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Agevolazioni fiscali e incentivi per start-up e PMI innovative: una panoramica delle novità introdotte dalla legge 28 ottobre 2024

11 Novembre, 2024

La legge 28 ottobre 2024, n. 162, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un significativo passo avanti nella promozione e nello sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative in Italia. Questo articolo esplora le nuove disposizioni fiscali e gli incentivi agli investimenti previsti dalla legge.

Definizioni e ambito di applicazione

La legge in questione introduce una serie di definizioni chiave che chiariscono l’ambito delle agevolazioni. Start-up innovative sono quelle società che, secondo l’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012, rispondono a specifici criteri di innovazione tecnologica e hanno meno di sette anni dalla data di costituzione.

Le PMI innovative, invece, sono definite dall’articolo 4 del D.L. 3/2015, che include imprese con meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio totale non superiore a 43 milioni di euro, e che soddisfano almeno una delle condizioni di innovazione previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Incentivi fiscali e credito d’imposta

Una delle novità più rilevanti riguarda la detrazione IRPEF per gli investimenti in start-up e PMI innovative. Gli investitori possono beneficiare di una detrazione pari al 30% dell’importo investito, con un massimale di 1 milione di euro per le persone fisiche e 1,8 milioni di euro per le persone giuridiche. Se la detrazione supera l’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta che può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi o in compensazione secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Esempio pratico: Un investitore che investe 100.000 euro in una start-up innovativa avrà diritto a una detrazione di 30.000 euro. Se l’IRPEF dovuta fosse di 20.000 euro, l’eccedenza di 10.000 euro potrà essere utilizzata come credito d’imposta nei periodi d’imposta successivi.

Patrimonio Destinato e sviluppo del mercato dei capitali

Per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane, la legge introduce la possibilità per il Patrimonio Destinato di effettuare interventi attraverso la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione. Questi organismi devono:

  • Investire prevalentemente in titoli quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede in Italia;
  • Per la quota non prevalente, possono investire in titoli italiani per ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità;
  • L’ammontare delle quote sottoscritte dal Patrimonio Destinato è limitato al 49% del patrimonio totale dell’organismo.

Modifiche legislative e promozione della ricerca

La legge modifica anche l’articolo 14 del D.L. 73/2021, ampliando l’ambito delle agevolazioni fiscali agli investimenti in start-up e PMI innovative. Inoltre, viene stabilito un criterio per l’iscrizione dei laboratori di ricerca nella sezione apposita dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, promuovendo così la ricerca applicata e l’innovazione.

Conclusione

Le nuove disposizioni rappresentano un’opportunità significativa per le start-up e le PMI innovative in Italia, offrendo non solo agevolazioni fiscali ma anche strumenti per rafforzare il mercato dei capitali. Questa legge mira a stimolare l’investimento, l’innovazione e la crescita economica, creando un ambiente favorevole per chi decide di investire in questo settore dinamico.

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