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Aiuti Covid per gli sportivi indebitamente fruiti: poteri di riscossione coattiva per Sport e Salute

11 Marzo, 2025

La riscossione coattiva dei contributi erogati indebitamente nel settore sportivo ha acquisito nuovo vigore grazie a due recenti decreti ministeriali. Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2025, questi provvedimenti conferiscono sia a Sport e Salute SpA che all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale la facoltà di recuperare mediante ruolo le somme erogate a beneficiari privi dei requisiti necessari. La questione interessa particolarmente i sussidi concessi durante la pandemia, quando oltre 200.000 collaboratori sportivi hanno ricevuto indennità mentre gli impianti erano forzatamente chiusi.

Il contesto normativo della riscossione nel settore sportivo

La riscossione coattiva nel settore sportivo si inserisce in un quadro normativo complesso che trova il suo fondamento nell’art. 17, comma 3 bis, del D.Lgs. 46/1999. Questa disposizione, inizialmente non specifica per il comparto sportivo, è stata ora espressamente applicata a tale settore attraverso i recenti decreti ministeriali.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 25 febbraio 2025 stabilisce con chiarezza che “ai sensi dell’art.17, comma 3 bis, del dlgs 46/1999, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Sport e salute spa relativi al recupero di somme indebitamente percepite dai collaboratori sportivi, erogate dalla stessa società”.

Questo provvedimento rappresenta un punto di svolta significativo nella gestione del recupero crediti in ambito sportivo, poiché attribuisce a Sport e Salute spa uno strumento di riscossione particolarmente efficace. Prima di questa innovazione normativa, infatti, il recupero delle somme erogate indebitamente doveva seguire le ordinarie procedure civilistiche, con tutte le complessità e i tempi dilatati che queste comportano.

Il legislatore ha quindi riconosciuto l’esigenza di dotare gli enti erogatori di contributi in ambito sportivo di strumenti più incisivi per tutelare le risorse pubbliche destinate al settore.

I sussidi Covid come principale ambito di applicazione

La necessità di questi nuovi strumenti di riscossione trova la sua origine principale nei sussidi erogati durante la pandemia da Covid-19. Quando gli impianti sportivi furono costretti alla chiusura nel 2020, il governo Conte mise in campo misure di sostegno economico per i collaboratori del settore.

Inizialmente fu previsto un ristoro di 600 euro mensili per i collaboratori sportivi, valido per il periodo marzo-maggio 2020. Questa misura, pensata come risposta emergenziale alla crisi, venne successivamente prorogata più volte, sebbene con importi e modalità che subirono diverse modifiche nel corso del tempo.

I beneficiari di questi aiuti sono stati oltre 200.000, un numero che, per quanto rilevante in termini assoluti, rappresenta solo una frazione della platea complessiva dei lavoratori sportivi in Italia. Questo dato limitato si spiega anche con la particolare natura del lavoro nel settore sportivo, spesso caratterizzato da rapporti non facilmente inquadrabili nelle tradizionali categorie giuslavoristiche.

In effetti, il settore sportivo ha storicamente fatto ampio ricorso all’articolo 67 del TUIR, ovvero al sistema dei “redditi diversi”, per l’erogazione dei compensi ai propri collaboratori. Questa peculiarità ha reso complessa sia l’identificazione dei potenziali beneficiari dei sussidi che la verifica dei requisiti necessari per riceverli.

L’articolazione dei decreti e i nuovi poteri di riscossione

I decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 53/2025 seguono una logica comune ma si differenziano per il destinatario dei poteri di riscossione coattiva.

Il primo decreto, datato 25 febbraio 2025, autorizza Sport e Salute SpA ad utilizzare la riscossione mediante ruolo per recuperare le somme indebitamente percepite dai collaboratori sportivi. Questo significa che la società potrà avvalersi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero dei crediti, con tutti i vantaggi procedurali che questo comporta.

Il secondo decreto mantiene la medesima impostazione ma cambia il soggetto autorizzato, individuando nell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale spa il beneficiario di analoghe prerogative di riscossione coattiva mediante ruolo.

Questa configurazione normativa crea un sistema di recupero crediti potenzialmente molto efficace, poiché la riscossione mediante ruolo comporta:

  • La possibilità di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore;
  • L’opportunità di procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
  • La facoltà di attivare pignoramenti presso terzi con procedure semplificate;
  • Termini prescrizionali più favorevoli rispetto all’ordinaria riscossione civilistica.

È importante sottolineare che, in entrambi i casi, l’obiettivo dichiarato è il recupero di somme concesse a beneficiari che, a un controllo successivo, sono risultati privi dei requisiti necessari per riceverle.

