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Polizze catastrofali: quali sono le imprese e i beni interessati

10 Marzo, 2025

La recente normativa sulle polizze catastrofali ha introdotto un nuovo adempimento per le imprese italiane, ma la sua reale portata risulta significativamente ridimensionata rispetto alle interpretazioni iniziali. L’obbligo di stipulare una copertura assicurativa contro eventi catastrofali e calamità naturali, previsto dalla Legge 213/2023, interessa un ambito più circoscritto di soggetti e beni rispetto a quanto inizialmente percepito dagli operatori economici. Attraverso un’analisi approfondita della normativa e degli atti parlamentari, emerge un quadro più chiaro sui soggetti effettivamente obbligati e sui beni da assicurare, con particolare attenzione alla figura del piccolo imprenditore e alla definizione puntuale delle immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini dell’obbligo.

Dal rinvio all’entrata in vigore: cronologia dell’obbligo

La Legge 213 del 30 dicembre 2023 ha stabilito l’obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni per calamità naturali ed eventi catastrofali. Questa previsione, che originariamente avrebbe dovuto avere efficacia dal 1° gennaio 2024, ha subito un primo slittamento di tre mesi grazie al decreto Milleproroghe, in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale attuativo.

Con la recente pubblicazione del decreto interministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, l’obbligo diventerà finalmente operativo a partire dal 14 marzo 2025. Questo provvedimento ha determinato una serie di adempimenti per le imprese che possiedono determinati beni utilizzati nell’esercizio della propria attività.

Negli ultimi giorni, in vista dell’imminente entrata in vigore della normativa, si è registrata una significativa mobilitazione da parte delle compagnie assicurative, delle imprese e dei professionisti consulenti per comprendere l’effettiva portata delle disposizioni e le relative implicazioni operative.

Soggetti obbligati: chi deve stipulare la polizza

Una lettura attenta della norma e dei documenti parlamentari permette di identificare con maggiore precisione i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo. Il comma 101 della Legge di bilancio 2024 stabilisce che:

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Dal Dossier agli atti della Camera predisposto dai Servizi Studi del Dipartimento del Bilancio del Senato e della Camera emerge che sono tenuti all’obbligo i soggetti costituiti, in forma societaria o individuale, che esercitano:

  • Attività dirette alla produzione di beni o servizi;
  • Attività commerciale;
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • Attività di trasporto per terra, acqua o aria;
  • Attività bancaria o assicurativa.

La posizione del piccolo imprenditore

Una delle questioni più rilevanti riguarda la posizione del piccolo imprenditore rispetto all’obbligo assicurativo. In proposito, il Dossier parlamentare fornisce un’importante precisazione: “Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia“. Questa formulazione riprende sostanzialmente il contenuto degli articoli 2202 e 2083 del Codice Civile.

È pur vero che il piccolo imprenditore risulta comunque obbligato all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e che, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 581/1995, “il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’industria, è unico e comprende le sezioni speciali“.

Tuttavia, l’interpretazione che esclude il piccolo imprenditore dall’obbligo trova conferma in diverse considerazioni:

  • L’espressa previsione del comma 111 della Legge di bilancio 2024 che esclude da questo provvedimento gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile
  • L’articolo 2214 del Codice Civile, relativo ai Libri obbligatori e altre scritture contabili, che stabilisce: “L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni… …Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori

Pertanto, si può concludere che la figura del piccolo imprenditore non è interessata dall’obbligo assicurativo per due ragioni fondamentali:

  • È iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese esclusivamente a fini certificativi e di pubblicità;
  • È esonerato dalla tenuta delle scritture contabili.

Beni da assicurare: quali immobilizzazioni sono coinvolte

Il secondo aspetto cruciale della normativa concerne l’individuazione dei beni che devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria. Per interpretare correttamente la portata della norma, è opportuno fare riferimento alla relazione illustrativa del Disegno di Legge sul Bilancio 2024 depositata in Senato, che a pagina 110 afferma: “La norma in esame, coerentemente alla scelta già declinata negli ordinamenti di altri Stati UE, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali e calamitosi alle immobilizzazioni materiali delle imprese con particolare riferimento a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali – beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3…

Analogamente, nel dossier agli atti della Camera, a pagina 218, si precisa che le imprese obbligate “sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3).”

