La compilazione del modello REDDITI 2025 introduce alcune modifiche significative per chi ha usufruito del bonus investimenti 4.0. Le istruzioni al quadro RU del modello, relativo al periodo 2024, recepiscono i riferimenti alle novità introdotte dall’art. 1 comma 446 della Legge 207/2024, per le quali si attendono ancora le disposizioni attuative. Cambiano in particolare le modalità di compilazione dei righi dedicati all’agevolazione, con una diversa gestione rispetto agli anni precedenti.
I codici credito e dove indicarli
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va indicato nella Sezione I del quadro RU, con due distinti codici credito in base alla tipologia di beni:
- “2L” per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi previsti dall’Allegato A della Legge 232/2016, disciplinati sia dal comma 1057-bis della Legge 178/2020 che dal comma 446 della Legge 207/2024. Il credito d’imposta risulta utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6936”;
- “3L” per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’Allegato B della Legge 232/2016, di cui al comma 1058-bis della Legge 178/2020. Anche in questo caso, il credito diventa utilizzabile dall’anno di interconnessione, con codice tributo “6937”.
Le istruzioni chiariscono che il codice “2L” va utilizzato anche per gli investimenti in beni materiali 4.0 previsti dal comma 446 della Legge 207/2024, unificando così l’indicazione per questa tipologia.
Le modifiche nella compilazione del rigo RU5
Il cambiamento più rilevante riguarda la compilazione del rigo RU5, dove le istruzioni sono state parzialmente ridefinite rispetto al modello REDDITI 2024:
- Colonna 1: va indicato l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis della Legge 178/2020 maturato nel periodo d’imposta 2024. A differenza del modello precedente, questa colonna accoglie esclusivamente il credito per i beni immateriali 4.0 (non più anche quelli materiali);
- Colonna 2: qui va riportato l’importo del credito d’imposta relativo al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante con versamento dell’acconto del 20% del prezzo. Questa somma, se utilizzata in compensazione, non deve figurare nel rigo RU6 della presente dichiarazione, essendo compensata nel periodo successivo;
- Colonna 3: va inserita la somma degli importi delle colonne 1 e 2 oppure l’importo maturato per investimenti realizzati nel 2024 del credito d’imposta di cui al comma 1057-bis della Legge 178/2020 e/o al comma 446 della Legge 207/2024.
La novità sostanziale è che l’indicazione del credito per i beni materiali 4.0 è prevista solo nella colonna 3 del rigo RU5, eliminando la precedente duplicazione con la colonna 1.
I prospetti RU130 e RU140: investimenti effettuati e prenotati
Oltre all’indicazione del credito maturato nel rigo RU5, occorre compilare altri due prospetti contenuti nella Sezione II del quadro RU.
Il rigo RU130, rinominato “Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d’imposta)”, accoglie l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2024 in relazione ai quali è stato calcolato il credito indicato nel rigo RU5. In particolare:
- La colonna 4 va compilata per gli investimenti nei beni di cui all’Allegato A della Legge 232/2016, specificando nelle sotto-colonne 4A, 4B e 4C la suddivisione dei costi in base alla classificazione nei tre gruppi previsti dall’Allegato stesso;
- La colonna 5 accoglie gli investimenti nei beni di cui all’Allegato B della Legge 232/2016.
Il rigo RU140, ora denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, va compilato per indicare gli investimenti solo prenotati nel 2024 ma effettivamente realizzati nel 2025, limitatamente al credito d’imposta per beni immateriali 4.0 di cui al comma 1058-bis della Legge 178/2020.
Comunicazioni obbligatorie: nessun impatto sulla maturazione del credito
Un aspetto da sottolineare riguarda le comunicazioni obbligatorie per la fruizione del credito d’imposta previste dall’art. 6 del DL 39/2024. Anche quest’anno, le istruzioni al quadro RU non prevedono indicazioni specifiche in merito.
Del resto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 260/2024, tali comunicazioni non devono essere effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”. Questo significa che la maturazione del diritto al credito non è subordinata all’invio delle comunicazioni, ma sorge con la realizzazione degli investimenti.
Le comunicazioni condizionano esclusivamente la concreta fruizione del credito in compensazione, ma non incidono sul diritto in sé, che nasce in modo automatico al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa.
Chi deve prestare attenzione alle nuove regole
Gli operatori economici che hanno effettuato investimenti in beni strumentali 4.0 nel 2024 o che li hanno prenotati entro il 31 dicembre 2024 per completarli nel 2025 dovranno adattarsi alle nuove modalità di compilazione del modello.
La separazione netta tra crediti per beni materiali e immateriali nei diversi campi del modello richiede particolare attenzione da parte di chi si occupa della predisposizione della dichiarazione, per evitare errori che potrebbero compromettere la corretta fruizione dell’agevolazione.
Il consiglio per i contribuenti è di raccogliere con precisione tutta la documentazione relativa agli investimenti effettuati, incluse le date di interconnessione dei beni e gli eventuali ordini con acconti versati, così da poter compilare correttamente il modello e fruire del beneficio fiscale nel rispetto delle nuove indicazioni.