La recente riforma fiscale ha introdotto significative modifiche al contraddittorio preventivo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Una delle novità più rilevanti riguarda la sospensione dei termini per la risposta allo schema d’atto, che, diversamente dalla sospensione feriale dei termini processuali, segue una disciplina autonoma. Dal 1° agosto al 4 settembre, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste dalle Entrate subiscono una sospensione specifica, determinata dall’articolo 37, comma 11-bis del DL 223/2006. Questo articolo chiarisce in dettaglio le implicazioni della norma e le modalità di applicazione per i contribuenti.
Il principio del contraddittorio preventivo: cosa prevede la norma
L’articolo 6-bis della Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce l’obbligo di contraddittorio preventivo tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell’emissione di un atto impositivo. Questo principio si applica a qualsiasi tributo, inclusi i tributi locali come l’IMU, salvo le eccezioni previste dalla legge.
In base alla normativa vigente, prima di notificare un atto impositivo, l’ente impositore è tenuto a fornire al contribuente uno schema di provvedimento, dando la possibilità di formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 60 giorni. Durante questo periodo, il contribuente può anche richiedere l’accesso agli atti del fascicolo e ottenere copia della documentazione.
L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve essere motivato in relazione alle osservazioni presentate dal contribuente, garantendo così trasparenza e tutela del diritto di difesa.
Sospensione dei termini: differenze con la sospensione feriale
Una delle questioni più dibattute riguarda l’applicabilità della sospensione feriale dei termini (prevista dall’articolo 1 della Legge 742/1969) alla risposta allo schema d’atto. Tuttavia, la giurisprudenza e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno escluso tale possibilità, poiché lo schema d’atto non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992.
Questo significa che, mentre i termini processuali subiscono la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, il termine per presentare le controdeduzioni allo schema d’atto segue una sospensione diversa, disciplinata dall’articolo 37, comma 11-bis del DL 223/2006. Secondo tale disposizione, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.
In sostanza, non vi è una sospensione generalizzata per il contribuente, ma solo per la trasmissione di documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate, evitando così che il termine per le osservazioni decorra durante il periodo estivo.
Le eccezioni alla regola: quando non si applica il contraddittorio preventivo
Nonostante il principio del contraddittorio rappresenti una tutela fondamentale per i contribuenti, la normativa prevede alcune eccezioni. Il diritto al contraddittorio non si applica nei seguenti casi:
- Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (articolo 2 del DM 24 aprile 2024);
- Atti di pronta liquidazione (articolo 3 del DM 24 aprile 2024);
- Atti di controllo formale delle dichiarazioni (articolo 4 del DM 24 aprile 2024);
- Atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, come accade, ad esempio, per le contestazioni di sanzioni (articolo 16 del D.Lgs. 472/1997), gli accertamenti in materia di abuso del diritto (articolo 10-bis della Legge 212/2000) e gli accertamenti sintetici (articolo 38 del DPR 600/1973).
Queste esclusioni derivano dal fatto che, in tali situazioni, la normativa ha già previsto altre forme di tutela e di interlocuzione tra contribuente e amministrazione finanziaria.
Implicazioni pratiche per i contribuenti
Alla luce delle nuove disposizioni, è essenziale che i contribuenti prestino particolare attenzione ai termini per la risposta allo schema d’atto. In particolare, devono considerare che:
- La sospensione dal 1° agosto al 4 settembre riguarda esclusivamente la trasmissione di documenti e informazioni richieste dall’Agenzia e non la formulazione delle controdeduzioni.
- Il termine di almeno 60 giorni per presentare le proprie osservazioni decorre normalmente e non subisce sospensioni, a meno che l’atto non rientri tra quelli specificatamente esclusi dalla normativa.
- È opportuno monitorare le richieste dell’Agenzia e predisporre per tempo le difese, evitando che la scadenza cada in un periodo critico.
In sintesi
IN SINTESI Quali sono le principali novità introdotte dalla recente riforma fiscale sul contraddittorio preventivo? La riforma ha modificato il regime di sospensione dei termini per la risposta allo schema d’atto, distinguendolo dalla sospensione feriale dei termini processuali. Dal 1° agosto al 4 settembre, i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate sono sospesi secondo una disciplina autonoma stabilita dall’articolo 37, comma 11-bis del DL 223/2006. Cosa prevede il principio del contraddittorio preventivo? L’articolo 6-bis della Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, impone all’amministrazione finanziaria l’obbligo di interloquire con il contribuente prima di emettere un atto impositivo. Tale obbligo si estende a tutti i tributi, inclusi quelli locali come l’IMU, salvo le eccezioni previste. Il contributore deve ricevere uno schema di provvedimento e ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, oltre a poter accedere agli atti e ottenere copia della documentazione. Qual è la differenza tra la sospensione dei termini e la risposta allo schema d’atto e la sospensione feriale? La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla Legge 742/1969, si applica ai procedimenti giudiziari dal 1° al 31 agosto, ma non alla risposta allo schema d’atto, che segue la disciplina specifica del DL 223/2006. Questo significa che il contributore non beneficia di una sospensione generalizzata, ma solo della sospensione della trasmissione di documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate. In quali casi il contraddittorio preventivo non si applica? Alcuni atti sono esclusi da questo obbligo, tra cui quelli automatizzati e effettivamente automatizzati, gli atti di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché quelli per cui esistono già forme di interlocuzione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, come le contestazioni di sanzioni, gli accertamenti per abuso del diritto e quelli sintetici. Quali sono le implicazioni pratiche per i contributori? I contributori devono tenere presente che la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre riguarda solo la trasmissione dei documenti richiesti dall’Agenzia, mentre il termine di almeno 60 giorni per le osservazioni non subisce sospensioni. È quindi fondamentale monitorare le richieste dell’Agenzia e predisporre tempestivamente la documentazione per evitare scadenze problematiche. |