L’obbligo per i cessionari e committenti di emettere autofattura, il cosiddetto “spia”, in caso di mancata ricezione della fattura dal fornitore o di ricezione di fattura irregolare, potrebbe presto diventare un ricordo del passato.
È quanto emerge dalla bozza di decreto attuativo della delega fiscale che riforma il sistema sanzionatorio, modificando l’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997. Analizziamo in dettaglio i cambiamenti previsti.
La normativa attuale
L’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997 prevede che se un soggetto passivo IVA, nell’esercizio di impresa, arte o professione, acquista dei beni o servizi senza ricevere la relativa fattura entro i termini di legge, oppure riceve una fattura che presenta irregolarità o incompleta, può incorrere in una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta relativa all’operazione, con un minimo di 250 euro.
Per evitare l’applicazione di questa pesante sanzione, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione tramite l’emissione di un’autofattura, detta anche “spia”, con l’indicazione del codice TD20.
Nel dettaglio:
- Se non riceve la fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, il cessionario o committente deve emettere l’autofattura TD20 entro il 30° giorno successivo e versare l’imposta tramite modello F24.
- Se riceve una fattura irregolare, deve emettere l’autofattura TD20 entro 30 giorni dalla registrazione della fattura originaria anomala.
- Per acquisti intracomunitari, se non riceve fattura entro 2 mesi, l’autofattura TD20 va fatta entro il 15° giorno del 3° mese successivo.
- L’autofattura deve essere poi annotata nel registro IVA acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/1972.
- La sanzione non si applica anche se in seguito arriva la fattura originaria tardiva, che va comunque registrata.
- È possibile anche ravvedere operosamente l’omissione dell’autofattura, beneficiando di riduzioni della sanzione.
Cosa cambia
La bozza di decreto attuativo della delega fiscale prevede una riforma dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997 in tema di sanzioni per omessa o irregolare fatturazione.
In particolare, le novità introdotte dal legislatore delegato sono:
- Riduzione della misura della sanzione amministrativa applicabile al cessionario/committente dall’attuale 100% al 70% dell’IVA dovuta sull’operazione.
- Abolizione dell’obbligo di emettere autofattura “spia” TD20 per regolarizzare l’operazione. Tale adempimento verrebbe eliminato.
- Introduzione di un nuovo obbligo: comunicare l’omissione o irregolarità della fattura ricevuta all’Agenzia delle Entrate, tramite procedure che verranno definite.
- La comunicazione va fatta entro la fine del mese successivo a quello in cui la fattura doveva essere emessa o è stata ricevuta irregolare.
- Se non si effettua la comunicazione, scatta la sanzione del 70%. L’omessa autofattura TD20 non comporterà più sanzioni.
- L’abolizione dell’autofattura dovrebbe comportare anche l’eliminazione dell’obbligo di versamento dell’imposta per regolarizzare.
In sostanza, la riforma mira a semplificare gli adempimenti per il contribuente, che non dovrà più farsi carico di versamenti spontanei. Rimane però la sanzione, seppur ridotta, per non incentivare l’elusione da omessa fatturazione.
Sarà cruciale l’implementazione della nuova comunicazione all’AdE, che dovrà essere agile e non appesantire gli obblighi per i contribuenti.
Esempi Pratici
Ecco alcuni esempi pratici per comprendere l’impatto della nuova disciplina sull’autofattura spia:
Esempio #1:
Mario riceve una prestazione professionale di consulenza IT pari a €1.000 + IVA 22% = €1.220. Non riceve però la fattura dal fornitore entro 4 mesi.
- Prima: Mario entro 30 giorni deve emettere autofattura “spia” TD20 di €1.220 e versare €220 di IVA.
- Dopo la riforma: Mario non deve più fare l’autofattura TD20 ma solo comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa fatturazione entro fine mese successivo.
Esempio #2:
Giulia riceve una fattura irregolare di €2.500 + IVA 22% da un’impresa edile, priva di aliquota.
- Oggi: Deve integrare la fattura con un’autofattura TD20 da €3.050 (IVA inclusa).
- Con la riforma: Può semplicemente comunicare all’AdE l’irregolarità della fattura entro fine mese, senza dover versare l’IVA.
Esempio #3:
Luigi effettua un acquisto intra-UE di merce da €5.000 + IVA. Non riceve la fattura entro 2 mesi.
- Prima: entro il 15° giorno del 3° mese deve fare autofattura TD20 e versare €1.100 di IVA.
- Dopo la riforma: sarà sufficiente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza esborso d’imposta.
Domande e risposte
D: Quali sono le novità previste dal decreto attuativo della riforma fiscale sull’autofattura spia?
R: Il decreto modifica l’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997, prevedendo che in caso di mancata o irregolare fatturazione, il cessionario/committente non sarà più obbligato ad emettere l’autofattura “spia” con codice TD20, ma dovrà solo comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate.
D: In che modo va fatta questa comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
R: La comunicazione va fatta con modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura.
D: Cosa succede se non si effettua la comunicazione?
R: È prevista una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, anziché l’attuale sanzione del 100%.
D: L’autofattura TD20 non servirà più per regolarizzare?
R: Esatto, con le modifiche l’obbligo di emettere autofattura TD20 viene abolito e sostituito dalla nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
D: Qual è l’obiettivo di questa modifica normativa?
R: Snellire gli adempimenti dei contribuenti in caso di omessa/irregolare fatturazione, pur mantenendo un deterrente all’elusione fiscale.