La legge 28 ottobre 2024, n. 162, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un significativo passo avanti nella promozione e nello sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative in Italia. Questo articolo esplora le nuove disposizioni fiscali e gli incentivi agli investimenti previsti dalla legge.
Definizioni e ambito di applicazione
La legge in questione introduce una serie di definizioni chiave che chiariscono l’ambito delle agevolazioni. Start-up innovative sono quelle società che, secondo l’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012, rispondono a specifici criteri di innovazione tecnologica e hanno meno di sette anni dalla data di costituzione.
Le PMI innovative, invece, sono definite dall’articolo 4 del D.L. 3/2015, che include imprese con meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio totale non superiore a 43 milioni di euro, e che soddisfano almeno una delle condizioni di innovazione previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Incentivi fiscali e credito d’imposta
Una delle novità più rilevanti riguarda la detrazione IRPEF per gli investimenti in start-up e PMI innovative. Gli investitori possono beneficiare di una detrazione pari al 30% dell’importo investito, con un massimale di 1 milione di euro per le persone fisiche e 1,8 milioni di euro per le persone giuridiche. Se la detrazione supera l’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta che può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi o in compensazione secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.
Esempio pratico: Un investitore che investe 100.000 euro in una start-up innovativa avrà diritto a una detrazione di 30.000 euro. Se l’IRPEF dovuta fosse di 20.000 euro, l’eccedenza di 10.000 euro potrà essere utilizzata come credito d’imposta nei periodi d’imposta successivi.
Patrimonio Destinato e sviluppo del mercato dei capitali
Per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane, la legge introduce la possibilità per il Patrimonio Destinato di effettuare interventi attraverso la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione. Questi organismi devono:
- Investire prevalentemente in titoli quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede in Italia;
- Per la quota non prevalente, possono investire in titoli italiani per ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità;
- L’ammontare delle quote sottoscritte dal Patrimonio Destinato è limitato al 49% del patrimonio totale dell’organismo.
Modifiche legislative e promozione della ricerca
La legge modifica anche l’articolo 14 del D.L. 73/2021, ampliando l’ambito delle agevolazioni fiscali agli investimenti in start-up e PMI innovative. Inoltre, viene stabilito un criterio per l’iscrizione dei laboratori di ricerca nella sezione apposita dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, promuovendo così la ricerca applicata e l’innovazione.
Conclusione
Le nuove disposizioni rappresentano un’opportunità significativa per le start-up e le PMI innovative in Italia, offrendo non solo agevolazioni fiscali ma anche strumenti per rafforzare il mercato dei capitali. Questa legge mira a stimolare l’investimento, l’innovazione e la crescita economica, creando un ambiente favorevole per chi decide di investire in questo settore dinamico.