Il sismabonus è un’agevolazione fiscale prevista per incentivare gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici esistenti. Consente di detrarre una percentuale significativa delle spese sostenute per tali interventi, fino ad arrivare al 110% in caso di riduzione di una o due classi di rischio sismico. Tuttavia, per poter beneficiare del sismabonus, il contribuente deve rispettare determinati adempimenti, tra cui la presentazione di un’asseverazione (Allegato B Sismabonus ) che attesti l’efficacia degli interventi realizzati in termini di miglioramento della classe di rischio. Ma cosa succede se l’asseverazione non viene presentata nei termini previsti dalla legge? In questo articolo analizzeremo in dettaglio la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per rimediare ad una presentazione tardiva dell’asseverazione sismabonus.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina del sismabonus è stata introdotta dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90. Tale norma prevede una detrazione d’imposta (inizialmente del 65%, poi elevata al 70-80% e infine al 110% dal decreto Rilancio) per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità.
Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), la detrazione sismabonus è stata potenziata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2025, con percentuali decrescenti, dalla legge di bilancio 2022). L’articolo 119, comma 13-ter, del decreto Rilancio subordina l’applicazione del sismabonus 110% alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 13, lettere da a) a d). In particolare, la lettera b) richiede che l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 58 del 28/02/2017.
Tale decreto, all’articolo 3 comma 3 (come modificato dal DM 9 gennaio 2020, n. 24), prevede che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione debbano essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 2020, aveva inizialmente affermato che l’asseverazione poteva essere presentata anche successivamente all’inizio dei lavori, purché entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intendeva far valere la detrazione. Tuttavia, con la successiva circolare n. 28/E del 2022, l’Agenzia ha rettificato tale interpretazione, chiarendo che l’asseverazione va presentata necessariamente prima dell’inizio dei lavori, pena la perdita del diritto al sismabonus (ferma restando la possibilità di fruire della detrazione IRPEF 50% per ristrutturazioni edilizie, se spettante).
La remissione in bonis per l’asseverazione sismabonus tardiva
Con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (articolo 2-ter), il legislatore è intervenuto prevedendo espressamente la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per rimediare alla tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico.
La remissione in bonis, introdotta dall’articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012, consente al contribuente di non perdere benefici fiscali o l’accesso a regimi opzionali a causa del mancato rispetto di obblighi di comunicazione o adempimenti formali, purché:
- il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme per usufruire dell’agevolazione;
- effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro).
In base all’interpretazione autentica fornita dall’articolo 2-ter del DL n. 11/2023, tali condizioni devono essere rispettate anche per regolarizzare la tardiva asseverazione sismabonus. In particolare:
- il contribuente deve aver sostenuto le spese per interventi antisismici agevolabili e deve possedere tutta la documentazione necessaria (fatture, bonifici, titoli abilitativi, ecc.);
- l’asseverazione di efficacia sismica va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si intende far valere la detrazione (prima rata o rata unica);
- entro lo stesso termine va versata la sanzione di 250 euro per la remissione in bonis, tramite modello F24 (senza possibilità di compensazione).
Se l’agevolazione sismabonus viene fruita mediante opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121 del decreto Rilancio), la regolarizzazione deve avvenire entro la data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione, per le spese sostenute nel 2023, va trasmessa entro il 4 aprile 2024 (termine prorogato dal provvedimento AE n. 53159 del 21/02/2024). La sanzione di 250 euro andrà versata entro la stessa data del 4 aprile 2024.
Esempio applicativo
Ipotizziamo il seguente caso: un contribuente ha sostenuto nel periodo d’imposta 2023 spese per interventi di riduzione del rischio sismico sul proprio immobile per un importo di 200.000 euro, conseguendo il miglioramento di due classi di rischio. I lavori sono iniziati a marzo 2023 e si sono conclusi a settembre 2023, ma l’asseverazione di efficacia sismica è stata presentata solo a novembre 2023, dopo la fine dei lavori.
In assenza di regolarizzazione, la detrazione sismabonus 110% non spetterebbe, in quanto l’asseverazione andava presentata prima dell’inizio dei lavori. Tuttavia, avvalendosi della remissione in bonis, il contribuente può rimediare come segue:
- presenta l’asseverazione sismica tardiva all’Ufficio competente entro il 2 dicembre 2024 (termine per il modello REDDITI 2024, periodo d’imposta 2023);
- entro la stessa data versa con F24 (senza compensazione) la sanzione di 250 euro per la remissione in bonis, utilizzando il codice tributo 8114;
- indica nel modello REDDITI 2024 (rigo da RM14 a RM19) la detrazione sismabonus 110% spettante, pari a 220.000 euro (110% di 200.000 euro), che verrà ripartita in 4 quote annuali di 55.000 euro da utilizzare in detrazione dall’IRPEF dal 2023 al 2026.
