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Cessione di partecipazioni rivalutate: legittimità confermata nel quadro dell’abuso del diritto

4 Marzo, 2025

La cessione di partecipazioni rivalutate è stata oggetto di significativa chiarificazione grazie al recente atto di indirizzo firmato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo e dal direttore delle Finanze Giovanni Spalletta. Il documento, che definisce con precisione i confini dell’abuso del diritto in ambito fiscale, conferma la piena legittimità delle rivalutazioni di partecipazioni seguite da alienazioni, anche quando il beneficiario non sia socio originario. La libertà del contribuente nelle scelte negoziali viene riaffermata come principio cardine, purché finalizzata a un legittimo risparmio d’imposta e non a operazioni meramente circolari. Questo articolo analizza le implicazioni pratiche dell’atto di indirizzo, esaminando i criteri distintivi tra pianificazione fiscale legittima e abuso, con particolare attenzione alle conseguenze per professionisti e imprese.

La nuova interpretazione dell’abuso del diritto

L’atto di indirizzo ministeriale si concentra sulla disciplina dell’abuso del diritto contenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotta dieci anni fa con il Dlgs 128/2015. La norma rappresenta un’evoluzione rispetto alla precedente disposizione antielusiva dell’art. 37-bis del Dpr 600/73, ampliandone la portata.

Il documento chiarisce che l’abuso del diritto deve essere valutato secondo il principio immanente di legittimità, basato sull’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, prescindendo dall’esistenza o meno di un aggiramento delle norme. Viene superata la disposizione precedente con una norma inserita nello Statuto, applicabile a tutti i tributi, non solo a quelli rilevanti ai fini delle sanzioni penali.

Un aspetto fondamentale che emerge con chiarezza è la libertà del contribuente nelle proprie scelte negoziali, comprese quelle che consentono un legittimo risparmio d’imposta. La scelta può riguardare sia un regime opzionale sia un’operazione alternativa con carico fiscale più ridotto. È ribadito il concetto per cui l’abuso del diritto rappresenta certamente un’eccezione rispetto alla violazione delle disposizioni fiscali.

I tre elementi costitutivi dell’abuso

L’atto di indirizzo delinea con precisione i tre elementi costitutivi dell’abuso:

  • Il conseguimento di vantaggi fiscali indebiti: Il vantaggio fiscale è considerato in senso ampio, comprendendo riduzioni d’imposta, rimborsi, crediti d’imposta, perdite, regimi sostitutivi, riduzioni e detrazioni;
  • L’assenza di sostanza economica dell’operazione o della sequenza di operazioni;
  • L’essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

Per stabilire se un’operazione costituisce abuso, occorre comprendere se la norma fiscale applicata dal contribuente sia quella applicabile all’alternativa che sarebbe risultata più lineare. Nel singolo caso, l’operazione va analizzata rispettando il principio di libertà di scelta del contribuente, riconoscendo la liceità di optare per una fusione anche quando la liquidazione potrebbe apparire più semplice.

Cessioni delle partecipazioni rivalutate: un caso emblematico

In questo contesto interpretativo, le rivalutazioni delle partecipazioni seguite da cessioni rappresentano un caso emblematico. L’atto di indirizzo chiarisce che tali operazioni sono ammissibili anche quando il beneficiario non sia il socio originario.

La rivalutazione delle partecipazioni è considerata neutrale rispetto alla successiva cessione verso altri soci, con l’unica eccezione delle operazioni meramente circolari. Ciò significa che il fisco riconosce la validità delle rivalutazioni anche nell’ipotesi in cui si proceda alla successiva cessione della partecipazione rivalutata.

Il documento sottolinea che il contribuente può modificare la propria situazione per poter beneficiare di norme o regimi fiscali di favore, seguendo il principio per cui si può trarre vantaggio anche “in itinere” e non solo “ab origine”. Si apre quindi una strada chiara sulla rivalutazione delle partecipazioni, non solo nelle vendite a terzi ma anche nelle cessioni ad altri soci, restando escluse solo le operazioni circolari.

Quando si configura l’abuso del diritto

La valutazione dell’abuso diventa più complessa quando entrano in gioco situazioni in cui:

  • Si rileva la continuità dei valori fiscali;
  • Emerge il divieto di doppia deduzione;
  • Si configura il divieto di salti d’imposta.

