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Bonus investimenti 4.0, marcia indietro dell’Agenzia delle Entrate: nessun blocco per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023

17 Aprile, 2024

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito internet, che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni acquistati fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l’anno in cui è iniziato l‘investimento. Questo chiarimento si è reso necessario a seguito della risoluzione n. 19/2024, che aveva sospeso l‘utilizzo di determinati codici tributo per via dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DL 39/2024.

Il contesto normativo

L’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy per poter fruire dell’agevolazione relativa ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058ter della L. 178/2020. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo ha subordinato la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023 alla comunicazione effettuata secondo le modalità previste dal decreto direttoriale.

In attuazione di queste disposizioni, la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 ha sospeso l‘utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, identificati dal codice tributo “6936”, nel caso in cui venga indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Considerando che il codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, della L. 178/2020, non interessati dal blocco previsto dall‘art. 6 del DL n. 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi di questi commi.L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0) effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o entro il 31 dicembre 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione);
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 novembre 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

Secondo l‘Agenzia, se l‘interconnessione del bene strumentale è avvenuta nel 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6936″ e, come anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l‘investimento, indipendentemente dall‘anno di conclusione dell’investimento o di interconnessione del bene.

Esempio pratico

Supponiamo che un’azienda abbia iniziato un investimento in un bene strumentale 4.0 nel 2022 ed interconnesso nel 2023. In questo caso, per utilizzare da subito il credito d’imposta maturato, l’azienda dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo “6936” e l’anno di riferimento “2022”, anche se l’interconnessione del bene è avvenuta nel 2023 e anche se la prima quota (di 3) è stata già in precedenza compensata indicando come anno di riferimento “2023”.

Conclusione

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la FAQ pubblicata sul proprio sito internet risulta di fondamentale importanza per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali 4.0 negli anni 2020, 2021 e 2022, e che hanno completato l’interconnessione di tali beni nel 2023 o 2024. Grazie a questa precisazione, le aziende potranno continuare a fruire del credito d’imposta maturato, utilizzando il codice tributo “6936” e indicando l’anno di inizio dell’investimento, senza incorrere in blocchi o sospensioni legate ai nuovi obblighi di comunicazione introdotti dal DL 39/2024.

Domande e Risposte

D: Cosa succede se un’azienda ha iniziato un investimento in un bene strumentale 4.0 nel 2022 e lo ha completato nel 2023?
R: In questo caso, l’azienda potrà utilizzare il credito d’imposta maturato indicando nel modello F24 il codice tributo “6936” e l’anno di riferimento “2022”, anche se l’interconnessione del bene è avvenuta nel 2023.

D: Il blocco previsto dall’art. 6 del DL 39/2024 si applica a tutti i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali?
R: No, il blocco si applica solo ai crediti d’imposta di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058ter della L. 178/2020. I crediti di cui ai commi 1056 e 1057 non sono interessati da questo blocco.

D: Qual è il codice tributo da utilizzare per fruire del credito d’imposta maturato per investimenti in beni strumentali 4.0 iniziati nel 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024?
R: In questo caso, si deve utilizzare il codice tributo “6936”, indicando come anno di riferimento l’anno in cui è iniziato l’investimento, cioè il 2022, indipendentemente dall’anno di interconnessione del bene.

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