La casistica dei requisiti mancanti e le verifiche

Ma quali sono i requisiti la cui mancanza giustifica il recupero delle somme erogate? La questione è complessa e merita un’analisi dettagliata.

Per accedere ai sussidi Covid destinati ai collaboratori sportivi, era necessario soddisfare diverse condizioni, tra cui:

  • Avere in essere un rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • Non essere titolari di altri redditi da lavoro o di pensione;
  • Non aver beneficiato di altre indennità previste dal Decreto Cura Italia;
  • Non essere percettori di reddito di cittadinanza.

Le verifiche effettuate ex post da Sport e Salute hanno evidenziato diverse situazioni di irregolarità, che possono essere ricondotte a varie categorie:

  • Collaboratori che hanno dichiarato falsamente di non avere altri redditi da lavoro;
  • Beneficiari che percepivano contemporaneamente altre indennità incompatibili;
  • Soggetti che non avevano effettivamente in essere un rapporto di collaborazione alla data richiesta;
  • Casi di duplicazione della domanda o di richieste multiple attraverso diversi canali.

Un esempio concreto può chiarire la situazione: immaginiamo il caso di un istruttore sportivo che ha richiesto l’indennità di 600 euro mensili dichiarando di non avere altri redditi da lavoro. Se le verifiche successive hanno dimostrato che lo stesso soggetto era anche titolare di un contratto part-time nel settore commerciale, Sport e Salute è ora legittimata a recuperare l’intera somma erogata attraverso la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo.

Implicazioni per i collaboratori sportivi e strategie difensive

I nuovi poteri di riscossione coattiva hanno importanti implicazioni per i collaboratori sportivi che potrebbero trovarsi destinatari di richieste di restituzione.

Innanzitutto, è bene chiarire che la riscossione mediante ruolo non è un procedimento automatico, ma deve essere preceduta da specifiche comunicazioni. In particolare, il beneficiario delle somme contestate deve ricevere:

  • Una prima comunicazione che contesta l’indebita percezione del contributo;
  • Un termine per presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni;
  • Un provvedimento definitivo che, tenuto conto delle eventuali osservazioni, conferma o meno la richiesta di restituzione.

Solo dopo queste fasi preliminari, in caso di mancata restituzione volontaria, si potrà procedere con l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella esattoriale.

I collaboratori sportivi che si trovano in questa situazione hanno diverse possibilità di difesa:

  • Contestare nel merito la sussistenza dei requisiti, fornendo documentazione a supporto;
  • Richiedere una rateizzazione dell’importo dovuto;
  • Impugnare la cartella esattoriale nei termini di legge;
  • Accedere alle procedure di definizione agevolata, se disponibili.

Un caso pratico può essere quello di un collaboratore sportivo che ha ricevuto 1.800 euro per tre mensilità di indennità Covid, ma che ora si vede contestare la mancanza dei requisiti. Se il soggetto dimostra che al momento della domanda era effettivamente in possesso dei requisiti richiesti (ad esempio, il rapporto di lavoro parallelo è iniziato successivamente), potrà evitare la restituzione. In caso contrario, potrà comunque richiedere una rateizzazione dell’importo, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede generalmente fino a 72 rate mensili.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è il nuovo quadro normativo sulla riscossione coattiva nel settore sportivo? È stato introdotto dai decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 53/2025, che consentono a Sport e Salute SpA e all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale di recuperare mediante ruolo le somme erogate indebitamente.


Perché sono stati emanati questi decreti? Nascono dall’esigenza di rendere più efficaci e rapidi i meccanismi di recupero, specialmente per i sussidi Covid concessi a oltre 200.000 collaboratori sportivi spesso privi dei requisiti necessari.


Su quale base legislativa si fonda il recupero mediante ruolo? Si basa sull’art. 17, comma 3 bis, del D.Lgs. 46/1999, ora esteso espressamente al settore sportivo per autorizzare la riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Quali vantaggi offre la riscossione coattiva mediante ruolo? Permette di iscrivere ipoteca, procedere a fermi amministrativi, avviare pignoramenti semplificati e beneficiare di termini prescrizionali più favorevoli.


Cosa succede ai collaboratori sportivi che hanno percepito indebitamente i sussidi Covid? Ricevono una contestazione preliminare con possibilità di difesa; in caso di mancata restituzione, si procede all’emissione della cartella esattoriale con i poteri coattivi previsti.


Come possono difendersi i collaboratori interessati? Possono fornire prove della regolarità dei requisiti, contestare la cartella nei termini di legge, chiedere una rateizzazione o accedere a eventuali misure di definizione agevolata.

 

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