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Cessione del credito a garanzia e imposta di registro: l’interpretazione della Cassazione

14 Gennaio, 2025

Il recente intervento della Corte di Cassazione ha chiarito che la cessione di un credito, realizzata per garantire un finanziamento concesso precedentemente, deve essere assoggettata a un’imposta proporzionale di registro con aliquota pari allo 0,50%, purché l’operazione non sia inclusa nell’ambito IVA. Questo contributo analizza perché la cessione del credito vada considerata un atto autonomo rispetto al contratto di finanziamento e quali siano gli effetti pratici di tale orientamento, evidenziando gli strumenti normativi coinvolti e i motivi alla base della decisione.

La vicenda inquadrata dalla Cassazione

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 32330/2024), l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione nei confronti di un notaio che aveva rogato l’atto di cessione di alcuni crediti pro solvendo. Questi crediti erano stati ceduti da una Fondazione a una società, con lo scopo di garantire l’apertura di credito originariamente concessa al cedente. Il professionista, ritenendo la cessione meramente accessoria rispetto al finanziamento già stipulato, sosteneva che l’alternatività prevista dall’art. 40 del DPR n. 131/1986 avrebbe giustificato l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

Le Commissioni tributarie dei primi due gradi di giudizio avevano confermato la tesi difensiva, ravvisando un collegamento negoziale tra la cessione e il finanziamento. Tuttavia, in sede di legittimità, l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto una pronuncia favorevole: la Cassazione ha ribadito che, per riconoscere un’unica tassazione, occorre trovarsi di fronte a un negozio complesso, contraddistinto da un’unica causa. Nel caso specifico, la cessione del credito si configura invece come atto autonomo, al quale si applica l’aliquota proporzionale.

Natura autonoma dell’atto di cessione

In base a quanto chiarito dalla Suprema Corte, non basta menzionare il contratto di finanziamento in un accordo successivo per configurare un’unica operazione sotto il profilo fiscale. Il punto cruciale è che l’apertura di credito si esaurisce nell’impegno della banca a tenere a disposizione del cliente una determinata somma, mentre la cessione del credito è finalizzata a costituire una garanzia. Sono quindi due contratti con funzioni distinte, stipulati a distanza di tempo, e ciò impedisce di fonderli in un unico negozio per far scattare la tassazione in misura fissa.

Questo principio deriva dall’art. 21 del DPR n. 131/1986, secondo cui più negozi tra loro collegati conservano, in realtà, cause autonome: ciascun atto va tassato in relazione alla propria funzione. Neppure l’essere “collegata” al finanziamento esclude la soggettività propria della cessione, che resta uno strumento eventuale e accidentale rispetto al primo accordo.

Esempio pratico

Si pensi a una società che ottiene un finanziamento da una banca nel 2023. Due anni dopo, per rafforzare la fiducia della banca e garantire il rientro del capitale, la società cede un credito che vanta verso un terzo soggetto. L’operazione della cessione nasce come garanzia del finanziamento, ma rimane un’operazione giuridicamente distinta: la banca, infatti, accetta di “ricevere” i crediti ceduti come forma di tutela ulteriore.

In questa situazione, nonostante la relazione funzionale tra i due atti, la cessione del credito viene assoggettata all’imposta di registro con aliquota allo 0,50%, ex art. 6 della Tariffa Parte I del DPR n. 131/1986.

Rapporto con l’IVA e normativa di riferimento

Le cessioni di credito di questo tipo non rientrano nelle previsioni dell’IVA, ai sensi degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 3, comma 2, n. 3, del DPR n. 633/1972. Si applica pertanto la disciplina dell’imposta di registro, la cui alternatività non opera quando ci si trova in presenza di negozi distinti. L’art. 20 del DPR n. 131/1986, nella sua formulazione attuale, esclude la possibilità di ricomprendere in un unico rapporto negoziale fatti ed eventi esterni che non costituiscano la vera e unica causa dell’atto da registrare.

Schema di sintesi

In sintesi
Oggetto della Decisione Cessione di credito come atto autonomo ai fini fiscali.
Caso Specifico Ordinanza Cassazione n. 32330/2024 su cessione crediti di una Fondazione.
Principio Giuridico Chiave La cessione del credito è un atto giuridicamente distinto dal finanziamento originario.
Conseguenza Fiscale Applicazione imposta di registro proporzionale 0,50%.
Normativa di Riferimento DPR n. 131/1986, artt. 21 e 40; DPR n. 633/1972, artt. 2 e 3.
Motivazione Tecnica Diversa causa giuridica tra finanziamento e cessione del credito.
Esclusione IVA Cessioni di credito non rientrano nell’ambito IVA.
Criterio di Tassazione Ogni negozio va tassato secondo la propria funzione specifica.

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