La direttiva (UE) n. 2025/25, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ridefinisce gli obblighi di trasparenza per le società di persone di tipo commerciale, imponendo l’obbligo di redigere e pubblicare il bilancio e di fornire ulteriori informazioni presso il Registro delle imprese. La novità toccherà in particolare le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, con la prospettiva di un adeguamento definitivo entro luglio 2028. Le società semplici non rientrano invece nel perimetro di questa nuova disciplina. Di seguito, un’analisi dettagliata sui principali risvolti normativi e pratici di questa svolta epocale.
LE BASI DELLA DIRETTIVA E LE RAGIONI DELL’INTERVENTO
Le recenti azioni intraprese a livello comunitario in tema di diritto societario hanno sempre più mirato a una digitalizzazione delle procedure, così da garantire una visione completa e immediata delle informazioni relative alle imprese. L’Unione europea, con la direttiva 2025/25, prosegue nel solco tracciato dalla direttiva 2019/1151 e dalla direttiva 2017/1132, che avevano già introdotto strumenti informatici atti a favorire l’interconnessione dei registri delle imprese e a semplificare talune pratiche burocratiche, come la costituzione online di società a responsabilità limitata.
Nel contesto odierno, l’uso di strumenti tecnologici per la raccolta e la condivisione di dati societari non è più un’opzione, bensì una necessità per garantire affidabilità e sicurezza nelle transazioni commerciali su scala europea. La Commissione europea ha rilevato l’assenza di un adeguato regime di pubblicità per moltissime imprese, in particolare le società di persone, che risultavano iscritte nei registri nazionali ma con informazioni frammentarie. Tale lacuna ostacola lo scambio transfrontaliero di dati, indebolisce la chiarezza nei rapporti commerciali e rende più complessi i controlli da parte delle autorità.
Il testo della direttiva 2025/25, pubblicato il 19 dicembre 2024, si propone dunque di uniformare le regole, assicurando che le informazioni su tutte le società di persone (se di tipo commerciale) siano registrate con i medesimi criteri in ogni Stato membro. L’obiettivo è quello di rafforzare la fiducia dei cittadini e degli investitori, facilitando così anche la crescita delle piccole e medie imprese su scala comunitaria.
CHI È EFFETTIVAMENTE COINVOLTO
La direttiva, che dovrà essere recepita dai singoli ordinamenti nazionali entro luglio 2027, concentra le sue attenzioni sulle società in nome collettivo e sulle società in accomandita semplice, entrambe iscritte nei registri delle imprese e autorizzate a svolgere attività commerciale. In Italia, la platea interessata è particolarmente ampia: si stimano circa 700mila realtà imprenditoriali che rientrano in questa categoria.
Le società semplici, pur essendo forme societarie basate su un contratto associativo, restano escluse dall’obbligo di bilancio e da tutte le prescrizioni connesse, perché la legge le vincola a gestioni non commerciali. Questa scelta risponde all’esigenza di non sovraccaricare di oneri le entità che, per natura, non operano nel mercato su larga scala.
OBBLIGO DI BILANCIO E ALTRI ADEMPIMENTI
Il passaggio più impattante per la maggior parte delle società di persone è l’estensione a loro carico di una serie di obblighi simili a quelli delle società di capitali. Il bilancio dovrà essere redatto con cadenza annuale e depositato presso il Registro delle imprese secondo le prescrizioni stabilite dalle direttive 86/635/CEE, 91/674/CEE e 2013/34/UE. Se finora alcune imprese adottavano metodi di contabilità meno rigorosi, ora saranno tenute a preparare un documento che riporti in modo trasparente e ufficiale la loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Inoltre, la direttiva stabilisce un elenco dettagliato delle informazioni che le S.n.c. e le S.a.s. dovranno rendere pubbliche. Questo elenco comprende:
- Dati identificativi della società:
- Denominazione
- Forma giuridica
- Sede sociale e Stato membro di registrazione
- Eventuali modifiche della sede sociale
- Numero di registrazione
- Informazioni finanziarie:
- Importo totale dei conferimenti dei soci
- Documenti contabili di ciascun esercizio finanziario (bilancio annuale)
- Documenti societari:
- Atto costitutivo e statuto
- Modifiche degli atti costitutivi, incluse eventuali proroghe
- Testo integrale aggiornato dopo ogni modifica
- Informazioni sui soci e sulla governance:
- Generalità dei soci autorizzati a rappresentare la società
- Informazioni sui poteri di rappresentanza (individuali o congiunti)
- Generalità dei soci che rispondono illimitatamente
- Per le S.a.s., generalità dei soci accomandanti
- Informazioni su procedure speciali:
- Eventuali scioglimenti della società
- Sentenze che dichiarano la nullità della società
- Generalità e poteri dei liquidatori
- Informazioni sulla chiusura della liquidazione e cancellazione dal Registro
- Informazioni aggiuntive:
- Sede dell’amministrazione centrale (se diversa dalla sede sociale)
- Centro di attività principale (se diverso dalla sede sociale)
Tali informazioni, che devono essere depositate entro 15 giorni da ogni cambiamento, garantiscono un costante allineamento tra realtà effettiva e dati ufficiali.
