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5 per mille 2025: scadenze e procedure per ONLUS e ASD

15 Marzo, 2025

Il meccanismo del 5 per mille rappresenta un’importante risorsa di finanziamento per numerose realtà del Terzo settore e dello sport dilettantistico italiano. Dal 13 marzo al 10 aprile 2025 è aperta la finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso al beneficio, con particolare riferimento alle ONLUS e alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD). Il decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore estensione del regime transitorio per le ONLUS, posticipando l’obbligo di iscrizione al RUNTS al 2026. Questo articolo analizza in dettaglio le procedure, i requisiti e le tempistiche per accedere al riparto del 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2025, fornendo indicazioni pratiche per gli enti interessati.

La proroga del regime transitorio per le ONLUS

La disciplina del 5 per mille ha subito significative modifiche con l’avvento della Riforma del Terzo settore. L’impianto normativo, delineato dal DPCM 23 luglio 2020, prevedeva originariamente che dal 2022 – anno successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – le ONLUS dovessero necessariamente transitare nel nuovo registro per continuare a beneficiare del 5 per mille.

Tuttavia, il legislatore ha progressivamente esteso questo periodo transitorio. L’articolo 9, comma 6 del DL 228/2021, come recentemente modificato dall’articolo 12, comma 1 del DL 202/2024 (Milleproroghe), ha stabilito che per le ONLUS iscritte all’Anagrafe alla data del 22 novembre 2021, l’obbligo di migrazione al RUNTS avrà effetto solamente dal quinto anno successivo a quello di operatività del registro stesso, quindi dal 2026.

Questa previsione normativa consente alle ONLUS di mantenere fino al 31 dicembre 2025 lo status di beneficiarie del 5 per mille secondo le modalità previste per gli enti del volontariato, senza necessità di preventiva iscrizione al RUNTS.

Categorie di beneficiari e requisiti di accesso

Il DPCM 23 luglio 2020 individua diverse categorie di enti che possono accedere al beneficio del 5 per mille. In particolare:

  • Enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
  • Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dotate dei requisiti previsti (affiliazione a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva e presenza del settore giovanile);
  • Enti della ricerca scientifica e sanitaria;
  • Università;
  • Comuni di residenza del contribuente, per le attività sociali svolte.

Per quanto riguarda specificamente le associazioni sportive dilettantistiche, i requisiti fondamentali per l’accesso al 5 per mille includono il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, l’affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a un Ente di promozione sportiva e la presenza documentata di un settore giovanile strutturato.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La procedura di accesso al 5 per mille prevede tempistiche e modalità precise che variano a seconda della categoria di appartenenza dell’ente richiedente.

ONLUS

Le ONLUS iscritte all’Anagrafe ma non presenti nell’elenco permanente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 12 marzo 2025 devono presentare domanda di iscrizione:

  • In via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici disponibili;
  • Direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • Entro il 10 aprile 2025.

Associazioni sportive dilettantistiche

Le ASD sono tenute alla presentazione della domanda di accesso entro il 10 aprile 2025 nei seguenti casi:

  • Nuova costituzione dell’associazione,
  • Mancata iscrizione nell’anno 2024
  • Assenza dei requisiti richiesti nell’anno precedente.

Per le associazioni sportive, l’applicativo per la presentazione della domanda è accessibile sia dal sito dell’Agenzia delle Entrate che da quello del CONI, mediante un collegamento diretto con il sito dell’Agenzia.

Altri enti beneficiari

Anche per gli enti del Terzo settore, gli enti della ricerca scientifica e gli enti della ricerca sanitaria non già iscritti nei rispettivi elenchi permanenti, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 aprile 2025. Le istanze vanno presentate ai rispettivi Ministeri competenti:

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli enti del Terzo settore (tramite il portale del RUNTS),
  • Ministero dell’Università e della Ricerca per gli enti della ricerca scientifica,
  • Ministero della Salute per gli enti della ricerca sanitaria.

Il calendario degli adempimenti

La procedura di accesso al 5 per mille segue un calendario preciso di adempimenti:

  • 13 marzo 2025: Apertura del termine per la presentazione delle domande.
  • 10 aprile 2025: Termine ordinario per la presentazione delle domande.
  • 20 aprile 2025: Pubblicazione degli elenchi provvisori delle ONLUS e delle ASD.
  • 30 aprile 2025: Termine ultimo per la richiesta di correzione di eventuali errori di iscrizione.
  • 10 maggio 2025: Pubblicazione degli elenchi definitivi.

Nel caso in cui emergano errori nell’iscrizione, il legale rappresentante dell’ente o un suo delegato possono richiedere le correzioni necessarie rivolgendosi alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del CONI territorialmente competenti entro il 30 aprile 2025.

