Il modello REDDITI 2025 introduce per la prima volta la possibilità di indicare il credito d’imposta per la transizione 5.0, mediante il nuovo codice credito T6 da inserire nella Sezione I del quadro RU. L’incentivo rappresenta un tassello fondamentale nella strategia governativa di supporto all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità energetica delle imprese italiane, con un meccanismo di fruizione che richiede particolare attenzione nella fase dichiarativa.
Ambito applicativo e caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione fiscale, disciplinata dall’articolo 38 del DL 19/2024 e successivamente modificata dall’articolo 1 commi 427-429 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), si applica agli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 relativi al piano transizione 5.0. Il fulcro dell’incentivo è rappresentato dai progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, rendendo il credito d’imposta uno strumento strategico nella politica energetica nazionale.
Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 inseriti in progetti innovativi avviati dal 1° gennaio 2024 e completati non oltre il 31 dicembre 2025. Un elemento di particolare rilevanza è stato introdotto dal DL “Milleproroghe”, che ha esteso l’agevolabilità anche agli investimenti sostenuti prima della presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 38 comma 2 del DL 19/2024, introdotto dall’art. 13 comma 1-quinquies del DL 202/2024).
Quanto all’interconnessione dei beni 4.0, le specifiche tecniche prevedono che questa debba avvenire entro il 28 febbraio 2026. Tale requisito, che non incide sul completamento del progetto, deve essere comprovato mediante perizia asseverata da presentare contestualmente alla comunicazione di completamento, come precisato dalle FAQ GSE-MIMIT aggiornate al 24 febbraio 2025.
La legge di bilancio 2025 ha ridefinito la misura dell’agevolazione con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2024, fissando l’importo del credito al 35% fino a 10 milioni di euro, con una significativa ottimizzazione della leva fiscale rispetto alle precedenti previsioni.
Indicazioni operative per la compilazione del quadro RU
La corretta rappresentazione nel modello REDDITI 2025 del credito d’imposta transizione 5.0 richiede l’utilizzo del nuovo codice credito “T6” all’interno della Sezione I del quadro RU. Le istruzioni ministeriali specificano che nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato e comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12 comma 7 del DM 24 luglio 2024, con riferimento al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Un elemento distintivo rispetto ad altre agevolazioni similari risiede nell’assenza di righi specifici per l’indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati nella Sezione II. Questa differenza emerge chiaramente nel confronto con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, per il quale sono invece previsti i righi RU130 e RU140.
Profili di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di stato
Le FAQ GSE-MIMIT del 24 febbraio 2025 hanno fornito un importante chiarimento in merito alla natura del credito transizione 5.0, qualificandolo come misura generale e non selettiva, quindi non configurabile come aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria. Questa precisazione ha rilevanti implicazioni operative, poiché determina l’esclusione dall’obbligo di compilazione del prospetto sugli Aiuti di Stato presente nel quadro RS, al rigo RS401.
Trattamento fiscale e modalità di fruizione
Il legislatore ha delineato un regime fiscale particolarmente favorevole per il credito d’imposta transizione 5.0, stabilendo espressamente che lo stesso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Ulteriormente, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR, ampliando significativamente la convenienza dell’agevolazione.
Sotto il profilo della fruizione, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo “7072”), ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/97. La tempistica di utilizzo prevede un duplice vincolo: decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante e, comunque, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile.
Il quadro normativo stabilisce che il credito è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale ammontare non ancora fruito a tale data viene riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, con un meccanismo di recupero che salvaguarda il diritto all’agevolazione anche oltre l’orizzonte temporale inizialmente previsto.
Esenzioni dai limiti ordinari di compensazione
Un ulteriore elemento di flessibilità del credito d’imposta transizione 5.0 è rappresentato dall’esenzione da specifici vincoli che normalmente limitano la compensazione dei crediti fiscali:
- Non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, fissato a 250.000 euro dall’articolo 1 comma 53 della L. 244/2007;
- Non opera il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro ai sensi dell’articolo 34 della L. 388/2000;
- Non trova applicazione il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro, previsto dall’articolo 31 del DL 78/2010.
Queste deroghe conferiscono al credito d’imposta transizione 5.0 una significativa liquidità e immediatezza di utilizzo, valorizzandone la funzione di stimolo agli investimenti in innovazione e sostenibilità energetica.
In sintesi
IN SINTESI Qual è la principale novità del modello REDDITI 2025 in tema di incentivi fiscali? Per la prima volta è possibile indicare il credito d’imposta per la transizione 5.0 tramite il nuovo codice T6 nella Sezione I del quadro RU, uno strumento centrale per sostenere innovazione tecnologica e risparmio energetico nelle imprese italiane. Quali investimenti rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione? Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 realizzati nel biennio 2024-2025, anche se effettuati prima della richiesta del credito, purché successivi al 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Quali sono i requisiti tecnici per l’interconnessione dei beni 4.0? L’interconnessione deve avvenire entro il 28 febbraio 2026 e deve essere documentata con perizia asseverata al momento della comunicazione di completamento del progetto. Come viene calcolata l’agevolazione? La legge di bilancio 2025 ha fissato retroattivamente dal 1° gennaio 2024 l’aliquota del credito al 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro, aumentando l’intensità dell’incentivo rispetto alle precedenti versioni. Come si compila correttamente il quadro RU? Si deve usare il codice “T6” nella Sezione I del quadro RU, indicando nel rigo RU5 il credito maturato comunicato dal GSE. Non è invece prevista l’indicazione di dati nella Sezione II, a differenza di altri crediti per investimenti. Il credito transizione 5.0 è soggetto alla disciplina sugli aiuti di Stato? No, secondo le FAQ GSE-MIMIT del 24 febbraio 2025, il credito è una misura generale e non selettiva, quindi non è considerato aiuto di Stato e non richiede la compilazione del prospetto RS401. Qual è il regime fiscale applicabile al credito? Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva per i limiti agli interessi passivi e spese generali, rendendolo fiscalmente molto vantaggioso. Come può essere utilizzato il credito d’imposta? È utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo 7072), a partire da 10 giorni dopo la comunicazione del GSE e comunque dopo l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate. Cosa succede se il credito non viene utilizzato entro il 2025? L’ammontare residuo può essere fruito in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo, garantendo continuità nel beneficio anche oltre il termine del 2025. Esistono limiti alla compensazione del credito? No, il credito è esente dai limiti ordinari: non si applicano il tetto di 250.000 euro per i crediti da quadro RU, il limite generale di 2 milioni nel modello F24, né il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali oltre 1.500 euro. |