Dal 2025 anche l’attività di prostituzione ha un suo codice ATECO ufficiale. La nuova classificazione, in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata a livello amministrativo dal 1° aprile, include una specifica categoria per servizi sessuali e attività correlate. Un cambiamento che solleva questioni fiscali, contributive e normative di ampia portata, creando un contrasto con recenti proposte legislative sul tema.
Una categoria per i servizi sessuali
La classificazione ATECO 2025 ha introdotto il codice 96.99.92, denominato “Servizi di incontro ed eventi simili”. Le Note esplicative del 13 marzo 2025 chiariscono che sotto questo codice rientrano diverse attività:
- Servizi di accompagnatori e accompagnatrici (escort);
- Agenzie di incontro e matrimoniali;
- Fornitura o organizzazione di servizi sessuali;
- Gestione di locali dedicati alla prostituzione;
- Organizzazione di eventi di prostituzione;
- Attività di speed networking.
L’inserimento di queste attività nella classificazione ufficiale rappresenta un tentativo di colmare il vuoto normativo che da sempre caratterizza il settore dal punto di vista fiscale, pur in un contesto giuridico complesso.
Cosa dice la legge sulla prostituzione
Va ricordato che l’attività di meretricio in sé non è considerata illecita nell’ordinamento italiano, se esercitata volontariamente da persona maggiorenne e capace. L’ordinamento reprime invece lo sfruttamento e il favoreggiamento ai sensi dell’art. 3 nn. 4 e 8 della Legge Merlin (L. n. 75/58).
Questa distinzione è fondamentale per comprendere il trattamento fiscale di tali attività. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42160 del 29 novembre 2010, ha stabilito che i proventi derivanti dallo sfruttamento della prostituzione, pur essendo illeciti, devono essere tassati.
Il trattamento fiscale dell’attività di prostituzione
La giurisprudenza ha ormai consolidato alcuni punti fermi sulla tassabilità dei redditi derivanti dall’attività di prostituzione:
Attività professionale o abituale
Quando l’attività viene esercitata professionalmente e abitualmente, è considerata lavoro autonomo ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72 (Cassazione n. 15596 del 27 luglio 2016; C.T. Prov. Savona n. 389/1/16 del 21 giugno 2016). Gli elementi caratterizzanti sono:
- Assenza di vincolo di subordinazione;
- Presenza di retribuzione pagata dal beneficiario della prestazione.
La Corte di Giustizia UE (sentenza n. C-268/99 del 20 novembre 2001) ha confermato questo inquadramento.
Attività occasionale
Quando esercitata in via occasionale, l’attività rientra invece nella categoria dei redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR, configurandosi come lavoro autonomo occasionale (Cassazione n. 22413 del 4 novembre 2016).
Rilevanza IVA
In linea di massima, quando l’attività genera reddito da lavoro autonomo, rileva anche ai fini IVA ex art. 54 del TUIR, come confermato da recenti sentenze (C.G.T. II Marche n. 1069/1/24 del 25 novembre 2024 e C.T. Reg. Emilia Romagna n. 460/1/22 dell’8 aprile 2022).
Sono quindi superate le tesi che sostenevano la non tassabilità dei redditi da prostituzione o il loro inquadramento esclusivo tra i redditi diversi.
Il conflitto con il DDL sul contrasto alla prostituzione
La codifica ATECO appare in evidente contrasto con il recente disegno di legge “Disposizioni in materia di contrasto alla prostituzione” presentato dai senatori Maiorino e altri il 21 febbraio 2025.
Il DDL, composto da 5 articoli, mira a superare il “modello abolizionista” a cui aderisce l’Italia, ma in una direzione molto diversa dalla regolamentazione dell’attività. Il disegno di legge prevede:
- La punibilità del cliente che compie atti sessuali in cambio di corrispettivo, con sanzioni che vanno da multe fino all’arresto in caso di recidiva;
- L’ampliamento del reato di favoreggiamento anche per chi fornisce servizi di intermediazione digitale destinati allo svolgimento di atti sessuali su commissione.
Si tratta di un’impostazione opposta all’inquadramento fiscale e amministrativo suggerito dal nuovo codice ATECO, che invece sembra muoversi verso una regolamentazione dell’attività.
Un quadro normativo ancora da definire
Lo scenario che si prospetta è tutt’altro che definito. La perimetrazione al solo contesto fiscale risulta riduttiva, considerando le rilevanti questioni affrontate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 141 del 2019.
Il contrasto tra il tentativo di regolamentazione fiscale attraverso il codice ATECO e l’approccio punitivo del DDL Maiorino evidenzia la necessità di una chiara e definitiva presa di posizione del legislatore su un tema complesso che interseca diritti individuali, morale pubblica, sicurezza e fiscalità.
L’introduzione del codice ATECO rappresenta quindi solo un primo passo verso un possibile “aggancio” del mondo dei sex worker alla galassia della partita IVA, ma le contraddizioni normative emergenti richiedono un intervento legislativo organico e coerente.