeno la regolarità formale.
Riferimenti Normativi
  • Art. 6 del Dlgs 471/1997: il destinatario deve controllare la regolarità formale della fattura.
  • Ordinanza n. 32252/2024: il destinatario deve correggere l’errore se ha informazioni in contrasto con l’aliquota applicata.
Sentenza della Corte di Cassazione
  • Ordinanza n. 32252/2024: cambiamento di prospettiva se il committente ha elementi concreti che rivelino l’applicabilità di un’aliquota diversa.
  • Necessità di correggere l’errore.
Obbligo di Rettifica
  • Se il destinatario riconosce una divergenza tra l’aliquota applicata e quella realmente dovuta.
  • Esempio: IVA al 10% applicata invece dell’aliquota ordinaria.
Conseguenze in Caso di Mancata Regolarizzazione
  • Sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta non indicata (Art. 6, comma 8 del Dlgs 471/1997).
  • Caso esaminato dalla Cassazione: la società committente è stata ritenuta responsabile per non aver controllato e rettificato l’aliquota errata.
Ruolo del Committente
  • Il cessionario/committente è corresponsabile se dispone di informazioni per individuare il corretto trattamento fiscale.
  • Non deve solo verificare la forma ma anche la sostanza dell’IVA.

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