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Avvisi Bonari 2025: Come Cambiano i Tempi e le Sanzioni

10 Gennaio, 2025

Dal 1° gennaio 2025, i contribuenti italiani potranno beneficiare di un termine più lungo per rispondere alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate derivanti da controlli automatici o formali: si passa dai tradizionali 30 giorni a 60 giorni. In parallelo, sono state modificate anche le sanzioni legate ai versamenti tardivi o omessi, che scendono dal 30% al 25% per le violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024. L’obiettivo di queste novità è consentire una gestione più distesa dei procedimenti fiscali, offrendo maggiore tempo per chiarire le eventuali incongruenze e per regolarizzare le posizioni. Di seguito, in modo esaustivo, tutti i dettagli normativi e operativi.

Origine delle modifiche: il D.Lgs. 108/2024

Il cambiamento dei termini per definire gli avvisi bonari prende forma dal D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108, con cui sono stati aggiornati gli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/97. In ragione di questa riforma, i 30 giorni concessi in passato per pagare o per fornire risposte alla comunicazione bonaria diventano 60. Il legislatore ha anche ritoccato gli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, nonché l’art. 54-bis del DPR 633/72, per adeguare i termini di risposta alle richieste di chiarimento del contribuente: anch’essi allungati a 60 giorni.

Le novità si applicano alle comunicazioni elaborate (e, di conseguenza, trasmesse) dal 1° gennaio 2025, con la prospettiva di andare a impattare da subito su molte posizioni fiscali, specialmente nelle prime settimane dell’anno. È bene sottolineare che la data di elaborazione è determinante: se l’avviso è stato predisposto prima del 1° gennaio 2025, resta valido il termine tradizionale di 30 giorni.

Definizione agevolata e impatto sulle sanzioni

Il passaggio dai 30 ai 60 giorni assume grande rilievo per chi desidera definire in modo agevolato la comunicazione. Se ci si trova in presenza di liquidazione automatica, pagando entro i nuovi termini, la sanzione viene ridotta a un terzo; se invece la comunicazione deriva da un controllo formale, la riduzione ammonta ai due terzi. Per esempio, se un contribuente riceve una comunicazione di liquidazione automatica e decide di pagare l’importo dovuto entro 60 giorni, potrà beneficiare di una riduzione significativa della sanzione. Allo stesso modo, chi riceve una comunicazione di controllo formale e salda la somma o la prima rata nei 60 giorni continuerà a ottenere lo sconto previsto ai due terzi.

Un ulteriore aspetto di novità riguarda la riduzione delle sanzioni per omesso versamento introdotta dal D.Lgs. 87/2024. Dal 1° settembre 2024, infatti, l’aliquota di base passa dal 30% al 25%. Di conseguenza, se il tardivo versamento avviene entro 90 giorni, la sanzione si riduce dal 15% al 12,5%. Ne deriva che, per le violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, la riduzione al terzo o ai due terzi si calcola proprio su questo 25%. Se invece la violazione è stata commessa prima di tale data, la base rimane al 30%.

La tempistica per l’intermediario: i 90 giorni

Qualora il recapito dell’avviso bonario avvenga presso l’intermediario (segnalato tramite l’apposita casella sul frontespizio della dichiarazione), il termine non risulta modificato. Resta confermata la tempistica di 90 giorni per definire la comunicazione. Il D.Lgs. 108/2024, infatti, ha parzialmente aggiornato il comma 3 dell’art. 2-bis del DL 203/2005, mantenendo tuttavia invariato il termine già in vigore: chi opta per la ricezione tramite intermediario ha più tempo per esaminare e regolarizzare la posizione.

Deroghe e situazioni particolari

Permane il termine di 30 giorni per saldare le imposte conseguenti alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, poiché in questi casi le somme vengono determinate dall’Amministrazione finanziaria senza applicare penalità immediate. La procedura funziona in modo diverso: se trascorrono i 30 giorni senza pagamento, l’Ufficio procede con l’irrogazione di sanzioni tramite iscrizione a ruolo.

Continuano a essere valide le periodiche sospensioni degli avvisi bonari e dei loro termini che si verificano in alcuni periodi dell’anno. Per esempio, l’art. 10 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 1/2024 mantiene ferma l’interruzione delle notifiche dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno. Anche la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per il termine di pagamento resta confermata dall’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016.

Esempio pratico di calcolo delle sanzioni

Per comprendere meglio l’impatto delle novità, immaginiamo un contribuente che, in data 10 gennaio 2025, riceve una comunicazione derivante da liquidazione automatica relativa a una violazione fiscale commessa a novembre 2024. Con i nuovi 60 giorni a disposizione, se decide di pagare entro il 10 marzo 2025, otterrà la riduzione di un terzo calcolata sul 25%, poiché la violazione è successiva al 1° settembre 2024. Questo significa che la sanzione si attesterebbe all’8,33% anziché al 10%.

Allo stesso modo, se la comunicazione fosse derivante da controllo formale, pagare entro 60 giorni comporterebbe una riduzione ai due terzi, pari al 16,67% e non più al 20%.

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