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Avvocati e commercialisti: le uniche due modalità per collaborare

13 Novembre, 2024

La collaborazione tra avvocati e commercialisti è possibile solo attraverso due modelli specifici: lo studio associato o la società tra avvocati (Sta). Infatti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha chiarito che un avvocato non può far parte di una società tra professionisti (Stp) se non come socio di capitale, e non come socio professionista. In questo articolo, esamineremo le implicazioni di questa regola e come le due categorie professionali possono collaborare in modo conforme alla normativa vigente.

Multidisciplinarietà e limiti per gli avvocati

Secondo il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Pronto Ordini n. 74/2024), un avvocato non può essere socio professionista in una Stp che abbia come oggetto principale l’attività di commercialista o di qualsiasi altra professione diversa da quella forense. Gli avvocati, quindi, possono partecipare a queste strutture solo come soci di capitale e non possono esercitare direttamente la loro professione all’interno della Stp.

Questa regola è stata ribadita anche in precedenti documenti, tra cui il Pronto Ordini n. 51/2023, che specifica come la partecipazione degli avvocati alle Stp debba essere limitata a una quota di capitale, senza possibilità di svolgere attività forense in tali contesti.

Eccezioni per lo studio associato

Tuttavia, esiste una forma di collaborazione che permette agli avvocati di esercitare la loro professione insieme ad altri professionisti: lo studio associato. In questo caso, non ci sono limiti per gli avvocati, che possono associarsi liberamente con commercialisti, ingegneri, architetti e altre categorie professionali, purché ogni professionista continui a svolgere la propria attività in modo autonomo e nel rispetto delle norme deontologiche della propria categoria.

Le due strade per la collaborazione

Alla luce di quanto detto, le modalità di collaborazione tra avvocati e commercialisti sono limitate a due opzioni principali:

  1. Società tra avvocati (Sta): Questa forma è riservata agli avvocati e permette loro di esercitare la professione in una struttura societaria, anche insieme a professionisti di altre categorie, ma senza che tali professionisti possano svolgere attività legali. In pratica, in una Sta, solo gli avvocati possono offrire servizi legali, mentre gli altri soci possono partecipare solo come soci di capitale o con ruoli amministrativi.
  2. Società tra professionisti (Stp): In una Stp, gli avvocati possono partecipare solo come soci di capitale, senza la possibilità di svolgere attività forense. Questa limitazione è stata chiarita dal Consiglio Nazionale Forense, che ha ribadito come la normativa non consenta agli avvocati di essere soci professionisti in una Stp, se non in una quota di minoranza e senza ruoli operativi.

Esempio pratico

Immaginiamo un avvocato che desidera collaborare con un commercialista per offrire consulenze fiscali e legali a una clientela condivisa. Se il loro obiettivo è creare una Stp, l’avvocato potrà partecipare solo come socio di capitale, ma non potrà offrire direttamente servizi legali attraverso la società. Se invece optano per uno studio associato, entrambi potranno esercitare le rispettive professioni, mantenendo l’autonomia operativa.

Le implicazioni per i commercialisti

Per i commercialisti, le restrizioni sono meno rigide. Un commercialista può partecipare a una Sta come socio di capitale o anche ricoprire ruoli amministrativi. Tuttavia, non può esercitare direttamente l’attività di commercialista all’interno di una Sta, poiché questa è riservata esclusivamente agli avvocati. Questo significa che, se un commercialista desidera collaborare con un avvocato in una struttura comune, dovrà scegliere attentamente la forma societaria più adatta alle esigenze di entrambe le professioni.

Conclusioni

La normativa attuale impone limiti significativi alla collaborazione tra avvocati e commercialisti, specialmente per quanto riguarda la partecipazione degli avvocati alle Stp. Tuttavia, esistono forme societarie alternative, come gli studi associati e le Sta, che permettono a queste due categorie di lavorare insieme rispettando la normativa. La scelta della struttura societaria dipenderà dalle esigenze specifiche dei professionisti coinvolti e dal tipo di servizi che intendono offrire.

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