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Registrazione fatture a cavallo d’anno: l’Agenzia delle Entrate fa dietro front

18 Febbraio, 2025

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ha finalmente risolto un dubbio che aveva generato non poca preoccupazione tra i contribuenti in contabilità semplificata per cassa virtuale. Il nodo della questione riguardava la registrazione delle fatture emesse a cavallo d’anno, ovvero documenti con data di emissione nell’anno precedente ma trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) all’inizio dell’anno successivo. In una precedente interpretazione, l’Agenzia aveva indicato che la registrazione dovesse avvenire solo a partire dalla data di trasmissione, con il rischio di far slittare la rilevanza reddituale all’anno successivo. Questa posizione aveva sollevato allarmi, poiché avrebbe potuto alterare il reddito imponibile e persino compromettere il concordato preventivo biennale 2024-2025.

Con la FAQ del 13 febbraio 2025, l’Agenzia ha chiarito che i contribuenti in contabilità semplificata possono continuare a registrare le fatture sulla base della data riportata nel documento, come già previsto dalla circolare n. 14/E del 2019. Questo significa che, per chi ha optato per la cassa virtuale, la fattura può ancora essere imputata all’anno di emissione, garantendo la stabilità delle dichiarazioni fiscali.

Il problema: registrazione delle fatture a cavallo d’anno

Negli ultimi giorni, la comunità fiscale si era trovata ad affrontare un’importante questione interpretativa sulla registrazione delle fatture emesse a fine anno ma trasmesse allo SdI all’inizio dell’anno successivo.

Facciamo un esempio pratico:

  • Un contribuente emette una fattura datata 29 dicembre 2023;
  • Tuttavia, la fattura viene trasmessa al Sistema di Interscambio l’8 gennaio 2024.

Qui sorgeva la domanda: quando si deve registrare questa fattura nei registri IVA?

In una prima risposta, l’Agenzia aveva affermato che la registrazione avrebbe dovuto avvenire solo a partire dalla data di trasmissione, cioè gennaio 2024. Questo avrebbe comportato per i soggetti in contabilità semplificata uno slittamento della rilevanza reddituale all’anno successivo, con conseguenze potenzialmente disastrose per chi aveva già calcolato il proprio reddito secondo il criterio tradizionale.

Il problema principale era che questa interpretazione modificava una prassi consolidata: fino a quel momento, infatti, i contribuenti in contabilità semplificata con cassa virtuale erano sempre stati autorizzati a registrare le fatture sulla base della data indicata nel documento, indipendentemente dalla data di trasmissione allo SdI.

Se questa nuova interpretazione fosse stata confermata, avrebbe potuto generare errori nei redditi dichiarati per il 2023, con effetti a catena su:

  • ISA e indici di affidabilità fiscale,
  • Concordato preventivo biennale 2024-2025, rischiando la decadenza dal regime agevolato,
  • Versamenti e liquidazioni IVA.

La confusione era quindi giustificata: i contribuenti temevano di aver gestito erroneamente la propria contabilità per anni.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

La svolta è arrivata con la FAQ del 13 febbraio 2025, in cui l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di registrare le fatture in base alla data presente nel documento stesso.

In particolare, l’Agenzia ha ribadito quanto già previsto dalla circolare n. 14/E del 2019, secondo cui è possibile registrare la fattura utilizzando la data riportata nel campo “Dati Generali” del file XML della fattura elettronica. Questo chiarimento ha di fatto annullato il rischio di spostare la rilevanza fiscale all’anno successivo per chi opera in contabilità semplificata con cassa virtuale.

Ricapitolando:

  • La fattura emessa il 29 dicembre 2023 può essere registrata con la stessa data, anche se trasmessa allo SdI l’8 gennaio 2024;
  • Questo consente di mantenere la competenza reddituale nel 2023, evitando problemi con gli ISA e con il concordato preventivo biennale;
  • La registrazione può comunque avvenire entro il 15 gennaio 2024, come previsto dall’art. 23 del dpr 633/1972, senza alterare l’esigibilità dell’IVA.

Le regole per l’annotazione delle fatture nei registri IVA

Per comprendere meglio il quadro normativo, è utile distinguere tra fatture di acquisto e fatture di vendita, poiché le tempistiche di registrazione seguono logiche diverse.

  1. Fatture di acquisto
    • Qui valgono le regole stabilite dalla circolare n. 1/E del 2018;
    • Il diritto alla detrazione scatta solo quando:
      • L’operazione è stata effettivamente eseguita (requisito sostanziale),
      • La fattura è stata ricevuta e annotata nei registri IVA (requisito formale).
    • Poiché la fattura entra nella disponibilità del destinatario solo dopo la ricezione tramite SdI, non può essere registrata prima di quel momento.
  2. Fatture emesse
    • Per le fatture di vendita, invece, si può seguire il criterio della data di emissione, come confermato dalla circolare n. 14/E del 2019.
    • Questo significa che, se una fattura è datata 29 dicembre 2023, può essere annotata nei registri IVA con la stessa data, anche se trasmessa allo SdI a gennaio.
    • In alternativa, può essere registrata entro il 15 gennaio 2024, mantenendo comunque la rilevanza fiscale nel 2023.

In sintesi

IN SINTESI


Qual era il dubbio interpretativo riguardante la registrazione delle fatture a cavallo d’anno? Il problema riguardava la registrazione delle fatture emesse a fine anno ma trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) all’inizio dell’anno successivo. L’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente indicato che la registrazione dovesse avvenire solo a partire dai dati di trasmissione, con il rischio di far slittare la rilevanza reddituale all’anno successivo.


Quali erano le conseguenze di questa interpretazione iniziale? Lo slittamento della rilevanza fiscale avrebbe potuto alterare il reddito imponibile dei contribuenti in contabilità semplificata e compromettere il concordato preventivo biennale 2024-2025. Inoltre, avrebbe potuto causare problemi con gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e con le liquidazioni IVA.


Come ha risolto il problema l’Agenzia delle Entrate? Con la FAQ del 13 febbraio 2025, l’Agenzia ha chiarito che i contribuenti in contabilità semplificata possono registrare le fatture sulla base dei dati indicati nel documento, come già previsto dalla circolare n. 14/E del 2019. Questo significa che la fattura può ancora essere imputata all’anno di emissione, garantendo stabilità fiscale.


Quali sono le regole per la registrazione delle fatture emesse? Le fatture di vendita possono essere annotate nei registri IVA secondo i dati di emissione indicati nel documento, anche se trasmesse successivamente allo SdI. In alternativa, possono essere registrati entro il 15 gennaio dell’anno successivo, mantenendo comunque la rilevanza fiscale nell’anno di emissione.


E per le fatture di acquisto? Per le fatture di acquisto, il diritto alla detrazione scatta solo quando l’operazione è stata effettuata e la fattura è stata ricevuta e annotata nei registri IVA. Non è possibile registrare una fattura prima della sua ricezione tramite SdI.

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