Se non c’è un vantaggio fiscale indebito, l’analisi termina qui. Se invece l’eccesso rileva, occorre guardare agli altri indicatori citati. L’assenza di sostanza economica, unita alla costruzione di puri artifici, si rileva quando manca coerenza giuridica rispetto alle normali logiche di mercato.

L’atto di indirizzo stabilisce che, in assenza di sostanza economica del vantaggio fiscale indebito, sono due facce della stessa medaglia e vanno generalmente di pari passo. In presenza di tutti e tre gli elementi il contribuente dovrà dimostrare le valide ragioni extrafiscali non marginali, ovvero che l’operazione sarebbe stata realizzata anche in assenza di tali ragioni.

Implicazioni pratiche per professionisti e imprese

L’atto di indirizzo fornisce importanti indicazioni operative per i professionisti che assistono imprese in operazioni di ristrutturazione o cessione di partecipazioni:

  • Libertà nella scelta delle operazioni societarie: Il contribuente può legittimamente scegliere la soluzione fiscalmente più vantaggiosa, decidendo ad esempio se effettuare una fusione piuttosto che una liquidazione;
  • Validità delle rivalutazioni: Le rivalutazioni di partecipazioni, seguite da cessioni, sono considerate valide anche quando il beneficiario non è il socio originario, purché non si tratti di operazioni circolari;
  • Valutazione della sostanza economica: È fondamentale documentare adeguatamente le ragioni economiche sottostanti le operazioni, dimostrando che non si tratta di costruzioni di puro artificio.

Esempio pratico

Caso A: Rivalutazione e cessione legittima
La società Alfa ha partecipazioni acquisite a €100.000. Il socio decide di rivalutarle a €250.000 (valore di mercato) pagando l’imposta sostitutiva. Successivamente, cede la partecipazione a un nuovo socio per €260.000. In questo caso, non si configura abuso del diritto poiché:

  • Esiste una sostanza economica (il valore di mercato è reale);
  • La cessione non è circolare (il nuovo socio è un soggetto terzo);
  • L’operazione sarebbe stata effettuata anche in assenza di vantaggi fiscali.

Caso B: Operazione potenzialmente abusiva
La società Beta rivaluta le partecipazioni e, nel giro di pochi giorni, le cede a una società controllata dallo stesso gruppo per poi riacquistarle dopo un breve periodo. In questo caso, potrebbe configurarsi abuso del diritto perché:

  • L’operazione appare circolare;
  • Manca una sostanza economica diversa dal vantaggio fiscale;
  • L’operazione difficilmente sarebbe stata realizzata in assenza del beneficio fiscale.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è la novità principale introdotta dall’atto di indirizzo? Il documento riafferma la libertà del contribuente nelle scelte negoziali, purché finalizzate a un legittimo risparmio d’imposta e non a operazioni meramente circolari. Inoltre, conferma la validità delle rivalutazioni di partecipazioni seguite da cessioni, anche quando il beneficiario non sia il socio originario.


Come viene ridefinito l’abuso del diritto? L’abuso del diritto si configura quando si ottiene un vantaggio fiscale indebito senza una reale sostanza economica. L’atto di indirizzo ribadisce che il contribuente può scegliere l’alternativa fiscalmente più vantaggiosa, purché non vi siano operazioni artificiose.


Quali sono i tre elementi costitutivi dell’abuso del diritto? 1) Il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito; 2) L’assenza di sostanza economica dell’operazione; 3) L’essenzialità del vantaggio fiscale per l’operazione stessa.


Qual è la posizione del fisco sulle rivalutazioni delle partecipazioni? La rivalutazione è considerata legittima anche se seguita da cessione a soggetti diversi dal socio originario, a meno che non si tratti di operazioni circolari prive di sostanza economica.


Quando un’operazione può essere considerata abusiva? Un’operazione è abusiva quando manca sostanza economica e il vantaggio fiscale indebito è il motivo principale. Ad esempio, se una società rivaluta le partecipazioni e le cede per poi riacquistarle subito dopo, l’operazione potrebbe essere considerata artificiosa.

 

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