Il panorama fiscale italiano si aggiorna con la pubblicazione del decreto dedicato agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Il provvedimento, atteso dagli operatori del settore, delinea l’architettura applicativa di questi strumenti valutativi che misurano l’affidabilità fiscale dei contribuenti, sostituendo i precedenti studi di settore. La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale chiarisce le regole del gioco per professionisti e imprese, introducendo novità significative che analizzeremo in questo approfondimento.
Pubblicazione del decreto e approvazione degli indici
Il decreto 31 marzo 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 18 aprile 2025 (Supplemento Ordinario n. 13), ha ufficialmente approvato 172 indici sintetici di affidabilità fiscale. Questi strumenti coprono un ampio spettro di attività economiche nei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Contestualmente, il decreto ha approvato le territorialità generali, la territorialità del commercio e tre territorialità specifiche, elementi fondamentali per calibrare l’applicazione degli ISA in base alle caratteristiche geografiche ed economiche dei diversi contesti territoriali italiani.
Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità sono individuati attraverso una serie di strumenti tecnici, tra cui:
- Nota tecnica e metodologica
- Tabelle dei coefficienti
- Lista delle variabili per l’applicazione dell’indice
- Analisi territoriali
- Coefficiente individuale
- Matrici per l’applicazione
Gli indicatori territoriali specifici rivestono particolare importanza nella determinazione del punteggio finale, permettendo di considerare le peculiarità economiche locali che possono influenzare le performance aziendali.
Criteri di applicazione degli indici
Il meccanismo di applicazione degli ISA si basa sul principio dell’attività prevalente. In concreto, l’indice applicabile viene determinato in base all’attività che genera il maggior volume di ricavi o compensi per il contribuente, sia esso un’impresa o un professionista.
L’identificazione dell’attività prevalente avviene tramite il codice ATECO, con la tabella allegata al decreto che specifica quali ISA si applicano a quali attività . Aspetto rilevante: per alcune attività identificate dai codici DG73U e DG99U, l’applicazione degli ISA si estende anche a specifiche attività di lavoro autonomo, ampliando così il perimetro applicativo di questi strumenti.
Le disposizioni contenute nel decreto trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, allineandosi così con la normale cadenza annuale della dichiarazione dei redditi.
Esclusioni e casi particolari
La normativa ISA prevede un articolato sistema di esclusioni, che comprende diverse categorie di contribuenti. Oltre alle esclusioni già stabilite dalla legge, il decreto indica specificamente che gli indici non si applicano a:
- Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro
- Soggetti che utilizzano regimi fiscali agevolati (forfetario, di vantaggio, o altri regimi forfetari)
- Contribuenti che esercitano più attività d’impresa non riconducibili allo stesso ISA, quando i ricavi delle attività secondarie superano il 30% del totale
- Società cooperative, consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri membri o utenti
- Soggetti che fanno parte di un gruppo IVA
Particolarmente rilevante è l’esclusione specifica per l’ISA codice DG72U, che non si applica alle cooperative che svolgono servizi di trasporto taxi o noleggio con conducente, riconoscendo così le peculiarità operative di questo settore.
Va sottolineato che l’Agenzia delle Entrate mantiene la facoltà di individuare ulteriori categorie di contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, pur tenuti a fornire specifici dati economici e contabili necessari per le analisi statistiche e di rischio.
Meccanismo di determinazione del punteggio
Il cuore del sistema ISA è rappresentato dal punteggio di affidabilità fiscale, una scala da 1 a 10 che misura il grado di affidabilità del contribuente. Questo valore non è meramente simbolico, ma comporta conseguenze concrete: un punteggio elevato, associato alla presentazione della dichiarazione nei termini ordinari, apre la strada a specifici benefici fiscali.
Il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per l’applicazione degli ISA non si limita a fornire il punteggio complessivo, ma indica anche il risultato degli indicatori elementari, parametri che verificano:
- La normalità della gestione aziendale o professionale
- La coerenza della gestione rispetto a parametri standard
- La correttezza delle diverse basi imponibili
Il sistema prevede meccanismi di interazione con il contribuente, che può segnalare eventuali inattendibilità delle informazioni precompilate dall’Agenzia delle Entrate e, nei casi previsti, inserire i dati ritenuti corretti, personalizzando così l’applicazione dell’indice.
Calcolo degli indicatori e adattamenti settoriali
La determinazione del punteggio degli indicatori di coerenza si basa sul confronto tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli indicatori elementari. Per rendere questo confronto più equo e rappresentativo, vengono escluse specifiche tipologie di ricavi indicati nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Il decreto introduce adattamenti specifici per alcuni settori, riconoscendo le peculiarità operative delle diverse attività economiche:
- Per gli ISA DM01U, DM80U, EG14U, EM06A, EM12U e EM20U, dal confronto con gli indicatori elementari vengono esclusi anche i ricavi derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggi o ricavi fissi.
- Per le imprese che realizzano opere, forniture o servizi unitari con durata pluriennale, il calcolo prevede un aggiustamento: i ricavi dichiarati vengono aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valorizzati secondo specifiche disposizioni del TUIR.
- L’ISA DG06U, data la specificità dell’attività e la metodologia di calcolo adottata, beneficia di un adattamento particolare: i ricavi dichiarati vengono aumentati del “risultato positivo della gestione finanziaria”.
- Per l’ISA DG72U, relativo principalmente ai servizi di trasporto, i ricavi dichiarati vengono aumentati dei “contributi ordinari in conto esercizio per l’attività di trasporto pubblico di linea”, riconoscendo il ruolo che i sussidi pubblici giocano in questo settore.
Miglioramento del profilo di affidabilitÃ
Il sistema ISA offre ai contribuenti la possibilità di migliorare il proprio profilo di affidabilità attraverso l’indicazione di ulteriori ricavi non presenti in contabilità , rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Questa opportunità rappresenta una sorta di “ravvedimento preventivo” che può consentire l’accesso ai benefici fiscali previsti per i contribuenti più affidabili.
I maggiori ricavi così dichiarati influenzano non solo le imposte sui redditi, ma anche l’IRAP e l’IVA. Per quest’ultima, l’imposta viene calcolata applicando l’aliquota media sulle operazioni imponibili.
Aspetto particolarmente vantaggioso: la dichiarazione di questi maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni o interessi, a condizione che le relative imposte vengano versate nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di pagamento rateale.
Va sottolineato che gli ulteriori componenti positivi dichiarati non vengono considerati per la determinazione degli altri dati economici, contabili e strutturali necessari per l’applicazione degli ISA, evitando così un effetto a catena che potrebbe penalizzare il contribuente.
Adeguamento alla nuova classificazione Ateco 2025
Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, il decreto stabilisce che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, gli indici sintetici di affidabilità fiscale già approvati con il decreto del 18 marzo 2024 si applicano ai settori del commercio, manifattura, servizi e attività professionali, secondo quanto dettagliato nella Tabella 1 allegata al decreto.
Per il calcolo degli indicatori elementari di coerenza relativi a tale periodo d’imposta, vengono considerati i compensi per i professionisti (ex articolo 54 TUIR) e, per le imprese con contratti pluriennali, i ricavi dichiarati sono adeguati in base alle rimanenze e alle esistenze iniziali (secondo quanto previsto dagli articoli 92 e 93 TUIR).