La normativa fiscale attorno ai premi sportivi è sempre stata un terreno complesso per atleti, società e organizzatori. Recentemente, un cambiamento normativo ha generato dubbi sull’imposizione fiscale dei premi sportivi, con particolare attenzione a quelli distribuiti a tesserati di società diverse da quelle organizzatrici degli eventi sportivi.
Il Dilemma Normativo
Con l’abrogazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R., che esentava da imposizione fiscale i premi fino a 10.000 euro annui, è sorto un problema interpretativo. Il timore era che i premi sportivi destinati a tesserati di altre società non fossero più tutelati dalla precedente esenzione fiscale.
La Soluzione Interpretativa
Analizzando l’art. 36 co.6-quater e l’art. 30 del D.P.R. n.300/73, emerge che i premi destinati sia ai propri tesserati sia ai tesserati di altre società sono soggetti a una ritenuta del 20% alla fonte.
Esempi Pratici
Per illustrare meglio la situazione, consideriamo i seguenti scenari:
- Premi Interni a Società Sportive: Un calciatore tesserato con una società A riceve un premio di 5.000 euro per aver vinto un torneo organizzato dalla stessa società A. In questo caso, la ritenuta del 20% si applicherebbe, ma la somma non concorrerebbe al reddito complessivo del calciatore.
- Premi Incrociati tra Società Diverse: Una tennista tesserata con il club B partecipa a un torneo organizzato dal club C e vince un premio di 3.000 euro. Anche in questo caso, il premio sarebbe soggetto alla ritenuta del 20%, ma non aumenterebbe il reddito complessivo della tennista.
- Premi di Elevato Valore Economico: Un atleta di arti marziali tesserato con la federazione D supera tutti i concorrenti in una competizione internazionale e ottiene un premio di 50.000 euro da un organizzatore esterno. Qui, la ritenuta del 20% si applicherebbe su tutto l’importo, ma il premio resterebbe escluso dal reddito complessivo dell’atleta.
In ogni scenario, non si richiede alcun contributo previdenziale sui premi ricevuti, e il beneficiario ha la possibilità di accollare la ritenuta alla fonte, rendendola a carico dell’ente erogatore.
Questi esempi pratici mostrano come il trattamento fiscale dei premi sportivi sia diventato più trasparente e gestibile, anche in casi di premi assegnati a tesserati di altre società. È fondamentale per gli enti sportivi e gli atleti comprendere queste norme per gestire correttamente gli aspetti fiscali dei premi ricevuti.
Domande e Risposte
1. Qual è il regime fiscale applicabile ai premi corrisposti da una società sportiva dilettantistica (a.s.d.) a chi vince un torneo ed è tesserato con altre società?
Il regime fiscale applicabile ai premi corrisposti da una società sportiva dilettantistica (a.s.d.) a chi vince un torneo ed è tesserato con altre società è quello previsto dall’art. 30 del d.p.r. n. 300/73, che prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%.
2. Qual è la norma di riferimento per il trattamento fiscale dei premi corrisposti agli atleti o ai tecnici?
La norma di riferimento per il trattamento fiscale dei premi corrisposti agli atleti o ai tecnici è l’art. 36 co. 6-quater del d.lgs. 36/21, che rinvia all’applicazione dell’art. 30 del d.p.r. n. 300/73.
3. Qual è l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile ai premi corrisposti agli atleti o ai tecnici?
L’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile ai premi corrisposti agli atleti o ai tecnici è del 20%.
4. I premi corrisposti agli atleti o ai tecnici concorrono alla formazione del reddito?
I premi corrisposti agli atleti o ai tecnici non concorrono alla formazione del reddito.
5. I premi corrisposti agli atleti o ai tecnici sono soggetti a contribuzione?
I premi corrisposti agli atleti o ai tecnici non sono soggetti a contribuzione.