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Accertamento fiscale e adesione PVC, pronto il modello per la riduzione delle sanzioni

3 Maggio, 2024

A partire dal 2 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un modello per comunicare la volontà di aderire ai Processi Verbali di Constatazione (PVC). Questa novità, introdotta dall’art. 5-quater del D.Lgs. 218/97, consente ai contribuenti di definire integralmente i rilievi contenuti nei verbali riguardanti diverse imposte, tra cui redditi, IVA, IRAP, ritenute, imposte sostitutive, registro, successioni/donazioni, ipocatastali e recupero crediti di imposta. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio questa nuova procedura e le sue implicazioni.

Cos’è l’adesione ai PVC

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto importanti novità in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale. Tra queste, spicca la reintroduzione dell‘istituto dell‘adesione ai processi verbali di constatazione (PVC), che offre ai contribuenti la possibilità di definire le contestazioni fiscali in modo rapido e vantaggioso, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni. In questo articolo approfondiremo le caratteristiche, i vantaggi e le modalità operative di questo strumento deflattivo del contenzioso tributario.

L’adesione ai processi verbali di constatazione è un istituto che consente ai contribuenti di accettare integralmente i rilievi contenuti in un PVC redatto a seguito di una verifica fiscale, usufruendo in cambio di una riduzione delle sanzioni amministrative a un sesto del minimo edittale. Si tratta di una procedura che permette di definire rapidamente la pretesa fiscale, evitando l‘instaurazione di un contenzioso tributario.

Ambito di applicazione

L’adesione ai PVC può riguardare le violazioni constatate in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP, ritenute, imposte sostitutive, imposta di registro, successioni e donazioni, imposte ipotecarie e catastali, nonché il recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati. L’istituto si applica ai PVC emessi a partire dal 30 aprile 2024.

Vantaggi per il contribuente

L’adesione ai PVC offre molteplici vantaggi per il contribuente:

  • Riduzione delle sanzioni amministrative a un sesto del minimo edittale
  • Definizione rapida della pretesa fiscale, senza necessità di instaurare un contenzioso
  • Possibilità di pagamento rateale delle somme dovute (fino a 16 rate trimestrali se l’importo supera 50.000 euro)
  • Sospensione dei termini per l’accertamento fino alla comunicazione dell’adesione
  • Effetto sui contributi previdenziali INPS, senza applicazione di sanzioni e interessi

La Procedura di Adesione ai PVC

La procedura di adesione ai PVC si articola in diversi passaggi cruciali:

  1. Ricezione del Verbale di Constatazione: Il primo passo è la consegna del verbale di constatazione da parte dei verificatori (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) al contribuente.
  2. Comunicazione di Adesione: Entro 30 giorni dalla consegna del verbale, il contribuente deve comunicare la volontà di aderire ai rilievi, inviando la comunicazione sia all’organo che ha redatto il verbale sia all’organo accertatore (Agenzia delle Entrate). Questa comunicazione può essere effettuata tramite PEC, consegna diretta o raccomandata A/R (in quest’ultimo caso, occorre allegare una copia del documento di riconoscimento).
  3. Compilazione del Modello: Per comunicare la volontà di aderire ai PVC, il contribuente deve compilare un apposito modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. In questo modello, è necessario indicare le generalità del contribuente, la data di consegna del verbale, i periodi di imposta interessati e apporre la sottoscrizione del contribuente. Sebbene non siano previsti campi specifici per gli intermediari abilitati, la PEC indicata nel modello può essere anche quella del professionista.
  4. Notifica dell’Atto di Definizione: Nei 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale, recependo i rilievi del PVC.
  5. Pagamento: La prima rata o le somme dovute devono essere pagate entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione. Gli importi possono essere pagati in 8 rate trimestrali o 16 rate se superano i 50.000 euro. Nel caso di recupero di crediti di imposta, il pagamento deve avvenire in unica soluzione senza possibilità di compensazione.

Esempio pratico: L’impresa “Alfa s.r.l.” riceve un verbale di constatazione in data 1° maggio 2024. Entro il 30 maggio, l’impresa invia la comunicazione di adesione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Entro il 29 luglio, l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale. Dopo aver inviato la comunicazione di adesione, l’impresa “Alfa s.r.l.” riceve la notifica dell’atto di definizione il 10 agosto 2024. Entro il 30 agosto, l’impresa deve pagare la prima rata o le somme dovute.

Aspetti Rilevanti e Benefici Fiscali

Alcuni aspetti rilevanti da considerare sono:

  • Retroattività: L’adesione opera per i processi verbali emessi dal 30 aprile 2024 in poi.
  • Adesione Totale: È necessario aderire a tutte le violazioni definibili e a tutti i periodi di imposta oggetto del verbale, non essendo possibile scegliere di definirne solo alcuni.
  • Perfezionamento della Definizione: Il perfezionamento della definizione coincide con la notifica dell’atto di definizione, indipendentemente dal momento del pagamento.
  • Società di Persone: Per le società di persone, è prevista una procedura particolare, simile a quella indicata nel provvedimento del 3 agosto 2009.