ESEMPI CONCRETI DI APPLICAZIONE
Una piccola società in accomandita semplice che produce e commercializza prodotti artigianali dovrà predisporre un bilancio annuale comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico e, se richiesto, la nota integrativa. Tale documento, redatto secondo i principi previsti per le imprese di dimensioni comparabili, andrà poi inviato telematicamente al Registro delle imprese, così da essere accessibile a chiunque ne faccia richiesta o abbia interesse a verificarne la stabilità finanziaria. Se l’impresa decidesse, nel corso dell’anno, di modificare la composizione societaria, ad esempio sostituendo un socio accomandante, questa variazione dovrà essere comunicata nel medesimo termine di 15 giorni.
Allo stesso modo, una società in nome collettivo che opera nel commercio di generi alimentari e registra risultati altalenanti dovrà rendere pubblici, attraverso il bilancio, il volume delle vendite, l’eventuale contrazione dei margini di profitto e la gestione delle passività. In questo modo, creditori, partner commerciali e potenziali investitori potranno contare su dati affidabili per valutare la convenienza di collaborazioni o finanziamenti.
TEMPISTICHE E RICADUTE PRATICHE
Il termine per l’adozione delle misure necessarie a recepire la direttiva è fissato al 31 luglio 2027, mentre l’effettiva entrata in vigore delle norme, e dunque l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni, scatterà il 31 luglio 2028. Si tratta di uno spazio temporale pensato per permettere agli Stati membri di predisporre regolamentazioni di dettaglio, e alle imprese di adeguare i propri sistemi contabili e informatici a un iter più rigoroso.
L’obiettivo dichiarato è di favorire la crescita dell’economia europea e la nascita di un vero mercato unico in cui l’accesso alle informazioni sia costante e agevole, favorendo scambi e investimenti anche su scala internazionale. Gli esperti del settore evidenziano come la trasparenza, seppur comportando un impegno aggiuntivo, possa rendere più fluido il dialogo con banche, istituzioni e operatori stranieri, aumentando la competitività delle piccole e medie imprese italiane.
IMPLICAZIONI SUL PIANO LEGALE
La pubblicazione dei dati societari, incluse le informazioni contabili, rafforza il controllo da parte delle autorità, che potranno vigilare più agevolmente su possibili violazioni normative e prevenire fenomeni illeciti. Inoltre, la disponibilità di bilanci e atti costitutivi aggiornati costituisce una garanzia anche per i terzi che instaurano rapporti giuridici con la società. Sotto il profilo giuridico, chi non ottempererà ai nuovi obblighi potrà subire sanzioni o vedersi negare determinate autorizzazioni, compromettendo la continuità aziendale.
La direttiva, integrandosi con il dlgs n. 183 dell’8 novembre 2021, ha l’ulteriore effetto di espandere il ricorso a procedure digitali: le comunicazioni di bilancio e atti societari dovranno seguire un tracciato uniforme, facilmente consultabile attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale semplificazione contribuirà a ridurre i tempi di registrazione delle variazioni e a contenere il rischio di errori o omissioni.
SCHEMA DI SINTESI
In sintesi | |
Normativa | Direttiva UE n. 2025/25 pubblicata il 19 dicembre 2024 |
Oggetto | Obbligo di bilancio e pubblicazione per società di persone commerciali |
Imprese Coinvolte | Circa 700.000 imprese (società in nome collettivo e in accomandita semplice) |
Società Escluse | Società semplici |
Tempistica | – Recepimento entro luglio 2027 – Entrata in vigore entro 31 luglio 2028 |
Finalità | – Aumentare trasparenza e certezza nel mercato interno – Migliorare accessibilità informazioni societarie |
Atti da Pubblicare | Elenco 15 tipologie di informazioni, tra cui: – Denominazione – Forma giuridica – Sede – Bilanci – Generalità dei soci – Modifiche statutarie |
Modalità | Pubblicazione entro 15 giorni dalla variazione presso Registro Imprese |