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Agenti e mediatori di assicurazione: addio all’esonero dalla ritenuta d’acconto dal 1° aprile 2024

22 Marzo, 2024

La Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto importanti novità per gli agenti e mediatori di assicurazione. In particolare, i commi 89 e 90 dell’articolo 1 hanno abrogato l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite da questi professionisti nell’ambito di specifici rapporti. La modifica normativa, che ha interessato il quinto comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha suscitato l’interesse degli operatori del settore, rendendo necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 7/E/2024 del 21 marzo 2024, l’Agenzia ha fornito le istruzioni operative agli Uffici per garantire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

Ambito di applicazione

L’articolo 1, comma 89, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto l’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Questi soggetti sono individuati come agenti e mediatori di assicurazione.

Di conseguenza, agli agenti e mediatori di assicurazione si applica l’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i principi generali forniti con la CM MEF 10 giugno 1983, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli agenti e mediatori di assicurazione, superando così i precedenti chiarimenti. Pertanto, sono assoggettate a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.

Inoltre, per garantire parità di trattamento, la ritenuta si applica anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.

Decorrenza della modifica

La modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 si applica a partire dal 1° aprile 2024. La ritenuta di cui all’articolo 25-bis va operata all’atto del pagamento della provvigione. Rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

L’effettuazione della ritenuta segue il criterio di cassa, mentre per lo scomputo della stessa, il terzo comma dell’articolo 25-bis prevede la facoltà di scelta: la ritenuta può essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata. Se la ritenuta è operata dopo la presentazione della dichiarazione annuale, viene scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è effettuata.

Con l’introduzione dell’obbligo di ritenuta, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme incassate, anche precedentemente ad aprile 2024, e che vengono riversate al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

Esempio. Consideriamo la situazione prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Un agente di assicurazione, iscritto nella sezione A del RUI, riceve nel mese di marzo 2023 provvigioni per 15.000 euro per prestazioni rese direttamente a un’impresa di assicurazione. In base alla normativa previgente, l’agente beneficiava dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite.

Pertanto, il committente (l’impresa di assicurazione) non era tenuto ad applicare alcuna ritenuta d’acconto all’atto del pagamento delle provvigioni. L’agente di assicurazione avrebbe poi provveduto a dichiarare le provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi, calcolando l’imposta dovuta senza alcuna detrazione per ritenute subite.

Determinazione della ritenuta in misura ridotta

La disciplina del calcolo delle ritenute resta invariata. Le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

Per applicare la ritenuta d’acconto nella misura ridotta, il percipiente deve presentare al committente, preponente o mandante un’apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i propri dati identificativi e l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (art. 2 del D.M. MEF 16 aprile 1983, n. 2446).

Considerando che la modifica è efficace dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione (31 dicembre dell’anno precedente), le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione per fruire della ritenuta d’acconto ridotta possono pervenire entro il 16 aprile 2024, ossia entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma.

Ulteriori precisazioni

I sostituti d’imposta che operano ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi sono tenuti al rilascio al percipiente della Certificazione Unica (CU) e alla conseguente trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della CU al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

L’abrogazione della previsione di esonero non ha riflessi ai fini IVA. Le prestazioni di servizio rese alle imprese assicurative dagli intermediari nell’ambito dei rapporti di agenzia e mediazione fruiscono del regime di esenzione ex art. 10, primo comma, n. 9), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per i soggetti che effettuano tali operazioni, l’articolo 22, primo comma, n. 6), del medesimo D.P.R. n. 633/1972 prevede l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che il committente e/o cliente privato ne faccia esplicita richiesta.

Esempi pratici

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici

Esempio #1:

Un agente di assicurazione riceve provvigioni per 10.000 euro nel mese di aprile 2024 per prestazioni rese direttamente a un’impresa di assicurazione. Il committente dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 50%, pari a 5.000 euro, all’atto del pagamento delle provvigioni.

Esempio #2:

Un mediatore di assicurazione si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti. Nel mese di maggio 2024, riceve provvigioni per 8.000 euro per prestazioni rese a un’impresa di assicurazione. Avendo presentato la dichiarazione attestante l’utilizzo di dipendenti entro il 16 aprile 2024, il committente applicherà la ritenuta d’acconto ridotta del 20%, pari a 1.600 euro, all’atto del pagamento delle provvigioni.

Conclusioni

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto significative novità per gli agenti e mediatori di assicurazione, abrogando l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite nell’ambito di specifici rapporti. La circolare n. 7/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti operativi, specificando l’ambito di applicazione, la decorrenza della modifica, le modalità di determinazione della ritenuta in misura ridotta e altri aspetti rilevanti. Gli operatori del settore dovranno prestare attenzione alle nuove disposizioni per adempiere correttamente agli obblighi fiscali e evitare sanzioni.


Domande e risposte

Quali sono i soggetti interessati dalla modifica normativa?
Gli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e i mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Quando entra in vigore l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto?
L’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto entra in vigore il 1° aprile 2024 e riguarda i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere da tale data, a prescindere dal momento della loro maturazione.

Come viene calcolata la ritenuta d’acconto?
La ritenuta d’acconto è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

Quali adempimenti devono essere effettuati dal committente in qualità di sostituto d’imposta?
Il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica (CU) al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

 

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