Sono un artigiano edile titolare di una ditta individuale e ho aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Vorrei sapere se, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali INPS, compresi i contributi IVS, devo considerare come base imponibile il reddito “concordato” o il reddito effettivo. Inoltre, come devo comportarmi nella compilazione del modello Redditi PF 2025 ? |
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in riferimento al caso da lei esposto riguardante una ditta individuale (artigiano edile) che ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), confermo che, ai fini contributivi INPS (compresi i contributi IVS), la base di calcolo deve essere il reddito “concordato” e non quello effettivo. Questa regola è stabilita dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 13/2024, che prevede che i redditi effettivi, maggiori o minori rispetto a quelli concordati, non rilevino per la determinazione dei contributi previdenziali obbligatori durante il periodo di vigenza del concordato.
Tuttavia, è importante sottolineare che resta salva la facoltà per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo qualora questo sia superiore al reddito concordato. Questa opzione può essere esercitata qualora si desideri incrementare la base imponibile per fini pensionistici o altri benefici correlati.
In pratica, nel modello Redditi PF 2025, il reddito da considerare come base imponibile per i contributi INPS sarà quello concordato con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito del CPB. Questo meccanismo consente di semplificare gli adempimenti e garantire una maggiore prevedibilità degli obblighi fiscali e previdenziali.
Le ricordo inoltre che questa disciplina si applica esclusivamente ai soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale e riguarda i periodi d’imposta oggetto dell’accordo (nel suo caso 2024-2025). Per ulteriori dettagli o chiarimenti specifici sulla compilazione del modello Redditi o sugli effetti del CPB, le consiglio di consultare un professionista abilitato.