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Autofattura con codice TD20: guida completa alla regolarizzazione e integrazione

7 Aprile, 2025

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, recependo le innovazioni introdotte con le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica versione 1.9. Un elemento di particolare rilevanza è rappresentato dal codice TD20, strumento fondamentale per l’emissione di autofattura finalizzata alla regolarizzazione e integrazione delle fatture elettroniche nei casi previsti dalla normativa vigente.

Inquadramento normativo del codice TD20

Il codice TD20 costituisce a tutti gli effetti una vera e propria autofattura, utilizzabile in specifiche casistiche disciplinate dalla normativa tributaria. In particolare, si fa riferimento all’art. 6, commi 8 e 9-bis del D.Lgs. n. 471/1997 e all’art. 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993. La sua applicazione risulta essenziale nei casi di mancata o errata emissione della fattura da parte del cedente o prestatore in operazioni soggette a reverse charge, nonché in situazioni assimilabili previste dalle disposizioni normative citate.

Casistiche di utilizzo nelle operazioni soggette a inversione contabile

Nelle ipotesi disciplinate dall’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 471/1997, il cessionario/committente di un’operazione soggetta ad inversione contabile si trova nella necessità di intervenire qualora si verifichino due distinte situazioni:

  • omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore;
  • ricezione di una fattura caratterizzata da irregolarità.

In tali circostanze, il cessionario è tenuto a emettere una fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, provvedendo contestualmente alla sua regolarizzazione e all’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile. La procedura di trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI) prevede:

  1. La generazione di un documento con codice TD20, in cui occorre indicare:
    • l’imponibile dell’operazione.
    • il sottocodice della Natura N6 relativo alla specifica tipologia di operazione oggetto dell’autofattura.
    • i dati del cedente/prestatore effettivo nel campo apposito.
    • i propri dati di fatturazione nel campo del cessionario/committente.
  2. Successiva trasmissione di un documento con codice TD16, contenente l’indicazione della relativa imposta.

Modalità di rettifica dell’autofattura

La rettifica di un’autofattura precedentemente trasmessa con codice TD20 può rendersi necessaria in diverse circostanze. La procedura da seguire varia in funzione della tipologia di errore da correggere:

  • Rettifica di imponibile e imposta: richiede la trasmissione di entrambi i documenti già inviati allo SDI (TD20 e TD16);
  • Rettifica della sola imposta: necessita della trasmissione del solo documento TD16.

In entrambi i casi, il documento rettificativo assume la valenza di nota di variazione ai fini IVA. Gli importi dovranno essere indicati con segno positivo o negativo a seconda della correzione da apportare, consentendo così la piena regolarizzazione della posizione fiscale.

Applicazione nell’ambito degli acquisti intracomunitari

Per quanto concerne le fattispecie disciplinate dall’art. 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993 e quelle ad esse assimilabili, il codice TD20 trova applicazione in specifiche situazioni riguardanti operazioni transfrontaliere. In particolare, si fa riferimento a:

  • Acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c);
  • Prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato rese da prestatori UE;
  • Acquisti di beni già presenti in Italia da cedenti UE.

In tali ipotesi, il cessionario/committente è tenuto a emettere un’autofattura qualora:

  • non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
  • abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale

La procedura di regolarizzazione prevede la trasmissione allo SDI di:

  1. Un documento con codice TD20, indicando:
    • l’imponibile dell’operazione
    • il sottocodice della Natura N2.1 per acquisti da soggetti UE di servizi o beni già presenti in Italia
    • il sottocodice della Natura N3.2 per acquisti intracomunitari
    • i dati dell’effettivo cedente o prestatore e i propri dati di fatturazione nei rispettivi campi
  2. A seguire, un documento di tipo TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.

Adempimenti connessi all’esterometro

La trasmissione dei documenti TD17, TD18 o TD19 consente di adempiere contestualmente agli obblighi comunicativi relativi all’esterometro, come previsto dall’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

In caso di necessità di rettifica di una comunicazione da esterometro trasmessa tramite SDI con TD17, TD18 o TD19, il cessionario può trasmettere un nuovo documento della medesima tipologia, tenendo presente che tale rettifica incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA, qualora questi non siano stati assolti in forma cartacea. In tale circostanza, il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di nota di variazione ai fini IVA.

Casi pratici di applicazione del TD20

Per comprendere meglio l’utilizzo del codice TD20, risulta utile analizzare alcuni casi pratici:

Caso 1: Un’impresa italiana riceve una prestazione di servizi da un fornitore italiano in regime di reverse charge, ma la fattura non viene emessa. L’impresa dovrà emettere un’autofattura TD20 con Natura N6.X (a seconda del tipo di operazione), indicando come cedente il fornitore e come cessionario se stessa, seguita da un documento TD16 per l’assolvimento dell’imposta.

Caso 2: Un’impresa italiana acquista beni da un fornitore UE con consegna in Italia, ma dopo due mesi non ha ricevuto la relativa fattura. Dovrà emettere un’autofattura TD20 con Natura N2.1, seguita da un documento TD18 per l’assolvimento dell’imposta e l’adempimento dell’esterometro.

Caso 3: Un’impresa italiana riceve una fattura per una prestazione di servizi da un fornitore UE con importo inferiore a quello reale concordato. Dovrà emettere un’autofattura TD20 con Natura N2.1 per la differenza, seguita da un documento TD17 per l’assolvimento dell’imposta e l’adempimento dell’esterometro.

Profili sanzionatori

La mancata o tardiva regolarizzazione mediante autofattura espone il contribuente a specifiche sanzioni amministrative. In particolare, l’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 471/1997 prevede sanzioni dal 5% al 10% dell’imponibile non documentato o registrato, con un minimo di 500 euro. Risulta pertanto fondamentale prestare la massima attenzione al corretto utilizzo del codice TD20 nelle diverse fattispecie previste dalla normativa.

Conclusioni operative

Il corretto utilizzo del codice TD20 rappresenta un elemento essenziale nella gestione della fatturazione elettronica, consentendo di regolarizzare situazioni potenzialmente problematiche e di adempiere correttamente agli obblighi fiscali previsti dalla normativa. La sua applicazione richiede una conoscenza approfondita delle casistiche di utilizzo e delle procedure operative, al fine di evitare errori che potrebbero comportare conseguenze sanzionatorie.

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