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Abrogazione modello EAS per ASD: cosa cambia e quali sono i limiti del “favor rei”

29 Gennaio, 2025

Dal 5 settembre 2023, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non sono più obbligate alla presentazione del modello EAS. Questo cambiamento normativo, introdotto dal D.Lgs. 120/2023, elimina un adempimento che molti consideravano superfluo. Tuttavia, rimane una domanda cruciale: l’abrogazione dell’obbligo può avere effetti retroattivi? In altre parole, il principio del “favor rei” permette di sanare le omissioni passate? La Corte di Cassazione ha affrontato questioni analoghe, offrendo spunti di riflessione, ma non senza lasciare dubbi. In questo articolo analizzeremo il quadro normativo e giurisprudenziale, chiarendo gli aspetti più rilevanti per professionisti e associazioni.

L’obbligo del modello eas: cosa prevedeva la normativa

Il modello EAS nasce con l’art. 30 del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, ed è stato introdotto come strumento per monitorare gli enti associativi che usufruiscono di agevolazioni fiscali. Si tratta di un adempimento formale che richiede la comunicazione telematica di alcune informazioni rilevanti ai fini fiscali.

L’obiettivo principale era garantire la “decommercializzazione dei corrispettivi specifici”, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 633/72 e dall’art. 148 del TUIR. In sostanza, tali norme consentono agli enti associativi di escludere dal reddito imponibile alcune entrate, a patto di rispettare determinati requisiti.

Tuttavia, la mancata presentazione del modello EAS comportava la perdita del regime agevolato. Per ovviare a questa omissione, il legislatore ha introdotto l’istituto della “remissione in bonis” (art. 2 co. 1 D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012), che consente di sanare l’omissione versando una sanzione di 258 euro e presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile.

Questo meccanismo, però, si è rivelato insufficiente per molti enti che, per distrazione o difficoltà operative, non hanno adempiuto entro i termini previsti.

Cosa cambia dal 5 settembre 2023

Con l’introduzione del comma 6-bis all’art. 6 del D.Lgs. 39/2021, il D.Lgs. 120/2023 ha stabilito che le ASD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.

La norma è chiara: dal 5 settembre 2023, tali enti sono esonerati dall’obbligo, eliminando così una formalità che molti consideravano inutile. Questo esonero vale anche per le ASD che, in base alla Circolare Agenzia Entrate 45/2009, erano già soggette a una versione semplificata del modello (il cosiddetto EAS light, con soli 6 righi da compilare).

Tuttavia, il cambiamento normativo non risolve automaticamente le questioni relative al passato. Per chi non ha presentato il modello prima del 5 settembre 2023, resta il dubbio se l’abrogazione possa valere retroattivamente, in forza del principio del “favor rei”.

Il principio del “favor rei” e i suoi limiti

Il “favor rei” è sancito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile.

Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che questo principio si applica solo alle norme sanzionatorie e non alle norme sostanziali che regolano requisiti per fruire di agevolazioni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21406 del 30 luglio 2024, ha affrontato un caso simile riguardante una ASD che aveva perso i benefici della legge 398/1991 per la violazione del limite ai pagamenti in contanti. La Corte ha stabilito che:

  • L’abrogazione di un obbligo non ha effetto retroattivo se riguarda una norma sostanziale e non sanzionatoria.
  • La violazione di un obbligo esistente al momento del fatto non può essere sanata da una norma successiva che elimina quell’obbligo.

Applicando questo principio al modello EAS, la sua abrogazione dal 5 settembre 2023 non sembra poter annullare le omissioni precedenti. L’adempimento esisteva fino a quella data e la sua mancata osservanza costituiva una violazione.

Uno sguardo al futuro: la necessità di una sanatoria

Molti professionisti del settore auspicano l’introduzione di una sanatoria per sanare le omissioni passate legate al modello EAS. La sua natura meramente formale, unita al fatto che è stato abolito per la sua evidente inutilità, rende difficile giustificare accertamenti e sanzioni basati su questo adempimento.

Senza una sanatoria, le ASD che non hanno presentato il modello rischiano di perdere le agevolazioni fiscali, con conseguenze potenzialmente devastanti. Si tratta di una situazione paradossale, considerando che l’adempimento è stato eliminato proprio perché considerato superfluo.

Esempi pratici: chi rischia e chi no

Caso 1: ASD che ha omesso il modello EAS nel 2022

Un’associazione sportiva dilettantistica non ha presentato il modello nel 2022 e non ha utilizzato la remissione in bonis. In caso di accertamento, perderà le agevolazioni per quell’anno, poiché l’abrogazione dell’obbligo non ha effetto retroattivo.

Caso 2: ASD che non ha presentato il modello nel 2023, ma dopo il 5 settembre

Se l’associazione non ha presentato il modello EAS prima del 5 settembre 2023, non rischia nulla, poiché l’obbligo non esiste più.

Conclusioni

La soppressione dell’obbligo di presentare il modello EAS rappresenta un passo avanti per semplificare la vita delle ASD, ma lascia irrisolti i problemi del passato. L’applicazione del “favor rei” appare improbabile, e senza un intervento legislativo specifico, molte associazioni potrebbero subire accertamenti per un adempimento ormai abrogato.

L’auspicio è che il legislatore intervenga con una sanatoria, permettendo alle ASD di regolarizzare le proprie posizioni senza perdere le agevolazioni fiscali. Fino ad allora, è fondamentale per le associazioni consultare un professionista per valutare eventuali rischi e soluzioni.

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