Con l’approssimarsi delle assemblee per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024, ritorna d’attualità il tema della nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata. La disciplina ha subito negli anni una considerevole evoluzione normativa, con modifiche sostanziali ai parametri dimensionali che determinano l’obbligatorietà della nomina. Il presente articolo intende fornire un quadro completo ed aggiornato della normativa attuale, analizzando l’excursus legislativo che ha portato all’assetto odierno, i requisiti dimensionali vigenti e le implicazioni pratiche per amministratori e soci. Una corretta comprensione di questi aspetti risulta essenziale per evitare sanzioni e garantire l’adeguata vigilanza sulla gestione sociale.
L’evoluzione del quadro normativo
La disciplina sulla nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l. ha subito un percorso di trasformazione articolato e non sempre lineare. La normativa è stata oggetto di numerose modifiche in un arco temporale relativamente breve, creando talvolta incertezze interpretative tra gli operatori del settore.
Nella versione dell’articolo 2477 del codice civile in vigore fino al 16 marzo 2019, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale interessava le S.r.l. che si trovavano in una delle seguenti condizioni:
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- società controllanti un’entità soggetta alla revisione legale;
- società che per due esercizi consecutivi superavano due dei tre seguenti parametri:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
In questo regime, l’obbligo cessava quando, per due esercizi consecutivi, la società non superava i limiti sopra indicati.
Il sistema ha subito una prima significativa trasformazione con l’entrata in vigore dell’articolo 379, comma 1, del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). A partire dal 16 marzo 2019, la norma ha modificato radicalmente i parametri dimensionali, riducendoli sensibilmente e prevedendo che fosse sufficiente il superamento di uno solo dei limiti (non più di due) per far scattare l’obbligo. I nuovi parametri erano:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Contemporaneamente, veniva esteso a tre esercizi consecutivi il periodo necessario per la cessazione dell’obbligo.
L’attuale assetto normativo
Prima che scadesse il termine originariamente previsto per l’adeguamento (16 dicembre 2019), il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l’articolo 2-bis, comma 2, del D.L. 32/2019, modificando ulteriormente i parametri. La disciplina attualmente in vigore prevede che siano obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore le S.r.l. che:
- redigono il bilancio consolidato;
- controllano società soggette alla revisione legale;
- superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, nessuno dei predetti limiti risulta superato.
È importante evidenziare come l’adeguamento alle disposizioni non sia stato immediato. Infatti, grazie a successivi rinvii normativi, in particolare quello disposto dall’articolo 1-bis del D.L. 118/2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo è stato posticipato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (quindi nel corso del 2023), considerando come esercizi di riferimento per la verifica dei parametri quelli del 2021 e 2022.
Le verifiche da effettuare per il bilancio 2024
In vista dell’approvazione del bilancio 2024, gli amministratori delle S.r.l. devono verificare attentamente la sussistenza dei presupposti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo. La valutazione dovrà prendere in considerazione gli esercizi 2023 e 2024, verificando se la società abbia superato, in entrambi gli anni, almeno uno dei parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente.
È fondamentale considerare che la valutazione deve essere condotta su base biennale consecutiva (per l’insorgenza dell’obbligo) o triennale consecutiva (per la sua cessazione). Questo significa che una S.r.l. che ha superato uno dei limiti nel 2023 e nel 2024 sarà tenuta a nominare l’organo di controllo in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024.
Per chiarire meglio questo aspetto, proponiamo il seguente esempio pratico:
La Gamma S.r.l. presenta i seguenti dati:
- Esercizio 2022: attivo patrimoniale 3.800.000 euro, ricavi 3.900.000 euro, 18 dipendenti.
- Esercizio 2023: attivo patrimoniale 4.100.000 euro, ricavi 4.200.000 euro, 19 dipendenti.
- Esercizio 2024: attivo patrimoniale 4.300.000 euro, ricavi 4.500.000 euro, 21 dipendenti.
Nel caso in esame, avendo superato il limite dell’attivo patrimoniale e quello dei ricavi sia nel 2023 che nel 2024, la società sarà obbligata a nominare l’organo di controllo in occasione della prossima assemblea di approvazione del bilancio.
Le diverse forme dell’organo di controllo
La normativa prevede diverse opzioni per l’organo di controllo. In base all’articolo 2477 del codice civile, le S.r.l. possono scegliere tra:
- collegio sindacale;
- sindaco unico;
- revisore legale o società di revisione.
La scelta tra queste alternative deve essere operata in conformità a quanto previsto dall’atto costitutivo, che può attribuire competenze e funzioni specifiche. Un aspetto particolarmente delicato riguarda l’attribuzione della funzione di revisione legale dei conti, che può essere affidata sia al collegio sindacale/sindaco unico (se composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro) sia a un revisore esterno.
