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Attività secondarie consentite per associazioni sportive dilettantistiche se previste nello statuto

23 Settembre, 2024

Sono il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica di nuova costituzione. Vorremmo offrire, oltre alle attività sportive principali, anche alcuni servizi accessori come un piccolo bar per i soci e l’organizzazione di eventi sociali. Mi chiedo se sia possibile per la nostra associazione svolgere queste attività non strettamente sportive e, in caso affermativo, quali siano i requisiti e le modalità per farlo correttamente.

La risposta al suo quesito è affermativa: un’associazione sportiva dilettantistica può svolgere attività diverse da quelle sportive, ma solo a determinate condizioni stabilite dalla legge. L’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 disciplina specificamente questa possibilità, definendole come “attività secondarie e strumentali“. Secondo la norma, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali sportive elencate all’articolo 7, comma 1, lettera b) dello stesso decreto. Tuttavia, ci sono due requisiti fondamentali da rispettare: innanzitutto, l’atto costitutivo o lo statuto dell’associazione devono espressamente consentire lo svolgimento di tali attività; in secondo luogo, queste attività devono avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali dell’associazione. È importante sottolineare che la legge prevede che i criteri e i limiti per l’esercizio di queste attività secondarie siano definiti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Questo decreto deve essere adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel caso specifico della sua associazione, se intendete offrire servizi come un bar per i soci o organizzare eventi sociali, dovrete assicurarvi che queste attività siano espressamente previste nello statuto dell’associazione. Inoltre, sarà necessario che tali attività mantengano un carattere secondario e strumentale rispetto all’attività sportiva principale. In pratica, ciò significa che non possono diventare l’attività predominante dell’associazione e devono essere funzionali o di supporto all’attività sportiva. Se lo statuto non prevede attualmente la possibilità di svolgere queste attività secondarie, sarà necessario modificarlo per includerle esplicitamente. In caso contrario, l’associazione non potrà legalmente esercitare tali attività accessorie. È consigliabile, quindi, procedere con una revisione dello statuto, se necessario, per assicurarsi di operare nel pieno rispetto della normativa vigente e poter così offrire ai vostri soci i servizi aggiuntivi che avete in mente, mantenendo sempre la priorità sull’attività sportiva dilettantistica che rappresenta la vostra missione principale.

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