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Mancata ricezione fattura elettronica: nuovo codice TD29 per la regolarizzazione

3 Febbraio, 2025

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità per la fatturazione elettronica, con aggiornamenti che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025. Tra questi spicca il nuovo codice TD29, progettato per semplificare la comunicazione delle omissioni o irregolarità nella fatturazione. Questo aggiornamento mira a chiarire e rendere più efficaci le procedure per evitare sanzioni, soprattutto per i soggetti coinvolti in transazioni commerciali che, per errore o negligenza, non hanno emesso o ricevuto una fattura regolare. L’articolo esplora nel dettaglio le implicazioni pratiche di questa modifica, spiegando cosa cambia rispetto al passato e come adeguarsi alla nuova normativa.

Un nuovo strumento per regolarizzare le omissioni: il codice TD29

Dal 1° aprile 2025, chi non riceve una fattura o la riceve in modo irregolare avrà a disposizione il codice TD29, un elemento chiave per la comunicazione delle irregolarità tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Questo strumento rappresenta una vera e propria svolta rispetto alla normativa precedente, che imponeva al cessionario o committente non solo di notificare il problema all’Agenzia delle Entrate, ma anche di farsi carico del versamento dell’imposta dovuta.

Con il nuovo codice, la procedura diventa più lineare: il cessionario o committente avrà l’obbligo di inviare un file XML tramite SdI, indicando i dati del cedente o prestatore in modo preciso. Qualora i dati del cedente coincidano con quelli del cessionario, il sistema scarterà automaticamente il file, obbligando l’utente a correggere eventuali errori.

Questo aggiornamento risolve una questione spinosa che ha creato incertezze nei contribuenti per anni: come regolarizzare un’omissione senza incorrere in sanzioni? Dal 2025, la risposta sarà semplice e chiara: utilizzare il codice TD29 entro i termini previsti.

Cosa cambia per il codice TD20?

Nonostante l’introduzione del codice TD29, il codice TD20 continuerà a essere utilizzabile in determinati casi specifici. Questo codice, infatti, rimane valido per l’emissione della cosiddetta “autofattura denuncia” in situazioni particolari, come le operazioni soggette a inversione contabile o in caso di acquisti intracomunitari. Ad esempio, se un’azienda italiana acquista beni da un fornitore europeo e non riceve la fattura entro il secondo mese successivo all’operazione, potrà ancora utilizzare il codice TD20 per regolarizzare la situazione.

La coesistenza di questi due codici potrebbe generare confusione per chi non è esperto del settore. Tuttavia, è importante capire che il TD29 è destinato esclusivamente alle comunicazioni di omissioni o irregolarità non legate all’inversione contabile o ad altri regimi particolari. Per tutti gli altri casi, il TD20 rimane uno strumento indispensabile.

La normativa applicabile: riferimenti e sanzioni

Le modifiche introdotte si inseriscono in un quadro normativo già complesso, disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo 471/1997. Secondo l’articolo 6, comma 8, del decreto, il cessionario o committente che non comunica un’omissione entro novanta giorni dalla scadenza prevista rischia una sanzione pari al 70% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Questo rende ancora più evidente l’importanza di utilizzare correttamente il nuovo codice TD29.

Un ulteriore riferimento normativo è rappresentato dal recente DLgs. 87/2024, che ha semplificato le modalità di regolarizzazione eliminando l’obbligo di versare l’imposta relativa al documento irregolare. Ora, l’unico obbligo consiste nella trasmissione della comunicazione tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Impatti pratici e esempi concreti

Per comprendere meglio l’applicazione del codice TD29, prendiamo un esempio pratico. Supponiamo che un’azienda italiana non riceva una fattura relativa a una consulenza ricevuta entro il termine previsto. Prima del 2025, l’azienda avrebbe dovuto utilizzare il codice TD20 e versare l’imposta, anche se non era responsabile dell’errore. Dal 1° aprile 2025, invece, potrà semplicemente inviare un file XML con codice TD29 tramite SdI, specificando i dati del fornitore mancante. Questo elimina l’onere finanziario per il cessionario, rendendo la procedura più equa.

Un altro esempio riguarda un professionista che riceve una fattura con un importo errato. Anche in questo caso, tramite il codice TD29, sarà possibile regolarizzare la situazione senza dover ricorrere a registrazioni contabili complesse o ulteriori pagamenti.

Dubbi e incertezze sul periodo transitorio

Un aspetto ancora poco chiaro riguarda il comportamento da adottare nel periodo transitorio, ossia fino al 31 marzo 2025. L’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni esplicite su come gestire le omissioni in questa fase. Tuttavia, è ragionevole supporre che il codice TD20 rimanga il riferimento principale fino all’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche.

Questo potrebbe creare qualche difficoltà pratica, soprattutto per chi si trova a dover decidere quale codice utilizzare. La scelta migliore, in assenza di ulteriori chiarimenti, è quella di continuare a utilizzare il codice TD20 esclusivamente per le finalità di comunicazione, evitando di attribuirsi il versamento dell’imposta.

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