La dichiarazione IVA annuale 2025 offre un’importante opportunità per semplificare gli adempimenti fiscali legati alle liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti possono scegliere di compilare il quadro VP e inviare la dichiarazione entro il 28 febbraio 2025, evitando così la trasmissione separata della LIPE del quarto trimestre 2024. Tuttavia, questa semplificazione richiede attenzione alle regole e alle scadenze.
Il quadro VP: uno strumento per evitare la LIPE
Il quadro VP della dichiarazione IVA annuale è una sezione dedicata ai dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2024. La sua funzione principale è quella di permettere al contribuente di evitare la trasmissione separata della LIPE (Liquidazione Periodica IVA), integrando direttamente tali dati nella dichiarazione annuale.
In pratica, il quadro VP sostituisce il modello LIPE per il quarto trimestre: qui si riportano le operazioni attive e passive, l’IVA esigibile, l’IVA detratta e il saldo a credito o a debito. Questa opportunità, però, è subordinata alla presentazione della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2025. Dopo questa data, il quadro VP non può essere utilizzato, e il contribuente sarà obbligato a inviare la LIPE separatamente.
Quando compilare il quadro VP
La compilazione del quadro VP è facoltativa, ma offre vantaggi significativi in termini di semplificazione. Tuttavia, è importante sottolineare che:
- Se si sceglie di compilare il quadro VP, la dichiarazione IVA deve essere inviata entro il 28 febbraio 2025.
- Se la dichiarazione viene presentata dopo questa data, il quadro VP non può essere compilato, e il contribuente deve trasmettere la LIPE del quarto trimestre separatamente, rispettando lo stesso termine del 28 febbraio.
Questa doppia opzione consente una certa flessibilità ai contribuenti, ma richiede una gestione attenta delle scadenze.
Scadenze e scenari possibili
Entro il 28 febbraio 2025:
- Se il contribuente presenta la dichiarazione IVA con il quadro VP compilato, non è necessario trasmettere la LIPE per il quarto trimestre.
- In questo caso, il contribuente soddisfa entrambi gli adempimenti (LIPE e dichiarazione annuale) in un’unica soluzione.
Dopo il 28 febbraio 2025:
- Il quadro VP non può essere utilizzato. Il contribuente deve inviare la LIPE per il quarto trimestre entro il 28 febbraio 2025 e successivamente presentare la dichiarazione IVA entro il termine ordinario del 30 aprile 2025.
Questo sistema premia i contribuenti che scelgono di anticipare la trasmissione della dichiarazione IVA, ma non penalizza chi preferisce rispettare le scadenze ordinarie.
Quadri VP, VH e VV: come si collegano
Il quadro VP deve essere considerato nel contesto più ampio della dichiarazione IVA, che include altri quadri rilevanti come il quadro VH e il quadro VV. Il quadro VH è dedicato alla correzione di eventuali errori o omissioni nelle liquidazioni periodiche già trasmesse, mentre il quadro VV è utilizzato per le variazioni nelle comunicazioni di gruppo.
utilizzo del quadro VH
Il quadro VH è obbligatorio solo nei seguenti casi:
- Quando il contribuente deve correggere, integrare o inviare dati relativi a trimestri precedenti.
- Quando la dichiarazione IVA viene presentata dopo il 28 febbraio 2025, rendendo non utilizzabile il quadro VP.
Se il quadro VP è compilato e la dichiarazione è inviata entro il 28 febbraio, il quadro VH non deve essere compilato, salvo per i trimestri precedenti in cui siano necessarie correzioni.
esempio pratico
Supponiamo che un contribuente abbia trasmesso dati errati per il secondo trimestre 2024. Se sceglie di presentare la dichiarazione IVA con il quadro VP entro febbraio, non deve compilare il quadro VH per il quarto trimestre, ma solo per i trimestri precedenti con errori. Se, invece, presenta la dichiarazione dopo febbraio, sarà obbligato a utilizzare il quadro VH per tutti i trimestri.
Chi è esonerato dalla compilazione
Non tutti i contribuenti sono obbligati a compilare il quadro VP o a trasmettere la LIPE. Tra i soggetti esonerati troviamo:
- Contribuenti che operano esclusivamente con operazioni esenti (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972).
- Contribuenti in regime forfettario o regime fiscale di vantaggio.
- Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA.
- Soggetti che effettuano operazioni non imponibili o senza obbligo di pagamento dell’IVA.
Tuttavia, se durante l’anno queste condizioni di esonero vengono meno, il contribuente sarà obbligato a rispettare i normali adempimenti.
Sanzioni per ritardi e omissioni
La normativa prevede sanzioni per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni IVA.
- Mancata trasmissione della LIPE: sanzione da 500 a 2.000 euro.
- Trasmissione correttiva entro 15 giorni: sanzione ridotta alla metà (250 euro).
- Correzione tramite dichiarazione annuale: applicazione della sanzione ordinaria (500-2.000 euro).
È possibile ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre ulteriormente le sanzioni.