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Superbonus e varianti alla CILAS: lo sconto in fattura resta valido anche con cambi di impresa

31 Gennaio, 2025

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le varianti a progetti edilizi già avviati, incluse sostituzioni di imprese o modifiche tecniche, non privano del diritto allo sconto in fattura per il Superbonus, purché la procedura originaria sia stata attivata entro il 29 marzo 2024. La guida analizza un caso reale, spiegando come gestire cambi di ditte, ritardi e adempimenti per non perdere l’agevolazione.

Il quadro normativo: restrizioni, deroghe e scadenze

Il Decreto Legge n. 34/2024 (art. 1, co. 2) ha bloccato dal 17 febbraio 2024 le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di efficienza energetica, con eccezioni per chi aveva già avviato i lavori. La deroga è regolata dal DL 39/2024 (art. 1, co. 5), che vincola il beneficio alla presenza di spese documentate entro il 30 marzo 2024.

In pratica, per i condomini è necessario:

  • Una delibera assembleare approvata prima del 17 febbraio 2023;
  • Una CILAS (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori con Sospensione) o altro titolo abilitativo presentato entro il 29 marzo 2024;
  • Pagamenti parziali o totali per lavori già eseguiti, con fatture emesse entro la stessa data.

Esempio: Un condominio presenta la CILAS a febbraio 2024 per la sostituzione delle caldaie. Se il 25 marzo paga 10.000 euro (30% della fattura, con sconto del 70% in fattura), mantiene il diritto al bonus anche se a maggio cambia l’impresa.

Il caso studio: due sostituzioni di ditte e il rischio di esclusione

Un condominio nel 2022 approva lavori di riqualificazione energetica (cappotto termico e pannelli solari), presentando CILAS il 17 novembre 2022. A febbraio 2024, la prima impresa abbandona per sovraccarico di lavoro. Subentra una seconda ditta, che il 26 marzo 2024 emette una fattura di 3.300 euro con sconto del 70% (2.310 euro a credito, 990 euro pagati dal condominio il 29 marzo). Tuttavia, anche questa società recede, lasciando il cantiere incompleto.

Il dubbio: una terza impresa, subentrante dopo il 30 marzo 2024, può applicare lo sconto in fattura?

La posizione dell’Agenzia delle Entrate: le varianti non sono un ostacolo

Nella risposta n. 15/2024, l’Agenzia precisa che le modifiche al progetto iniziale (varianti soggettive, come il cambio ditta, o oggettive, come adeguamenti tecnici) non annullano la deroga, purché:

  1. La delibera assembleare sia stata approvata prima del 17 febbraio 2023;
  2. La CILAS originaria sia depositata entro il 29 marzo 2024;
  3. Almeno una parte dei lavori sia stata fatturata e pagata entro il 29 marzo 2024.

La Circolare n. 13/2023 aveva già chiarito che le varianti non inficiano i requisiti, anche se riguardano l’impresa esecutrice.

L’art. 2-bis del Decreto Cessioni (DL 38/2023), modificato dal DL 39/2024, equipara le varianti presentate dopo il 30 marzo 2024 al progetto originario, purché quest’ultimo rispetti i termini. Ciò evita penalizzazioni per intoppi procedurali o sostituzioni forzate.

Esempio pratico: come applicare le regole

Immaginiamo un condominio che il 15 marzo 2024 abbia pagato 5.000 euro per la sostituzione dei serramenti, fatturati con sconto del 70%. Se a giugno 2024 l’impresa fallisce e se ne ingaggia una nuova per completare i lavori, la variante alla CILAS non preclude lo sconto per le fatture successive. L’importante è che la prima fase sia stata avviata e pagata entro la scadenza.

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