Con la circolare n. 6 dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente definito la procedura da seguire per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, ma già presenti nel cassetto fiscale del cedente. Questa nuova procedura riguarda quindi le cessioni di crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, colmando una lacuna procedurale evidenziata dopo la pubblicazione della circolare n. 33 del 6 ottobre 2022.
La procedura per l’annullamento dell’accettazione dei crediti da parte del beneficiario
Come già previsto dalla circolare n. 33/2022, una volta accettati dal fornitore o dal cessionario, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di opzione presentate dal beneficiario della detrazione entrano nella disponibilità del fornitore o cessionario stesso. L’annullamento dell’accettazione di questi crediti può avvenire solo seguendo la procedura indicata al paragrafo 5.3 della circolare n. 33/2022, ovvero attraverso un’istanza:
- compilata su modello conforme a quello allegato alla circolare n. 33/2022;
- inviata via PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto della mail “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …” seguito dal numero di protocollo (17 caratteri numerici) e dal progressivo (6 caratteri numerici) della comunicazione;
- sottoscritta digitalmente o con firma autografa (allegando copia del documento di identità) sia dal beneficiario del bonus edilizio, sia dall’avente causa dell’opzione (fornitore o cessionario).
L’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione presentate dal beneficiario, perfezionato secondo questa procedura, equivale sostanzialmente all’annullamento della comunicazione di opzione stessa.
La nuova procedura per l’annullamento dell’accettazione dei crediti da cessioni successive
La circolare n. 6/2024 introduce una nuova procedura per l’annullamento dell’accettazione dei crediti d’imposta già esistenti nel cassetto fiscale del cedente (fornitore che ha applicato lo sconto o precedente cessionario) e successivamente accettati dal cessionario. In questo caso, l’annullamento dell’accettazione può avvenire solo seguendo la procedura prevista al paragrafo 1 della circolare n. 6/2024, attraverso un’istanza:
- compilata su modello conforme a quello allegato alla circolare n. 6/2024;
- inviata via PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto una dicitura idonea come “Richiesta annullamento accettazione cessione credito successiva alla prima o allo sconto in fattura”;
- sottoscritta digitalmente o con firma autografa (allegando copia del documento di identità) sia dal cedente, sia dal cessionario.
L’annullamento dell’accettazione dei crediti già esistenti nel cassetto fiscale del cedente, perfezionato secondo questa procedura, determina il ritorno dei crediti nella disponibilità del cedente stesso.
Casi particolari e limitazioni
La circolare n. 6/2024 evidenzia alcune casistiche particolari e limitazioni:
- per i crediti d’imposta “tracciabili”, l’annullamento dell’accettazione è possibile solo se il credito non è stato ulteriormente ceduto a terzi (in tal caso, sarà necessario annullare prima l’accettazione di questa ulteriore cessione) e non risulta “selezionato” sulla Piattaforma Cessione Crediti per l’utilizzo in compensazione sul modello F24 (è comunque possibile revocare la scelta per l’utilizzo in compensazione, se non ancora effettuata, per poi procedere con l’annullamento dell’accettazione);
- per i crediti d’imposta “non tracciabili”, l’annullamento dell’accettazione è possibile solo se il cessionario dispone nel suo cassetto fiscale di un ammontare di credito d’imposta della tipologia e annualità indicata nell’istanza di annullamento, capiente rispetto all’ammontare di credito per cui viene richiesto l’annullamento dell’accettazione.
Casi di esempio
DI seguito si forniscono alcuni casi d’esempio
Esempio #1
La società Alfa ha accettato un credito d’imposta derivante da uno sconto in fattura applicato dalla società Beta. Successivamente, Alfa cede il credito alla società Gamma, che lo accetta. Se Gamma vuole annullare l’accettazione del credito, dovrà seguire la nuova procedura prevista dalla circolare n. 6/2024, inviando un’istanza sottoscritta sia da Alfa (cedente) che da Gamma stessa (cessionario).
Esempio #2
La società Delta ha accettato un credito d’imposta ceduto dalla società Epsilon, che a sua volta lo aveva acquisito da una precedente cessione. Delta cede ulteriormente il credito alla società Zeta, che lo accetta. Se Zeta vuole annullare l’accettazione del credito, dovrà prima seguire la procedura per l’annullamento dell’accettazione della cessione da Delta a Zeta, in modo che il credito ritorni nella disponibilità di Delta. Successivamente, Delta potrà richiedere l’annullamento dell’accettazione della cessione da Epsilon a Delta, seguendo sempre la procedura prevista dalla circolare n. 6/2024.
Domande e risposte
D: Quali crediti d’imposta sono interessati dalla nuova procedura di annullamento dell’accettazione?
R: La nuova procedura riguarda i crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, già esistenti nel cassetto fiscale del cedente (fornitore che ha applicato lo sconto o precedente cessionario) e successivamente accettati dal cessionario.
D: Come deve essere inviata l’istanza per l’annullamento dell’accettazione dei crediti da cessioni successive?
R: L’istanza deve essere compilata su modello conforme a quello allegato alla circolare n. 6/2024, inviata via PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e sottoscritta digitalmente o con firma autografa (allegando copia del documento di identità) sia dal cedente, sia dal cessionario.
D: Cosa succede ai crediti d’imposta dopo l’annullamento dell’accettazione secondo la nuova procedura?
R: L’annullamento dell’accettazione dei crediti già esistenti nel cassetto fiscale del cedente, perfezionato secondo la procedura prevista dalla circolare n. 6/2024, determina il ritorno dei crediti nella disponibilità del cedente stesso.