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Deroga al Favor Rei: La Cassazione Legittima la Riforma delle sanzioni

22 Gennaio, 2025

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025, ha ribadito che le nuove disposizioni sanzionatorie introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87 non sono applicabili retroattivamente. Questo orientamento conferma che, in presenza di specifiche esigenze di gettito erariale, il legislatore può limitare gli effetti del cosiddetto favor rei e stabilire un momento preciso a partire dal quale operano sanzioni più favorevoli.

Il quadro normativo della riforma delle sanzioni tributarie

Il DLgs. 87/2024 rappresenta un tentativo di semplificare e ridurre il carico sanzionatorio per le violazioni amministrative tributarie. L’art. 5 del decreto, però, delimita temporalmente l’applicazione delle nuove regole: solo le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 beneficiano delle sanzioni più miti.

Questa scelta ha generato un conflitto con l’art. 3 del DLgs. 472/1997, che impone l’applicazione retroattiva della legge più favorevole (favor rei). La norma del 1997 prevede due casi: l’abolitio criminis (quando un fatto non è più illecito) e la riduzione della sanzione. Mentre il primo caso ammette deroghe esplicite, il secondo non le contempla, lasciando spazio a interpretazioni contrastanti.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, per valutare la legittimità di tale deroga, ha richiamato i precedenti della Corte Costituzionale (sentenze n. 68/2021 e n. 63/2019), dai quali emerge che la sanzione più favorevole di regola va applicata retroattivamente a meno che non vi siano motivi costituzionalmente rilevanti che giustifichino la non operatività del favor rei.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che, nel caso del DLgs. 87/2024, ricorrano interessi di particolare importanza che rendono ammissibile la scelta del legislatore di ancorare le nuove disposizioni a un preciso termine a partire dal quale le violazioni possono beneficiare di sanzioni ridotte.

Rilevanza costituzionale e interessi erariali

Il principio di equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico rientrano tra gli interessi di rango costituzionale in grado di giustificare limitazioni alla retroattività in mitius.

La Cassazione ha evidenziato che la riduzione delle sanzioni influisce sulle entrate previste e, di conseguenza, anche su aspetti essenziali dell’azione pubblica. La scelta di far valere le nuove sanzioni solo per le condotte poste in essere a partire dal 1° settembre 2024 è stata considerata coerente con la gradualità della riforma e con la pianificazione dei conti pubblici.

Il ruolo della giurisprudenza costituzionale ed europea

La sentenza si allinea a precedenti della Corte Costituzionale, come le sentenze nn. 68/2021 e 63/2019, che ammettono deroghe al favor rei per “controinteressi” di pari rango costituzionale.

Inoltre, la Cassazione ha richiamato la sentenza C-107/23 della Corte di Giustizia UE, la quale riconosce che gli Stati membri possono limitare la retroattività delle norme più favorevoli per tutelare obiettivi di interesse generale, come l’equilibrio di bilancio.

Questo approccio bilancia il diritto del contribuente con le esigenze collettive, evitando che la retroattività diventi uno strumento di elusione fiscale.

Implicazioni per il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso, istituto che consente di ridurre le sanzioni pagando volontariamente quanto dovuto, è stato influenzato dalla riforma. Le nuove agevolazioni si applicano solo alle violazioni successive al 1° settembre 2024, creando un divario tra chi ha regolarizzato prima e dopo quella data.

Ad esempio, un professionista che nel 2024 ravveda un’omissione del 2023 beneficerà delle vecchie regole, mentre chi commette la stessa violazione dopo il 1° settembre avrà trattamenti più favorevoli. Ciò solleva questioni di equità, ma la Cassazione ha ribadito che la certezza del diritto prevale sull’uniformità di trattamento in contesti di transizione normativa.

In pillole

In pillole…
Sentenza e Data La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025, ha stabilito che le nuove sanzioni del DLgs. 87/2024 non si applicano retroattivamente.
Contesto Normativo
  • Il DLgs. 87/2024 ha introdotto un nuovo sistema di sanzioni tributarie amministrative, limitando l’applicazione delle sanzioni più favorevoli alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
  • Questa scelta supera il principio di retroattività in mitius sancito dall’art. 3 del DLgs. 472/97.
Principio di Retroattività in Mitius Normalmente, la sanzione più favorevole si applica retroattivamente, come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del DLgs. 472/97, salvo deroghe espresse del legislatore.
Decisione della Corte di Cassazione La Corte ha ritenuto legittima la deroga al favor rei del DLgs. 87/2024, considerando giustificata la scelta del legislatore di limitare l’applicazione retroattiva per esigenze costituzionalmente rilevanti, come il bilancio dello Stato.
Motivazioni Costituzionali La Corte ha richiamato interessi di rango costituzionale, come l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, per giustificare la deroga al principio di retroattività della norma più favorevole.
Riferimenti a Sentenze Precedenti La Cassazione ha richiamato le sentenze della Corte Costituzionale n. 68/2021 e n. 63/2019, che permettono limitazioni al favor rei in presenza di motivi costituzionalmente rilevanti.
Orientamento Europeo La sentenza della Corte di Giustizia del 24 luglio 2023 (C-107/23) ha confermato che il principio di retroattività della norma più favorevole può essere bilanciato con esigenze di interesse generale, lasciando spazio a deroghe come quelle del DLgs. 87/2024.

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