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Bancarotta fraudolenta e amministratori: nuove interpretazioni giurisprudenziali

2 Aprile, 2025

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso pronunce significative che ridefiniscono i confini della responsabilità degli amministratori nei casi di bancarotta fraudolenta. Le sentenze esaminano con particolare attenzione il ruolo dell’amministratore formale, la figura del prestanome e il rapporto tra falso in bilancio e bancarotta impropria, offrendo nuovi orientamenti per professionisti e imprese.

La “testa di legno” e i limiti della responsabilità penale

La sentenza n. 4329/2025 della quinta sezione della Cassazione affronta un tema molto dibattuto: l’amministratore di diritto, anche quando figura come mero prestanome, può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari commessi in concorso con l’amministratore di fatto. Ma questa responsabilità non è automatica né presuntiva.

Gli Ermellini chiariscono che, a norma dell’art. 40 comma secondo del codice penale, “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Tale obbligo deriva dall’art. 2392 c.c. che definisce responsabilità e doveri degli amministratori. Quindi, la violazione dell’obbligo di vigilanza e dell’attivazione in presenza di atti pregiudizievoli configura un concorso nel reato.

Tuttavia, l’elemento oggettivo non basta. La Corte precisa che l’elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, richiede almeno la generica consapevolezza delle attività illecite realizzate attraverso l’amministratore di fatto. Non è sufficiente la mera accettazione del ruolo di amministratore apparente per presumere la consapevolezza dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto.

Nel caso esaminato, l’imputata – sorella dell’amministratore di fatto e operaia nell’azienda – era stata condannata dai giudici di merito sulla base di elementi considerati insufficienti dalla Cassazione. La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su circostanze come il legame familiare e la presenza dell’imputata ad alcuni incontri in cui si discussero le difficoltà societarie.

La Cassazione ribalta questa impostazione, affermando che l’assunzione formale della carica rappresenta sì un indizio importante, ma occorre individuare ragioni specifiche, al di là di automatismi probatori, per ritenere che l’amministratrice abbia consapevolmente concorso nella realizzazione dei reati.

Dolo specifico nella bancarotta documentale: elementi probatori necessari

La Suprema Corte sottolinea che l’occultamento e la sottrazione delle scritture contabili richiedono il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Questo può manifestarsi tramite sottrazione fisica delle scritture agli organi fallimentari o anche attraverso l’omessa tenuta delle stesse.

Con riferimento al caso esaminato, i giudici hanno rilevato come gli elementi addotti dalla Corte d’appello fossero “di mero sospetto”, insufficienti a provare che il contributo della donna fosse consapevolmente orientato alle finalità perseguite dall’amministratore di fatto.

La decisione valorizza dichiarazioni dello stesso amministratore di fatto che aveva affermato l’estraneità della sorella alla gestione societaria, supportate da intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva chiaramente che l’attività amministrativa fosse riconducibile esclusivamente a lui.

Questo orientamento richiede ai giudici di merito una valutazione più rigorosa dell’elemento soggettivo, superando presunzioni basate sul solo rapporto di parentela o sulla mera accettazione formale della carica.

Falso in bilancio e bancarotta: un reato complesso

La seconda pronuncia esaminata (sentenza n. 631/2025) affronta il rapporto tra falso in bilancio e bancarotta fraudolenta impropria.

La Cassazione ribadisce che la fattispecie prevista dall’art. 223 comma 2 n. 1 della legge fallimentare configura un reato complesso ex art. 84 c.p., contenente come elemento costitutivo un fatto (il falso in bilancio) che di per sé costituirebbe altro reato, il quale rimane assorbito.

Di conseguenza, il falso in bilancio seguito dal fallimento della società integra l’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue dalla fattispecie dell’art. 2621 c.c., reato sussidiario punito indipendentemente dall’evento fallimentare. Verificatosi il fallimento, il fatto di cui all’art. 2621 c.c. viene assorbito nel reato di bancarotta impropria.

La sentenza conferma l’orientamento consolidato secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario è strutturato come reato complesso. Il reato societario, tra quelli previsti dal legislatore, deve essere causa o concausa del dissesto, ma il momento di consumazione rimane la dichiarazione di fallimento.

Distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice: l’elemento soggettivo

Un aspetto rilevante sottolineato dalla giurisprudenza riguarda la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale, che si differenziano per l’elemento soggettivo.

Per la bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, legge fallimentare, l’elemento soggettivo può essere indifferentemente dolo o colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili.

Per la bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare, l’elemento psicologico deve essere esclusivamente il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò impedisca la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’imprenditore.

Questa distinzione risulta fondamentale nella qualificazione giuridica del fatto e nella determinazione della responsabilità dei soggetti coinvolti.

Implicazioni pratiche per gli amministratori formali

Le recenti pronunce della Cassazione hanno importanti risvolti pratici per chi riveste formalmente cariche amministrative nelle società, specialmente in contesti familiari o di piccole imprese.

Chi accetta di assumere la carica di amministratore, anche senza svolgere attività gestoria effettiva, deve essere consapevole che:

  • Non può invocare l’ignoranza degli obblighi derivanti dalla propria posizione;
  • Ha il dovere di vigilare sull’operato degli amministratori di fatto;
  • Deve attivarsi in presenza di segnali d’allarme o atti pregiudizievoli;
  • Può rispondere penalmente per omesso impedimento degli illeciti.