La remissione in bonis: un’opportunità per i ritardatari

Per gli enti che non riescono a rispettare il termine ordinario del 10 aprile 2025, la normativa prevede la possibilità di accedere alla procedura di regolarizzazione, comunemente nota come “remissione in bonis”. Tale procedura, disciplinata dall’articolo 2, comma 2 del DL 16/2012, consente di presentare la domanda di accesso al 5 per mille anche oltre il termine ordinario, purché vengano rispettate determinate condizioni:

  • La domanda deve essere inviata entro il 30 settembre 2025.
  • L’ente deve essere in possesso dei requisiti richiesti alla data del 10 aprile 2025.
  • È obbligatorio il versamento di un importo pari a 250 euro a titolo di sanzione.

Il versamento della sanzione deve essere effettuato tramite il modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo “8115”. È importante sottolineare che questo importo non può essere compensato con eventuali crediti d’imposta o contributivi disponibili.

Esempio pratico: il percorso di un’associazione sportiva

Per comprendere meglio il procedimento, consideriamo il caso di un’associazione sportiva dilettantistica di recente costituzione che intende accedere al 5 per mille per la prima volta.

  • L’ASD, costituita a gennaio 2025, verifica innanzitutto di possedere i requisiti richiesti:
    • Riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.
    • Affiliazione a una Federazione sportiva nazionale.
    • Presenza di un settore giovanile attivo.
  • Entro il 10 aprile 2025, il legale rappresentante dell’associazione accede al portale telematico dell’Agenzia delle Entrate (o in alternativa al sito del CONI con reindirizzamento all’Agenzia) e presenta la domanda di iscrizione.
  • Dopo il 20 aprile, l’associazione verifica la propria presenza nell’elenco provvisorio pubblicato dal CONI.
  • Qualora riscontrasse errori nell’iscrizione, entro il 30 aprile 2025 potrebbe richiedere le opportune correzioni all’Ufficio del CONI territorialmente competente.
  • Dal 10 maggio 2025, l’associazione potrà verificare la propria inclusione nell’elenco definitivo dei beneficiari del 5 per mille.

Implicazioni operative e considerazioni strategiche

La proroga del regime transitorio per le ONLUS rappresenta un’importante opportunità per questi enti, che dispongono così di un ulteriore anno per valutare con attenzione il percorso di migrazione verso il RUNTS. Questo periodo addizionale consente una pianificazione più ponderata delle modifiche statutarie e degli adempimenti necessari per l’iscrizione al nuovo registro.

Tuttavia, è fondamentale che le ONLUS e le ASD non attendano l’ultimo momento per presentare le domande di accesso al 5 per mille. Sebbene esista la possibilità della remissione in bonis, questa comporta costi aggiuntivi che potrebbero essere evitati con una corretta programmazione delle attività amministrative.

Inoltre, è opportuno che gli enti interessati verifichino periodicamente la pubblicazione degli elenchi provvisori e definitivi, per accertarsi della corretta iscrizione e, in caso di errori, procedere tempestivamente alla richiesta di rettifica.

In sintesi

IN SINTESI


Che cos’è il 5 per mille e quali enti possono beneficiarne? Il 5 per mille è un’importante forma di finanziamento derivante dall’IRPEF che sostiene enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, enti di ricerca scientifica e sanitaria, università e comuni per attività sociali.


Quali novità prevede la proroga del regime transitorio per le ONLUS? La proroga, introdotta dal decreto Milleproroghe, consente alle ONLUS già iscritte all’Anagrafe al 22 novembre 2021 di continuare a beneficiare del 5 per mille fino al 31 dicembre 2025, posticipando l’obbligo di migrazione al RUNTS al 2026.


Entro quando vanno presentate le domande per il 5 per mille nel 2025? Le domande devono essere inviate tra il 13 marzo e il 10 aprile 2025; in caso di ritardo è prevista la remissione in bonis entro il 30 settembre 2025 con pagamento di una sanzione di 250 euro.


Quali requisiti devono avere le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) per accedere al beneficio? Le ASD devono essere riconosciute dal CONI, affiliate a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva e devono avere un settore giovanile strutturato e documentato.


Cosa devono fare le ONLUS per presentare domanda nel 2025 se non sono presenti nell’elenco permanente? Devono iscriversi telematicamente tramite l’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato.


Quali sono le date chiave del calendario di adempimenti per il 5 per mille 2025? Il 13 marzo apertura delle domande, il 10 aprile scadenza ordinaria, il 20 aprile pubblicazione elenchi provvisori, il 30 aprile termine per correzioni, e il 10 maggio pubblicazione degli elenchi definitivi.

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