I principali benefici fiscali dell’adesione ai PVC includono:

  • Riduzione delle Sanzioni: Le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale, anziché a 1/3 come nell’accertamento con adesione.
  • Cumulo Giuridico: Opera il cumulo giuridico, seppur limitato alla singola imposta e al singolo anno.
  • Effetto sui Contributi INPS: La definizione ha effetto sui contributi INPS spettanti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata, che devono essere pagati sul maggior reddito accertato, senza sanzioni e interessi.

Esempio pratico: L’imprenditore individuale “Delta” aderisce ai rilievi contenuti in un PVC riguardante l’anno d’imposta 2022. Le sanzioni saranno ridotte a 1/6 del minimo edittale, e i contributi INPS dovranno essere pagati sul maggior reddito accertato, senza ulteriori sanzioni e interessi.

Adesione Condizionata e Casi Particolari

È possibile subordinare l’adesione alla rimozione di errori manifesti da parte dei verificatori. In tal caso, gli errori devono essere puntualmente indicati nel modello di comunicazione. Se l’errore riguarda un solo periodo di imposta, occorre comunque inoltrare la comunicazione per tutti i periodi, poiché la mancata rimozione dell’errore compromette per intero la definizione. Tuttavia, il contribuente può presentare una nuova comunicazione entro il termine perentorio dei 30 giorni dalla consegna del verbale, aderendo comunque ai rilievi.

Inoltre, sebbene non sia stato specificato espressamente, sembra che i rilievi in tema di IVIE/IVAFE possano essere definiti attraverso questa procedura. Tuttavia, difficilmente il contribuente potrà sanare le violazioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del D.L. 167/90, che non danno luogo ad accertamenti ma ad atti di contestazione di sole sanzioni. In questi casi, rimane possibile il ravvedimento operoso alle condizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Rapporto con altri istituti deflattivi

L’adesione ai PVC si affianca ad altri istituti deflattivi del contenzioso tributario, come l’accertamento con adesione e il ravvedimento operoso. Tuttavia, presenta alcune peculiarità:

  • Rispetto all’accertamento con adesione, non prevede una fase di contraddittorio e offre una riduzione delle sanzioni più significativa (un sesto anziché un terzo del minimo)
  • Rispetto al ravvedimento operoso, si applica dopo la constatazione delle violazioni da parte dei verificatori e non richiede l’iniziativa spontanea del contribuente.

Esempio pratico

La società Alfa Srl subisce una verifica fiscale che si conclude con la consegna di un PVC in data 15 maggio 2024. Nel verbale vengono constatate violazioni in materia di IVA e IRES per l’anno d’imposta 2022, con una maggiore imposta accertata di 100.000 euro e sanzioni per 30.000 euro.
La società decide di aderire al PVC e invia la comunicazione sia alla Guardia di Finanza che all’Agenzia delle Entrate entro il 14 giugno 2024. L’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione entro il 13 agosto 2024, con il quale conferma la pretesa tributaria e riduce le sanzioni a 5.000 euro (un sesto del minimo).
La società Alfa Srl provvede al pagamento delle somme dovute (105.000 euro) in 8 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima.

Conclusione

L’adesione ai processi verbali di constatazione rappresenta un’opportunità interessante per i contribuenti che intendono definire rapidamente le contestazioni fiscali, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni. Tuttavia, prima di optare per questa soluzione, è opportuno valutare attentamente la fondatezza dei rilievi contenuti nel PVC, eventualmente con l’ausilio di un professionista, per evitare di accettare pretese non dovute. In ogni caso, l’istituto dell’adesione ai PVC si configura come un ulteriore strumento deflattivo del contenzioso tributario, che può contribuire a semplificare i rapporti tra Fisco e contribuenti e a ridurre il carico di lavoro degli uffici e delle commissioni tributarie.


Domande e Risposte

D: L’adesione ai PVC è obbligatoria per il contribuente?
R: No, l’adesione ai PVC è una facoltà del contribuente, che può liberamente scegliere se aderire o meno ai rilievi contenuti nel verbale di constatazione. In caso di mancata adesione, il contribuente potrà impugnare l’eventuale avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.

D: È possibile aderire parzialmente ai rilievi del PVC?
R: No, l’adesione deve riguardare integralmente il contenuto del PVC, per tutti i periodi d’imposta oggetto di constatazione. Non è possibile un’adesione parziale o limitata solo ad alcuni rilievi. Il contribuente deve accettare in toto le contestazioni mosse dai verificatori.

D: Quali sono i termini per comunicare l’adesione al PVC?
R: Il contribuente deve comunicare la volontà di aderire entro 30 giorni dalla consegna del PVC, sia all’organo che ha redatto il verbale (Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate) sia all’Agenzia delle Entrate competente per l’accertamento. Si tratta di un termine perentorio, il cui mancato rispetto preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto.

D: Come si effettua il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione?
R: Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. È possibile il pagamento rateale fino a un massimo di 8 rate trimestrali (16 se l’importo supera 50.000 euro), con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

D: L’adesione al PVC preclude la possibilità di impugnare l’atto di definizione?
R: Sì, l’adesione al PVC comporta la rinuncia a impugnare l’atto di definizione dell’accertamento parziale notificato dall’Agenzia delle Entrate, salvo il caso di vizi che ne determinino la nullità. Il contribuente, aderendo, accetta integralmente i rilievi dei verificatori e si impegna a pagare le somme dovute, chiudendo definitivamente la questione.

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