In assenza di specifiche indicazioni statutarie, si ritiene applicabile il principio generale secondo cui l’organo di controllo svolge le funzioni di cui all’articolo 2403 del codice civile (vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile), mentre la revisione legale può essere affidata separatamente.
Le conseguenze dell’inadempimento
La mancata nomina dell’organo di controllo, quando obbligatoria, comporta conseguenze significative. L’articolo 2631 del codice civile prevede sanzioni amministrative pecuniarie per gli amministratori che omettono di convocare l’assemblea per le deliberazioni necessarie.
Inoltre, in caso di omessa nomina, l’articolo 2477 stabilisce che il tribunale provvede alla nomina, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Questa disposizione evidenzia come il legislatore consideri la presenza dell’organo di controllo un elemento imprescindibile per garantire la legalità e la trasparenza nella gestione societaria, soprattutto al superamento di determinate soglie dimensionali.
Va altresì ricordato che ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in presenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono denunciare tali irregolarità al tribunale. La presenza dell’organo di controllo rappresenta quindi una tutela anche per gli amministratori, che possono dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per una gestione corretta e trasparente.
Considerazioni operative
A livello pratico, le S.r.l. che rientrano nei parametri per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo dovrebbero:
- Verificare l’eventuale necessità di adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto, se questi non contemplano già la possibilità di nomina dell’organo di controllo;
- Preparare la delibera assembleare di nomina, da adottare in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2024;
- Valutare attentamente il profilo professionale dei candidati, tenendo conto delle specifiche esigenze della società e delle funzioni da attribuire (vigilanza, revisione legale o entrambe);
- Considerare gli aspetti economici legati alla nomina, prevedendo un compenso adeguato alla professionalità richiesta e alle responsabilità attribuite.
È consigliabile che la società effettui queste valutazioni con congruo anticipo rispetto all’assemblea di bilancio, in modo da avere il tempo necessario per individuare i professionisti più adatti alle proprie esigenze e, eventualmente, procedere alle modifiche statutarie necessarie.
In sintesi
IN SINTESI Qual è l’attuale quadro normativo sulla nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.? La normativa attualmente in vigore prevede l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore legale) per le S.r.l. che redigono il bilancio consolidato, controllano società soggette a revisione legale, o superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro, ricavi superiori a 4 milioni di euro, oppure almeno 20 dipendenti. L’obbligo decade solo dopo tre esercizi consecutivi senza superamento dei limiti. Come si è evoluta nel tempo la disciplina dell’organo di controllo per le S.r.l.? La normativa è stata soggetta a modifiche frequenti, passando dai precedenti parametri più elevati (4,4 milioni di euro di attivo, 8,8 milioni di ricavi, 50 dipendenti), alla drastica riduzione con il D.Lgs. 14/2019 (2 milioni di euro di attivo e ricavi, 10 dipendenti), fino all’assetto attuale introdotto dal D.L. 32/2019, che ha rialzato moderatamente i parametri agli attuali 4 milioni di euro di attivo e ricavi, e 20 dipendenti. Quali verifiche devono effettuare le S.r.l. in occasione del bilancio 2024? In occasione del bilancio 2024, gli amministratori devono controllare se la società abbia superato almeno uno dei parametri dimensionali negli esercizi 2023 e 2024. Se così fosse, scatta l’obbligo di nominare l’organo di controllo durante l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024. Quali sono le conseguenze in caso di mancata nomina dell’organo di controllo? La mancata nomina comporta sanzioni amministrative pecuniarie per gli amministratori e può portare il tribunale, su richiesta di interessati o segnalazione del registro delle imprese, a nominare d’ufficio l’organo di controllo. Inoltre, aumenta il rischio per gli amministratori di denunce per gravi irregolarità nella gestione aziendale. Quali opzioni prevede la normativa per la scelta dell’organo di controllo? La normativa prevede che l’organo di controllo possa essere costituito da un collegio sindacale, un sindaco unico, oppure un revisore esterno. La revisione legale può essere attribuita sia al collegio sindacale/sindaco unico (se qualificati come revisori legali) sia separatamente a un revisore esterno. Quali azioni pratiche devono adottare le S.r.l. per conformarsi alla normativa? Le S.r.l. devono verificare la conformità del proprio statuto, predisporre la delibera assembleare per la nomina dell’organo di controllo in occasione del bilancio 2024, e selezionare con anticipo i professionisti idonei, eventualmente apportando modifiche statutarie necessarie per procedere regolarmente. |