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Anticipo TFR mensile: divieto dell’Ispettorato del Lavoro

28 Aprile, 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 616/2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di anticipazione mensile del Trattamento di Fine Rapporto. Il documento, che recepisce il parere del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 2899/2025), stabilisce in modo inequivocabile che gli accordi preventivi tra datore di lavoro e dipendente finalizzati alla liquidazione mensile del TFR sono da considerarsi illegittimi. Tali erogazioni, configurandosi come elementi retributivi, comportano l’obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali.

Il divieto di patto anticipato per l’erogazione mensile

La nota dell’INL affronta una prassi diffusa in alcune realtĆ  aziendali: la stipula di accordi preventivi per l’inserimento delle quote di TFR direttamente in busta paga con cadenza mensile. Gli ispettori hanno rilevato che questa modalitĆ  contrasta con quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, che disciplina in modo specifico il trattamento di fine rapporto. La normativa, infatti, prevede che il TFR maturi progressivamente nel corso del rapporto lavorativo e venga liquidato al termine dello stesso.

L’elemento centrale della disposizione riguarda il momento della pattuizione: un eventuale accordo sull’anticipo del TFR può riguardare esclusivamente le somme giĆ  maturate al momento della richiesta. Risulta quindi illegittimo qualsiasi patto che preveda l’erogazione automatica e continuativa delle quote di TFR non ancora maturate.

L’oggetto legittimo dell’anticipazione

Secondo quanto precisato dall’Ispettorato, l’unico oggetto legittimo dell’anticipazione del TFR ĆØ rappresentato dall’importo effettivamente maturato fino al momento della pattuizione. L’art. 2120 del codice civile, nei primi cinque commi, individua con chiarezza i criteri di calcolo e le condizioni necessarie per l’erogazione anticipata, subordinandola alla specifica richiesta del lavoratore.

La ratio della norma, sottolinea l’INL, ĆØ quella di garantire al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro o, in casi specifici, durante lo svolgimento dello stesso, ma sempre entro i limiti di quanto effettivamente accumulato. Ciò esclude categoricamente la possibilitĆ  di prevedere anticipazioni sistematiche di quote future di TFR.

Le conseguenze contributive delle erogazioni illegittime

Un aspetto particolarmente rilevante della nota riguarda il trattamento contributivo delle somme erogate in violazione delle disposizioni normative. L’INL ha chiarito che le erogazioni mensili di TFR effettuate al di fuori delle corrette pattuizioni non costituiscono anticipazioni del trattamento di fine rapporto, ma si configurano come mere integrazioni retributive.

Tale riqualificazione comporta l’applicazione del normale regime contributivo previsto per gli elementi della retribuzione. In pratica, le somme cosƬ erogate sono soggette a prelievo contributivo secondo quanto stabilito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 4670/2021, che ha confermato l’orientamento dell’Istituto previdenziale sul tema.

Implicazioni per i rapporti in corso e futuri

Le indicazioni fornite dall’INL hanno conseguenze significative anche sui rapporti di lavoro domestico, tradizionalmente soggetti a una disciplina particolare. Anche in questo ambito, i lavoratori possono richiedere l’anticipo del TFR maturato, ma sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

Per le famiglie che impiegano collaboratori domestici, la nota introduce un elemento di attenzione: su richiesta del lavoratore, ĆØ possibile anticipare annualmente una quota massima del 70% di quanto maturato nell’anno. Per procedere a tale anticipo, sarĆ  necessario formalizzare un accordo specifico dopo la maturazione effettiva del TFR, ripetendo tale procedura ogni anno.

Il caso dei domestici: specificitĆ  e adempimenti

Il documento dell’Ispettorato dedica un passaggio specifico alla situazione dei lavoratori domestici. Pur essendo tale rapporto soggetto a una disciplina speciale, i principi generali in materia di TFR restano applicabili. I collaboratori familiari hanno quindi diritto al TFR e possono beneficiare della possibilitĆ  di richiederne l’anticipazione, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Per le famiglie, ciò implica la necessitĆ  di gestire correttamente le eventuali richieste di anticipo, formalizzando accordi specifici che rispettino quanto stabilito dall’Ispettorato. In caso di erogazioni mensili non conformi, anche in questo settore si configurerebbe l’obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali.

La ratio dell’intervento: tutela e trasparenza

L’intervento chiarificatore dell’INL si inserisce in un contesto di maggiore attenzione alla corretta applicazione degli istituti di tutela del lavoratore. Il TFR rappresenta infatti una forma di risparmio forzoso finalizzata a garantire un sostegno economico al termine del rapporto di lavoro, e la sua corretta gestione risponde a esigenze di tutela del lavoratore.

La nota sottolinea come l’anticipazione del TFR debba rispondere a logiche di sostegno economico reale, evitando pratiche elusive che potrebbero compromettere la finalitĆ  stessa dell’istituto. La corretta pattuizione delle condizioni di anticipo diventa quindi elemento centrale per garantire trasparenza e legittimitĆ  a questi accordi.

Indicazioni operative per aziende e consulenti

Di fronte alle nuove indicazioni, le aziende e i consulenti del lavoro dovranno prestare particolare attenzione alla gestione delle richieste di anticipo del TFR. Il documento fornisce alcune linee guida operative:

  1. Verificare che l’oggetto dell’anticipazione sia esclusivamente il TFR giĆ  maturato
  2. Accertare che la richiesta provenga dal lavoratore secondo le modalitĆ  previste dall’art. 2120 c.c.
  3. Formalizzare correttamente l’accordo, evitando clausole che prevedano anticipazioni automatiche future
  4. Documentare adeguatamente sia la richiesta che l’accordo, per eventuali controlli ispettivi

In caso di pratiche non conformi giĆ  in essere, sarĆ  opportuno procedere a una revisione degli accordi per allinearli alle indicazioni fornite dall’INL, considerando anche le possibili conseguenze sul piano contributivo.

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