La questione dei beni non di proprietà

Queste considerazioni portano a una conclusione rilevante: i beni detenuti in forza di un contratto di locazione, comodato, uso gratuito o altre forme simili non possono essere considerati immobilizzazioni materiali o beni iscritti nello stato patrimoniale, e pertanto non rientrano nell’ambito dell’obbligo assicurativo.

È vero che una lettura superficiale del Decreto interministeriale del 30 gennaio 2025 n. 18 potrebbe generare confusione, in particolare laddove, all’articolo 1, definisce le immobilizzazioni come “le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa“.

Tuttavia, la locuzione “a qualsiasi titolo impiegati” non può essere interpretata come un’estensione dell’ambito oggettivo della norma, poiché la legge non demanda al decreto ministeriale la modifica del perimetro dei beni da assicurare. Ciò è evidente dalla lettura del comma 105 della Legge di bilancio, che si limita a conferire al decreto ministeriale la facoltà di stabilire “ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione“, senza contemplare alcuna possibilità di ampliare la definizione dei beni soggetti all’obbligo.

Questa interpretazione è ulteriormente confermata dallo stesso Decreto n. 18 del MEF che, all’articolo 2, elenca le materie disciplinate dal decreto stesso, tra le quali non figura l’individuazione dei beni da assicurare.

Cosa si intende per eventi catastrofali

La norma specifica chiaramente quali siano gli eventi da considerare ai fini dell’obbligo assicurativo. In particolare, sono contemplati:

  • Sismi,
  • Alluvioni,
  • Frane,
  • Inondazioni,
  • Esondazioni.

Queste tipologie di eventi rappresentano le calamità naturali e gli eventi catastrofali rispetto ai quali le imprese obbligate devono garantire una copertura assicurativa per i propri beni.

Esempio pratico di applicazione della normativa

Alfa Srl è una società di capitali che opera nel settore manifatturiero. Possiede uno stabilimento produttivo di proprietà, alcuni macchinari acquistati tramite leasing e utilizza un magazzino in affitto.

Secondo la normativa analizzata:

  • Lo stabilimento produttivo di proprietà, essendo iscritto tra le immobilizzazioni materiali, deve essere obbligatoriamente assicurato contro eventi catastrofali;
  • I macchinari in leasing, non essendo di proprietà e quindi non iscritti nel patrimonio come immobilizzazioni materiali, non rientrano nell’obbligo;
  • Il magazzino in affitto, non essendo di proprietà, è escluso dall’obbligo assicurativo.

Considerazioni conclusive e suggerimenti operativi

In conclusione, dall’analisi della normativa e degli atti parlamentari, emerge un quadro più definito rispetto all’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo per eventi catastrofali:

  • L’obbligo non si applica ai piccoli imprenditori come definiti dall’articolo 2202 del Codice Civile;
  • I beni soggetti all’obbligo devono essere di proprietà dell’impresa ed iscritti tra le immobilizzazioni materiali;
  • I beni detenuti in forza di contratti di locazione, leasing, comodato o uso gratuito non sono soggetti all’obbligo.

È opportuno sottolineare che l’assenza di un obbligo non deve far sottovalutare l’importanza di una corretta gestione del rischio. Le imprese, anche quando non soggette all’obbligo, dovrebbero valutare attentamente l’opportunità di implementare le eventuali polizze già in essere, considerando, ad esempio, anche la copertura del periodo di fermo produttivo o dell’eventuale danno cagionato a terzi per effetto di quello subito a causa della calamità.

In questa prospettiva, il confronto con un professionista del settore assicurativo può risultare particolarmente utile per individuare le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze aziendali e al contesto operativo in cui l’impresa si trova ad operare.

In sintesi

IN SINTESI


Quando entra in vigore la normativa? Diventerà operativa dal 14 marzo 2025, come stabilito dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2025.


Chi è soggetto all’obbligo assicurativo? Le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia iscritte nel registro delle imprese, escluse quelle che rientrano nella figura del piccolo imprenditore.


Qual è la posizione del piccolo imprenditore? È escluso dall’obbligo perché iscritto solo a fini certificativi nella sezione speciale del registro delle imprese e non è soggetto alla tenuta delle scritture contabili.


Quali beni devono essere assicurati? Sono quelli di proprietà iscritti tra le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti e macchinari), mentre i beni in locazione o leasing non rientrano nell’obbligo.


Quali eventi catastrofali vengono coperti? La polizza deve coprire i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

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