Dal primo gennaio 2025, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), chiunque ricopra la carica di amministratore di una società, sia di persone sia di capitali, dovrà disporre di un domicilio digitale. In assenza di tale requisito, tutte le pratiche societarie che lo riguardano rimarranno sospese fino a quando non sarà comunicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Registro Imprese di Milano ha però diffuso un chiarimento cruciale: la PEC dell’impresa amministrata può essere validamente eletta anche come domicilio digitale individuale per l’amministratore.
L’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori
Il requisito di dotarsi di un indirizzo di PEC trova fondamento nel combinato disposto della Legge 207/2024 e delle modifiche apportate al decreto-legge 179/2012. L’obiettivo è garantire comunicazioni formali e tracciabili tra organi societari, enti pubblici e imprese, poiché la PEC ha un valore probatorio assimilabile a una raccomandata con avviso di ricevimento. Non sono previste differenze fra chi amministra società di persone e chi opera in società di capitali: in tutti i casi, ciascun amministratore deve rendere disponibile un domicilio digitale.
Dal 1° gennaio 2025, se tale informazione non risulta depositata presso il Registro Imprese, qualsiasi atto presentato a nome della società potrà essere bloccato fino all’avvenuta regolarizzazione.
L’interpretazione del Registro imprese di Milano
Inizialmente si pensava che ogni amministratore dovesse procurarsi un indirizzo PEC personale. Tuttavia, il Registro Imprese di Milano ha chiarito che è possibile associare la PEC dell’azienda agli amministratori, riconoscendo così all’indirizzo societario la medesima valenza di un domicilio digitale individuale.
Questa soluzione si è resa necessaria per evitare criticità nelle società con molti membri dell’organo amministrativo. La scelta di utilizzare un unico canale facilita infatti la gestione delle notifiche e riduce le spese operative, soprattutto quando si tratta di ruoli non esecutivi o di breve durata.
Estensione dell’obbligo e possibili variazioni territoriali
L’impostazione fornita dal Registro Imprese di Milano è considerata un indirizzo interpretativo che altre Camere di Commercio potrebbero seguire. Alcune hanno già adottato la medesima procedura, mentre altre preferiscono applicare in maniera restrittiva il dettato normativo, esigendo un domicilio digitale strettamente personale. I
In attesa di indicazioni definitive da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non è escluso che possano emergere differenze regionali. Resta inoltre aperto l’interrogativo sull’eventuale retroattività, poiché la norma fa riferimento alle società costituite o modificate dal 2025, ma non stabilisce con chiarezza se gli amministratori in carica prima di quella data debbano adeguarsi con le stesse tempistiche.
Tuttavia, è fondamentale che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisca chiarimenti definitivi per garantire un’applicazione omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale.
Esempi pratici
Se un consiglio di amministrazione è composto da tre persone, e una di queste partecipa a titolo consultivo, la procedura più snella prevede di notificare al Registro Imprese che il domicilio digitale di tutti è coincidente con la PEC aziendale. In questo modo, qualora il membro consultivo decida di uscire dalla compagine, non dovrà revocare una PEC personale ai fini societari.
Tuttavia, se un amministratore ricopre la medesima carica in più realtà imprenditoriali, si prospetta la necessità di eleggere un domicilio digitale per ciascuna società. Alcuni uffici camerali sembrano propendere per l’utilizzo di un singolo indirizzo PEC, ma altri interpretano la legge in senso più rigido. È dunque consigliabile verificare con la propria Camera di Commercio di riferimento quali siano gli orientamenti adottati.
Sanzioni e prospettive future
La disciplina attuale non stabilisce con estrema chiarezza le sanzioni a carico degli amministratori o delle società inadempienti. Di norma, tuttavia, gli uffici camerali provvedono a segnalare l’irregolarità e a sospendere la protocollazione delle pratiche in entrata.
Questa misura di blocco, di per sé, costituisce un deterrente, poiché impedisce l’aggiornamento dei dati societari o il completamento di operazioni strategiche, come modifiche statutarie o passaggi di proprietà. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy potrebbe emanare in futuro ulteriori circolari esplicative, così da garantire un’applicazione più uniforme.
In pillole
In pillole… | |
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Obbligo Normativo | – Dal 1° gennaio 2025 tutti gli amministratori devono avere un domicilio digitale (PEC) – Valido per società di persone e capitali – Mancanza blocca pratiche societarie |
Interpretazione Registro Imprese Milano | – Possibile utilizzare PEC aziendale come domicilio digitale individuale – Semplifica gestione per società con più amministratori – Riduce oneri operativi |
Variazioni Territoriali | – Differenti interpretazioni tra Camere di Commercio – Alcune richiedono PEC personale, altre accettano PEC aziendale – In attesa di chiarimenti ministeriali |
Casi PRATICI | – Per CdA con membri consultivi: utilizzabile PEC aziendale – Per amministratori in più società: potenziale necessità di PEC distinte |
Conseguenze Mancato Adempimento | – Sospensione protocollazione pratiche – Blocco aggiornamenti societari – Possibili future sanzioni |