Se invece il contribuente avesse optato per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione sismabonus, la regolarizzazione dovrebbe avvenire come segue:
- presenta l’asseverazione sismica tardiva all’Ufficio competente entro il 4 aprile 2024 (termine per la comunicazione dell’opzione cessione crediti);
- entro il 4 aprile 2024 versa con F24 (senza compensazione) la sanzione di 250 euro per la remissione in bonis, utilizzando il codice tributo 8114;
- entro il 4 aprile 2024 invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per la cessione del credito d’imposta di 220.000 euro.
- Il cessionario potrà utilizzare il credito ricevuto in compensazione con il modello F24, in base alle rate residue della detrazione originaria (1/4 dal 2023, 1/4 dal 2024, 1/4 dal 2025, 1/4 dal 2026), a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione e comunque non prima del 1° gennaio 2024.
Obbligo di comunicazione per crediti ceduti non più utilizzabili
L’articolo 2-ter del decreto-legge n. 11/2023 ha introdotto anche un nuovo obbligo di comunicazione a carico del cessionario, nel caso in cui i crediti d’imposta ricevuti siano diventati non più utilizzabili. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di crediti inesistenti o non spettanti, per i quali l’Agenzia delle Entrate abbia accertato la mancanza dei presupposti che davano diritto alla detrazione originaria.
In tali situazioni, l’ultimo cessionario deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la sopravvenuta impossibilità di utilizzare i crediti, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’evento che ha determinato tale impossibilità. La comunicazione deve essere redatta su un apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e trasmessa esclusivamente in via telematica.
Se la comunicazione viene trasmessa tempestivamente, la cessione del credito si considera come non avvenuta e il contribuente cedente può procedere con una nuova cessione del credito, dopo aver regolarizzato l’adempimento omesso (es. asseverazione sismica tardiva) tramite remissione in bonis.
Conclusioni
La possibilità di avvalersi della remissione in bonis per regolarizzare l’asseverazione sismica presentata tardivamente rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi antisismici ma non hanno rispettato il termine per la presentazione dell’asseverazione di efficacia. Grazie all’interpretazione autentica fornita dall’articolo 2-ter del decreto-legge n. 11/2023, i contribuenti possono rimediare all’adempimento omesso e beneficiare comunque della detrazione sismabonus, sia che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi, sia che optino per la cessione del credito d’imposta.
È importante però rispettare le condizioni previste per la remissione in bonis, presentando l’asseverazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi (o della comunicazione di opzione) e versando la sanzione di 250 euro. Per i crediti ceduti che risultano non più utilizzabili, inoltre, è stato introdotto un obbligo di comunicazione tempestiva all’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario, con la conseguenza che la cessione si considera come non avvenuta e il cedente può procedere con una nuova cessione.
Domande e risposte frequenti
D: Se presento l’asseverazione sismica dopo l’inizio dei lavori perdo il diritto al sismabonus?
R: In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori, pena la perdita del diritto alla detrazione sismabonus. Tuttavia, grazie all’introduzione dell’articolo 2-ter del DL n. 11/2023, è ora possibile rimediare alla presentazione tardiva dell’asseverazione tramite l’istituto della remissione in bonis.
D: Come funziona la remissione in bonis per regolarizzare l’asseverazione sismica tardiva?
R: Per avvalersi della remissione in bonis, il contribuente deve: 1) presentare l’asseverazione sismica tardiva entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si vuole far valere la detrazione; 2) versare contestualmente la sanzione di 250 euro tramite F24; 3) indicare la detrazione sismabonus nella relativa dichiarazione dei redditi. Se invece si è optato per la cessione del credito, la regolarizzazione va effettuata entro la data di invio della comunicazione di opzione.
D: Cosa succede se il cessionario non riesce più ad utilizzare i crediti d’imposta sismabonus ricevuti?
R: In questo caso il cessionario deve comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’impossibilità di utilizzare i crediti, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che l’ha determinata (es. un accertamento fiscale). Così la cessione dei crediti si considera come non avvenuta e il cedente potrà procedere con una nuova cessione del credito, dopo aver regolarizzato l’eventuale adempimento omesso tramite remissione in bonis.