L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 260 del 16.12.2024, ha precisato che per il bonus per investimenti rientranti nella Transizione 4.0 non è previsto un termine perentorio entro cui trasmettere la comunicazione preventiva, ossia l’adempimento che precede l’invio della comunicazione conclusiva sugli investimenti. In altri termini, chi intende avvalersi dell’agevolazione non deve obbligatoriamente ricorrere alla procedura di remissione in bonis, disciplinata dall’art.2 comma 1 del DL 16/2012, se la preventiva comunicazione non viene trasmessa entro la conclusione dell’investimento.
Il Nuovo Quadro Normativo
Il Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024 ha introdotto un sistema di comunicazioni dupliche per gli investimenti in beni 4.0 effettuati dal primo gennaio al 29 marzo 2024. Questo sistema prevede due momenti distinti: una comunicazione preventiva dell’intenzione di usufruire del credito d’imposta e una successiva conferma del completamento dell’investimento.
Flessibilità nella Comunicazione Preventiva
La novità più rilevante emerge dalla precisazione dell’Agenzia delle Entrate: non esiste una scadenza tassativa per l’invio della comunicazione preventiva. Questo significa che le imprese possono trasmettere tale comunicazione anche dopo aver ultimato l’investimento, senza dover ricorrere alla procedura di remissione in bonis prevista dal DL 16/2012.
Procedura Operativa
La gestione pratica prevede l’utilizzo della piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Le imprese possono inserire la comunicazione preventiva anche in un momento successivo, purché questa preceda l’invio della comunicazione conclusiva. Il requisito fondamentale rimane la presenza di entrambe le comunicazioni per poter utilizzare il credito d’imposta in compensazione.
Impatto sulle Imprese
Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un significativo alleggerimento burocratico per le imprese. La flessibilità temporale nella presentazione della comunicazione preventiva permette una gestione più efficiente degli adempimenti amministrativi, mantenendo inalterato il diritto all’agevolazione.
Esempio Pratico
Supponiamo che un’azienda abbia completato un investimento in beni 4.0 il 15 novembre 2024. Invece di inviare la comunicazione preventiva prima dell’investimento, l’azienda può trasmetterla il 15 novembre 2024, seguita dalla comunicazione conclusiva il 16 novembre 2024. In questo caso, l’azienda non dovrà ricorrere alla remissione in bonis e potrà comunque utilizzare il credito d’imposta in compensazione.
Aspetti Pratici e Considerazioni Finali
È importante sottolineare che, nonostante questa flessibilità, rimane fondamentale la corretta trasmissione della comunicazione conclusiva dopo il completamento degli investimenti. Solo attraverso questo adempimento finale l’impresa potrà effettivamente beneficiare del credito d’imposta.