Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) godono di numerose agevolazioni fiscali, ma per poterne usufruire devono rispettare specifici requisiti. In particolare, a seguito della recente riforma delle norme in materia, è diventato essenziale essere iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21190 del 29 luglio 2024, ha ribadito questo principio, evidenziando come l’inosservanza delle norme comporti la decadenza dai benefici fiscali previsti per le ASD.
La nuova disciplina delle ASD
Con il decreto legislativo n. 36/2021 è stato disposto il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Secondo le norme attualmente in vigore, per godere dei benefici fiscali, le ASD devono essere iscritte nel Rasd, un nuovo registro istituito con l’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e tenuto presso il Dipartimento per lo Sport.
L’articolo 1 del Dlgs n. 36/2021 definisce l’ASD come il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpica, e comunque iscritto nel Rasd. L’articolo 10 del medesimo decreto legislativo dispone che la certificazione della natura dilettantistica dell‘attività svolta dall’ASD, ai fini dell’applicazione delle varie norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene attraverso l’iscrizione nel Rasd.
È importante sottolineare che il registro del Coni non è stato abrogato, ma ha mantenuto una rilevanza in ambito strettamente sportivo, mentre il nuovo Rasd ha una competenza in ambito civilistico, fiscale e amministrativo. L’iscrizione al Rasd è quindi diventata una condizione necessaria per godere di benefici fiscali e contributi pubblici.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21190 del 29 luglio 2024, ha esaminato il caso di un’ASD che, a seguito di una verifica fiscale, è stata oggetto di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per violazioni relative all’Iva, all‘Ires e all’Irap. In particolare, l’associazione aveva ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi solo alla fine del 2009, ma già dal 2007 beneficiava delle agevolazioni fiscali di settore. Inoltre, aveva effettuato prelievi e versamenti bancari violando le disposizioni che stabiliscono l’obbligo di utilizzare sistemi di pagamento tracciabili per importi superiori a 516,46 euro.
L’ASD aveva optato per l‘applicazione del regime contabile forfettario (legge n. 398/1991), senza però rispettare i presupposti per l’utilizzabilità di tale criterio. In particolare:
- per molte spese non era stata documentata la loro inerenza rispetto all’attività svolta
- dal rendiconto di fine anno non emergeva la consistenza del patrimonio dell’ente, nonostante un saldo di conto corrente superiore a 20.000 euro
- da controlli incrociati con altri enti risultavano ulteriori incongruenze rispetto ai dati dichiarati
Sulla base di questi elementi, l‘Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’ente svolgesse un‘attività di lucro. L’associazione si è difesa sostenendo che l‘iscrizione al Coni fosse un requisito meramente formale e che le altre violazioni commesse non avessero arrecato danno all’erario. Tuttavia, la Corte di Cassazione non ha accolto tali argomentazioni.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ricostruito l’iter normativo in vigore al momento dei fatti e ha evidenziato che le norme di favore, stabilite dall‘articolo 90 della legge n. 289/2002, erano applicabili solo a beneficio delle società e delle associazioni dilettantistiche che avevano già ottenuto il riconoscimento sportivo rilasciato dal Coni. Nel caso specifico, l’ASD aveva prodotto solo alcune comunicazioni scritte, intervenute prima della sua iscrizione presso il Coni e riferite al presidente dell‘ente quale persona fisica, non all’ente stesso.
Tenuto conto anche delle altre violazioni commesse dall‘ente e del fatto che alcune spese portate in detrazione non avevano alcuna attinenza con la sua attività (ad esempio, spese di manutenzione per automobili non intestate né concesse in godimento all‘ente), la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche, l’inosservanza dell’art. 25, comma 5, I. n. 133 del 1999, nel testo “ratione temporis” vigente, comportava, al di là dell’applicazione di sanzioni amministrative eventualmente configurabili, anche la decadenza dalle agevolazioni previste dalla I. n. 398 del 1991“.
Esempio pratico
Si ipotizzi il caso di un’associazione sportiva dilettantistica che, pur svolgendo effettivamente attività sportiva senza scopo di lucro, non abbia provveduto ad iscriversi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In caso di verifica fiscale, l’associazione potrebbe vedersi contestare l’illegittima fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le ASD, con conseguente recupero a tassazione dei relativi importi e applicazione delle sanzioni amministrative. Inoltre, se l’associazione avesse portato in detrazione spese non inerenti all’attività svolta o non avesse rispettato gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, potrebbe rischiare ulteriori contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza, per le associazioni sportive dilettantistiche, di rispettare i requisiti previsti dalla normativa per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. In particolare, l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è diventata una condizione necessaria per godere dei benefici fiscali e dei contributi pubblici. Le ASD che non rispettano tali requisiti rischiano non solo l’applicazione di sanzioni amministrative, ma anche la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge.
Inoltre, è fondamentale che le ASD documentino adeguatamente tutte le spese sostenute, dimostrando la loro inerenza rispetto all’attività svolta, e che rispettino gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. La tenuta di una contabilità trasparente e la corretta redazione del rendiconto annuale sono elementi essenziali per evitare contestazioni da parte dell‘amministrazione finanziaria.