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Alternative ai compensi amministratore di una SSD

20 Febbraio, 2025

Sono il legale rappresentante di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) e mi occupo personalmente di tutte le attività amministrative e gestionali. Vorrei stabilire un compenso mensile di 1.000 euro attraverso un verbale interno. È possibile formalizzarlo in questo modo? In caso affermativo, devo obbligatoriamente emettere una busta paga? alternative previste dalla normativa?

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Le SSD, costituite come società di capitali senza scopo di lucro, sono soggette a normative specifiche che regolano la remunerazione degli amministratori. È importante distinguere tra i compensi per il ruolo di amministratore e quelli per eventuali altre attività svolte all’interno della società, come istruttore o collaboratore sportivo.

Premesso ciò, l’amministratore unico di una SSD può percepire compensi nelle seguenti forme, indicate, in base al suo caso, in ordine di “correttezza formale” (e in ordine inverso in quanto a convenienza fiscale):

1) Compenso per l’incarico di amministratore

Questo è considerato reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR. È soggetto a IRPEF con aliquote progressive (dal 23% al 43%) e a contributi previdenziali presso la Gestione Separata INPS (aliquota del 25,72% per il 2025). Il compenso deve essere deliberato dall’assemblea dei soci e risultare proporzionato alle responsabilità e alle competenze richieste, in conformità all’art. 8 del D.Lgs. 36/2021.

Comporta un elevato carico fiscale personale per l’amministratore, data l’applicazione delle aliquote IRPEF progressive e dei contributi previdenziali. È necessaria la predisposizione della busta paga da parte di un consulente del lavoro.

2) Collaboratore amministrativo gestionale

L’amministratore unico di una SSD può percepire un compenso come collaboratore amministrativo-gestionale, a condizione che vi sia una chiara separazione tra i due ruoli e che siano rispettati gli obblighi contrattuali e fiscali previsti dalla normativa vigente.

Per ricoprire il ruolo di collaboratore amministrativo-gestionale, l’amministratore deve stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) con la SSD. Gli adempimenti richiesti includono:

  • Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego tramite il modello UNILAV,
  • Iscrizione alla Gestione Separata INPS per il versamento dei contributi previdenziali,
  • Apertura di una posizione assicurativa INAIL, obbligatoria per questa tipologia di collaborazione,
  • Tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) e rilascio della Certificazione Unica (CU) annuale.

Il compenso percepito come collaboratore amministrativo-gestionale beneficia delle seguenti agevolazioni:

  • Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021). Oltre tale soglia, il compenso concorre a formare il reddito imponibile,
  • Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui. Per le somme eccedenti, si applica un’aliquota previdenziale del 25% (24% per pensionati o soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali), calcolata sul 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027.

Queste agevolazioni rendono il compenso amministrativo-gestionale fiscalmente vantaggioso rispetto a quello ordinario da amministratore.

3) Compenso sportivo in qualità di direttore sportivo

L’amministratore unico di una SSD può essere inquadrato anche come direttore sportivo, purché vi sia una chiara separazione tra le due funzioni e il ruolo tecnico-sportivo sia regolamentato da un contratto specifico conforme alla normativa vigente.

Il D.Lgs. 36/2021, che disciplina il lavoro sportivo, include il direttore sportivo tra le figure riconosciute come lavoratori sportivi, purché svolgano mansioni tecniche necessarie per l’attività sportiva e siano tesserati presso una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS). Perché l’amministratore unico possa ricoprire anche il ruolo di direttore sportivo, è essenziale che le due funzioni siano chiaramente distinte.

Il ruolo di direttore sportivo deve riguardare esclusivamente attività tecniche o organizzative legate alla gestione dell’attività sportiva (Gestione dello staff tecnico e degli atleti, pianificazione di strategie sportive e organizzazione delle risorse, gestione di documenti e contratti, ecc) , mentre le mansioni tipiche dell’amministratore devono rimanere separate e legate alla governance della società. Questa distinzione è fondamentale per evitare conflitti di interesse o violazioni del divieto di distribuzione indiretta degli utili previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 36/2021.

L’inquadramento come direttore sportivo richiede la stipula di un contratto specifico, generalmente nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) per lavoro sportivo. Questo contratto deve essere registrato nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e deve rispettare i limiti orari previsti dalla normativa (24 ore settimanali escluse gare ed eventi).  Inoltre:

  • È necessaria la comunicazione preventiva al RASD.
  • Il compenso deve essere proporzionato alle mansioni effettivamente svolte e deliberato dall’assemblea dei soci.

Il compenso percepito come direttore sportivo beneficia delle agevolazioni previste per i lavoratori sportivi:

  • Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui.
  • Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui; oltre tale soglia si applicano contributi previdenziali ridotti (25% o 24% per pensionati) calcolati sul 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027.

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