Tuttavia, la buona notizia per gli amministratori formali è che l’accusa dovrà dimostrare non solo l’esistenza dell’obbligo di impedire l’evento, ma anche la consapevolezza delle attività illecite e l’accettazione del rischio che queste comportavano.

Il nesso causale tra falso in bilancio e aggravamento del dissesto

Un elemento spesso trascurato nei procedimenti per bancarotta impropria da reato societario è il nesso di causalità tra la condotta di falso in bilancio e l’aggravamento del dissesto.

La Cassazione, nella sentenza n. 631/2025, evidenzia che i giudici di merito devono specificare e valutare attentamente questa connessione causale. Non è sufficiente la sequenza temporale (falso in bilancio – fallimento) per integrare la fattispecie di bancarotta impropria, ma occorre dimostrare che la condotta fraudolenta abbia effettivamente contribuito a determinare o aggravare il dissesto.

Questo requisito impone all’accusa un onere probatorio più rigoroso e offre alla difesa ulteriori spazi di contestazione dell’impianto accusatorio.

La bancarotta fraudolenta nella riforma della crisi d’impresa

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), la bancarotta fraudolenta trova una nuova collocazione nell’articolo 322, che sostanzialmente riprende la struttura dell’art. 216 della legge fallimentare.

La norma continua a punire con la reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore dichiarato fallito che:

  • Abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato beni (bancarotta fraudolenta patrimoniale);
  • Abbia sottratto, distrutto o falsificato le scritture contabili o le abbia tenute in modo da non permettere la ricostruzione del patrimonio (bancarotta fraudolenta documentale).

La giurisprudenza formatasi sotto il vigore della legge fallimentare continuerà ad applicarsi anche alle nuove disposizioni, data la sostanziale identità delle fattispecie.

Amministratore di fatto: responsabilità civili e penali

Merita un approfondimento anche la posizione dell’amministratore di fatto, figura che nei casi analizzati rappresenta il vero dominus dell’operazione fraudolenta.

L’amministratore di fatto, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, è colui che, pur in assenza di una formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della qualifica amministrativa.

La sua responsabilità penale è diretta e non richiede il filtro dell’art. 40 c.p., poiché i reati fallimentari vengono commessi attraverso condotte attive e non per omesso impedimento.

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 4329/2025, l’amministratore di fatto – fratello dell’amministratrice formale – viene definito “deus ex machina dell’intera operazione fraudolenta”, evidenziando come spesso dietro le teste di legno si celino i veri artefici delle condotte illecite.

La responsabilità dell’amministratore di fatto si estende anche in ambito civile, dove risponde solidalmente con l’amministratore di diritto dei danni causati alla società, ai creditori sociali e ai terzi.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è la responsabilità penale dell’amministratore formale quando agisce come prestanome? Anche se figura solo formalmente, l’amministratore di diritto può rispondere penalmente per bancarotta se ha omesso di impedire il reato pur avendone l’obbligo giuridico, ma è necessario che abbia almeno una consapevolezza generica dell’attività illecita; la responsabilità non è automatica né presunta.


Cosa ha stabilito la Cassazione in merito al dolo nella bancarotta documentale? Il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale implica l’intenzione di ottenere un ingiusto profitto o danneggiare i creditori tramite la sottrazione o la mancata tenuta delle scritture contabili; indizi vaghi o sospetti non bastano per configurarlo.


Come si collega il falso in bilancio alla bancarotta fraudolenta impropria? Il falso in bilancio diventa parte integrante della bancarotta impropria se contribuisce al dissesto e, in presenza di fallimento, il reato di falso ex art. 2621 c.c. viene assorbito nella fattispecie più grave prevista dall’art. 223 della legge fallimentare.


In cosa si differenziano la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale? La bancarotta semplice può derivare anche da colpa, mentre quella fraudolenta richiede sempre il dolo generico, ovvero la volontà consapevole di ostacolare la ricostruzione del patrimonio tramite irregolarità contabili.


Quali obblighi ricadono sugli amministratori formali secondo la giurisprudenza recente? Anche chi riveste il ruolo di amministratore solo formalmente deve vigilare sull’operato altrui, attivarsi in caso di segnali d’allarme e non può invocare ignoranza degli obblighi; tuttavia, la responsabilità penale richiede prova della consapevolezza del rischio illecito.


Che importanza ha il nesso causale nel reato di bancarotta impropria? La Cassazione ribadisce che è essenziale dimostrare che il falso in bilancio abbia effettivamente causato o aggravato il dissesto, non bastando la sola successione temporale tra le due condotte.


Come cambia la bancarotta fraudolenta con il nuovo Codice della crisi d’impresa? La nuova normativa (art. 322 del D.Lgs. 14/2019) ricalca le previsioni precedenti, mantenendo intatti i profili sanzionatori e le modalità di configurazione del reato, sia nella forma patrimoniale che documentale.


Qual è il ruolo e la responsabilità dell’amministratore di fatto? Chi gestisce concretamente la società senza investitura formale è penalmente responsabile in via diretta per i reati fallimentari commessi, rispondendo anche civilmente per i danni arrecati a società, creditori e terzi.

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